Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/07/1981
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione all’art. 635, secondo comma, cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 284940 – 01; Sez. 2, n. 4229 del 31/01/2005, COGNOME, Rv. 230700 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), ;
Con particolare riguardo alla possibilità di considerare il braccialetto elettronico un bene destinato a un pubblico servizio, va ricordato che «ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all’esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell’attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione» (Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 – 01). Tanto vale a escludere l’obiezione difensiva, secondo cui la destinazione al pubblico servizio del braccialetto elettronico andrebbe esclusa in ragione del fatto che esso sia fornito da una società privata. Ciò che rileva, invero, è la funzione propria del braccialetto elettronico, destinato alla tutela dell’ordine pubblico attraverso il controllo a distanza di soggetti ritenuti pericolosi per la collettività.
I motivi con cui si obietta l’omessa motivazione circa l’individuazione del responsabile del danneggiamento si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso;
Vale la pena rimarcare come a tale proposito la ricorrente si limiti a una generica quanto apodittica asserzione di inadeguatezza della motivazione, senza
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tuttavia prospettare un eventuale vizio di manifesta illogicità ovvero di contraddittorietà nell’argomentazione dei giudici di merito che hanno attribuito la responsabilità del danneggiamento a NOME perché era lei a indossare il braccialetto elettronico.
ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.