Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Mercato S. Severino il 25/12/2001
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 6/2/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare a norma dell’art. 2 comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME che ha concluso per l’inammissibilità d ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/9/2023, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede, condannandolo per l’effetto alla pena di mesi sei di reclusione ed accordando il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita, per la durata di mesi tre, a favore collettività presso l’RAGIONE_SOCIALE Salerno.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, i quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generich avendo la Corte territoriale incongruamente svalutato gli elementi positivi allegati dalla dife quali la confessione resa, il comportamento processuale collaborativo dell’imputato, la sua giovane età, l’episodicità della condotta;
2.2 la violazione dell’art. 635, comma 4, cod.pen. e correlato vizio di motivazione i relazione alla non opposizione dell’imputato al riconoscimento della pena sospesa subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita. Il difensore sostiene che la condiz apposta al beneficio della sospensione è stata prevista senza il previo consenso dell’imputato e nonostante la difesa nell’atto di appello avesse censurato la subordinazione, profilo su cu la Corte territoriale ha omesso di motivare congruamente.
Rileva il Collegio che nella specie deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. L’imputato è stato condannato per aver gravemente danneggiato mediante lancio di pietre e colpendola con una sbarra di ferro l’insegna di un esercizio commerciale che la P.g. intervenuta sul posto ha attestato non attivo Il giudice d’appello, cui la difesa aveva devoluto la questione dell’assenza di istanza punitiv l’ha disattesa richiamando la procedibilità d’ufficio della fattispecie in quanto commessa s cose esposte per necessità e consuetudine alla fede pubblica.
3.1 L’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celer definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto danneggiamento commesso su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede” mentre l’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 202 ha previsto che “per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima del
data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modifica dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore presente decreto”.
4.Nella specie, in cui peraltro non risulta identificato l’avente diritto alla querela, inutilmente decorso il termine di cui all’art. 124 cod.pen. sicchè deve disporsi l’annullament senza rinvio della sentenza impugnata stante l’improcedibilità dell’azione per mancanza della necessaria istanza punitiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela
Così deciso in Roma il 4 luglio 2024
Sentenza a motivazione semplificata