Danneggiamento Beni Sequestrati: Irrilevante il Basso Valore del Bene
Con l’ordinanza n. 46571/2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati contro l’amministrazione della giustizia: il danneggiamento beni sequestrati, previsto dall’art. 334 del codice penale, si configura a prescindere dal valore economico del bene. La decisione chiarisce che l’offesa giuridica non risiede nella diminuzione patrimoniale, ma nell’azione che frustra la finalità del sequestro o della confisca.
Il Caso: Il Danneggiamento di un’Auto Destinata alla Confisca
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per aver gravemente danneggiato un’autovettura che era stata sottoposta a sequestro e destinata alla confisca. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. L’irrilevanza penale del fatto: secondo la difesa, la condotta non avrebbe dovuto essere punita poiché il veicolo era di modestissimo valore e, a suo dire, già inutilizzabile al momento del danneggiamento.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità: si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, istituto che consente di non punire reati di minima entità.
La Corte d’Appello aveva già respinto queste argomentazioni, confermando la condanna. L’imputato ha quindi tentato di ottenere un verdetto diverso dalla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sul Danneggiamento Beni Sequestrati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che il reato di danneggiamento beni sequestrati tutela l’interesse dello Stato a garantire l’effettività dei provvedimenti cautelari e sanzionatori, come il sequestro e la confisca. Questo interesse viene leso da qualsiasi condotta che comprometta l’integrità del bene, indipendentemente dal suo valore di mercato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di tre punti fondamentali:
La Sussistenza del Reato ex Art. 334 c.p.
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato infondato perché la materialità del reato non dipende dal valore del bene. La Corte ha sottolineato che ciò che conta è che la condotta sia “idonea a danneggiare gravemente” la cosa. Anche un bene di valore modesto è protetto dalla norma, poiché il sequestro ne ha vincolato la destinazione. Inoltre, non era stato provato che il veicolo fosse completamente inutilizzabile prima del danneggiamento, rendendo così l’azione dell’imputato penalmente rilevante.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica per escludere tale beneficio, immune da censure di legittimità. La decisione del giudice di merito è stata quindi confermata senza ulteriori discussioni.
La Genericità delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Infine, le lamentele relative alla quantificazione della pena sono state considerate del tutto generiche. Un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata; argomentazioni vaghe non possono essere prese in considerazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine: quando un bene è sottoposto a un vincolo da parte dell’autorità giudiziaria, qualsiasi atto volto a sottrarlo, distruggerlo o danneggiarlo costituisce un’offesa all’amministrazione della giustizia. La lezione pratica è chiara: il valore economico del bene è un fattore secondario. La legge protegge la funzione del vincolo stesso, non il patrimonio. Chiunque compia atti di danneggiamento beni sequestrati rischia una condanna penale, con l’obbligo di risarcire le spese processuali e pagare una sanzione pecuniaria, come accaduto nel caso di specie.
Danneggiare un bene sequestrato di scarso valore costituisce comunque reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato previsto dall’art. 334 c.p. sussiste a prescindere dal valore del bene. Ciò che rileva è la condotta idonea a danneggiare gravemente la cosa, frustrando così la finalità del provvedimento giudiziario.
È possibile invocare la ‘particolare tenuità del fatto’ se si danneggia un bene di modestissimo valore?
Anche se il valore del bene può essere un elemento di valutazione, non è determinante. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare la causa di non punibilità e la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46571 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 334, corna secondo, cod.pen. a fronte di una condotta idonea a danneggiare gravemente l’autovettura destinata alla confisca, né può ritenersi che la materialità della condotta possa venir meno per il solo fatto che il mezzo era di modestissimo valore, non risultando affatto che, al momento dei fatti, il mezzo era inutilizzabile;
ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (p.5);
ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore