Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34964 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
NOME
UP – 22/10/2025 R.G.N. 23584/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento penale nei confronti di:
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva datata 23/9/2025 nell’interesse dell’imputato ed a firma dell’AVV_NOTAIO
Con sentenza in data 21 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, all’esito di giudizio abbreviato richiesto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al contestato reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. per asserito difetto della condizione di procedibilità.
All’imputato era contestato di avere deteriorato o comunque reso in tutto o in parte inservibile una transenna di proprietà del Comune di Tolmezzo posta su di un ponte in osservanza di un’ordinanza stradale, scaraventandola oltre il guardrail e provocandone la caduta nel greto del corso d’acqua sottostante. Il fatto in contestazione risale al 12 agosto 2023.
Nella motivazione della propria sentenza il G.i.p. dava innanzitutto atto che dagli atti risulta che l’imputato ha proceduto al risarcimento del danno in favore dell’Ente locale e che il Comune di Tolmezzo ha dichiarato di rinunciare all’azione penale nei confronti dell’imputato, indi, rilevato che il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede Ł procedibile a querela della persona offesa, ne dichiarava l’improcedibilità.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo una violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che il bene oggetto di danneggiamento oltre che esposto alla pubblica fede, era da ritenersi tra quelli destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità con la conseguenza che il reato era procedibile di ufficio il che renderebbe viziata in diritto la sentenza impugnata.
Con memoria difensiva datata 23 settembre 2025, la difesa dell’imputato ha sostenuto che la lettura della norma di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. operata dal ricorrente andrebbe oltre il dato letterale di detta disposizione di legge e che, in ogni caso, le circostanze di fatto riportate nella contestazione sul tipo di transenna e sul mero posizionamento della stessa si riferivano alla sua collocazione spaziale ma non rendevano inequivoca la sua destinazione, situazione che avrebbe finito per pregiudicare il legittimo diritto di difesa sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale Ł fondato.
Risulta, come detto, che all’imputato Ł stato contestato il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.
La disposizione normativa in esame fa riferimento, tra l’altro, alle attività di danneggiamento compiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625».
A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fa riferimento al fatto «… commesso su cose … esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … ».
L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., nel testo attualmente vigente, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, così testualmente recita «Nei casi previsti dal primo comma, nonchØ dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto Ł punibile a querela della persona offesa».
Non v’Ł dubbio e risulta di palmare evidenza (contrariamente a quanto sostiene la difesa dell’imputato) che nel caso in esame la transenna danneggiata non solo era esposta «per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» ma Ł anche un bene, per sua natura, destinato «a pubblico servizio o a pubblica utilità».
Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, la procedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimane procedibile di ufficio ed a nulla rileva il difetto di querela richiamato nella sentenza impugnata a giustificazione della declaratoria di improcedibilità del reato.
Per solo dovere di completezza Ł doveroso ricordare che il reato risulta commesso in data 12 agosto 2023, quindi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, ma anche all’epoca dei fatti il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile di ufficio.
Per le considerazioni or ora esposte, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per il giudizio nel corso del quale la difesa avrà tutta la possibilità di esercitare il proprio mandato anche con riferimento alle argomentazioni sviluppate nella memoria sopra indicata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale
di Udine per il giudizio. Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME