Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48445 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi, con o senza rinvio, la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna di NOME alle pene ritenute di giustizia per il reato di danneggiamento di un’autovettura.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo con il primo motivo vizio della motivazione, lamentando l’apparenza della motivazione che si era limitata a richiamare la decisione di primo grado.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge,, in relazione all’art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen., poiché il contestato danneggiamento non poteva dirsi avvenuto su cose esposte alla pubblica fede, dal momento che la presenza del proprietario del veicolo rendeva palese il costante controllo sul mezzo; di qui, l’impossibilità di sussumere il fatto nella fattispecie ritenuta dalla sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è formulato in termini assolutamente generici, a fronte della sintetica ma esistente argomentazione spesa dalla Corte territoriale per superare e ridimensionare le ipotizzate contraddizioni nel narrato della persona offesa, relative a aspetti della vicenda che non incidevano sui dati obiettivi dell’avvenuto danneggiamento.
1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia un profilo di corretta qualificazione giuridica del fatto storico che, pur non dedotto in appello, è consentito sollevare dinanzi alla Corte di legittimità.
A questo riguardo, infatti, si è affermato che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma 2, cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259730 – 01; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, COGNOME, Rv. 232773 – 01).
Nel caso in esame, risulta pacificamente dalle sentenze di merito che l’azione mediante la quale l’imputato, assieme ad altri correi, danneggiò la vettura della vittima avvenne in presenza di quest’ultima, che si trovava a bordo del mezzo.
E’ consolidato l’orientamento che esclude, in relazione ai reati contro il patrimonio, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di veicoli che si trovino, per le peculiari condizioni di fatto emergenti dagli atti processuali, sotto la diretta sorveglianza del proprietario.
Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è, infatti, necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggett dell’azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez.
2
2, n. 42023 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277046 – 01, in ipotesi di riconosciuta sussistenza dell’aggravante in un caso dd danneggiamento di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, mentre il proprietario si trovava all’interno di un cortile antistante alla stessa), circostanza che può costituire oggetto del ragionevole affidamento dell’agente circa l’ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, il che fa perdere rilievo all’accidentale presenza del proprietario al momento della commissione del fatto (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, COGNOME, Rv. 281120 – 01, in tema di danneggiamento; in senso conforme, Sez. 4, n. 10367 del 28/5/1990, COGNOME, Rv. 184911 – 01)); mentre nel caso di danneggiamento di parti di un’autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 2, n. 5251 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 276620 – 01).
Come ricordato in precedenza, dalla lettura delle sentenze risulta pacifico che il danneggiamento della vettura della persona offesa è avvenuto ad opera dell’imputato mentre la vittima era a bordo del veicolo; sicché, non poteva in alcun modo ritenersi configurabile la circostanza prevista dall’art. 625, n. 7 cod. pen., richiamata dall’art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. Ne consegue che il fatto di danneggiamento, in difetto di contestuale azione minacciosa o di violenza in danno delle persone, non integra il fatto tipico del reato di danneggiamento.
Dalle statuizioni che precedono, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 13/10/2023