Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1878 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto del 25.6.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il PG, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa degli imputati, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in data 17.10.2019, aveva riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del delitto loro ascritto al capo a) come riqualificato ai sensi degli artt. 635 e 625 n. cod. pen. e, con la recidiva ritenuta per il COGNOME, aveva condannato costui alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e lo COGNOME ed il COGNOME alla pena di mesi 10 di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale per il solo COGNOME;
ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati tramite un medesimo difensore e con un unico ricorso con cui lamentano:
2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: rilevano che la Corte ha respinto la istanza di differimento avanzata dai difensori degli imputati ritenendo superflua la loro presenza alla luce del principio affermato dalle SS.UU. 15232 del 2015 di cui tuttavia la Corte ha fornito una interpretazione errata; richiamano a tal proposito il diritto del difensore alla astensione fondato sull’art. 18 della Costituzione che limita lo spazio valutativo riservato al giudice laddove, in particolare, il suo esercizio sia conforme ai criteri dettati nel codice di autoregolamentazione cui si è riconosciuta valenza di normazione secondaria;
2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: richiamati tratti distintivi del delitto di danneggiamento, rilevano che la mera detenzione di un quantitativo di datteri di mare unitamente agli strumenti di pesca non è circostanza idonea a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la effettiva dispersione, distruzione, deterioramento di un ipotetico tratto di fondale marino; segnalano che entrambi i giudici di merito hanno omesso di motivare sulla natura e tipologia dell’ipotizzato danneggiamento;
2.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 99 cod. pen.: rileva che al COGNOME è stata applicata la recidiva che, tuttavia, non risulta mai contestata né nel decreto di citazione né poi in udienza; aggiunge che il giudice di merito è tenuto a motivare sui presupposti AVV_NOTAIOanziali della recidiva secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 cui si è riportato in sede di discussione orale concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva la manifesta infondatezza del primo motivo dal momento che il processo era a trattazione scritta; quanto al secondo motivo osserva che la Corte ha congruamente motivato sui profilli di responsabilità in forza di una corretta e complessiva lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie; segnala, infine, la correttezza della motivazione in punto di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
È pacifico, infatti, che il giudizio di appello sia stato trattato ai sensi dell’a 23bis del DL 137 del 2020 e che, in particolare, non era stata formulata alcuna richiesta di trattazione orale.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha disatteso l’istanza difensiva di differimento del processo motivata con la adesione del difensore alla astensione proclamata dall’organismo di categoria non trovando applicazione l’art. 420ter cod. proc. pen. in tema di impedimento del difensore la cui presenza personale non è infatti prevista (cfr., Sez. 3 – , Sentenza n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 – 01, che ha affermato tale principio con riferimento al giudizio di cassazione ma con argomentazione assolutamente riferibile anche al giudizio di appello con trattazione scritta).
Nessun dubbio, peraltro, che lo stesso codice di autoregolamentazione della astensione degli avvocati dalle udienze sia riferito al caso in cui sia prevista la presenza del difensore: l’art. 3 del codice recita infatti, al comma 1, nel senso che “nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
dichiarata – personalmente o tramite AVV_NOTAIOituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita”.
Il secondo motivo è manifestamente infondato ma, prima ancora, del tutto generico rispetto all’ampia e dettagliata motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso l’omologo di motivo censura che era stato articolato contro la sentenza di primo grado.
La difesa, infatti, si è totalmente disinteressata RAGIONE_SOCIALE argomentazioni della Corte territoriale che risultano esaustivamente fondate sulla ricostruzione del fatto a partire dal rinvenimento dei datteri di mare occultati nel doppiofondo del gommone a bordo del quale vi erano gli odierni ricorrenti e che erano stati appena pescati; gli stessi imputati, per altro verso, erano stati visti pescare muniti di mute da sub oltre ed erano stati trovati in possesso di due martelletti che, si è precisato, rappresentano lo strumento necessario per la “estrazione” del dattero dallo scoglio che deve essere necessariamente frantumato proprio alfine di prelevare il prezioso frutto.
Di qui, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi e circostanze risultanti dagli atti, la affermazione
della responsabilità dei ricorrenti per il delitto di danneggiamento, condotta necessariamente propedeutica, alla luce del fatto notorio non contestato, per il prelievo dei frutti di mare.
Il terzo motivo, articolato nell’interesse del COGNOME, manifestamente infondato: diversamente da quanto opinato nel ricorso, infatti, nel capo di imputazione risulta chiaramente contestata la recidiva reiterata e specifica su cui, peraltro, aveva motivato il Tribunale facendo riferimento (cfr., pag. 5 della sentenza di primo grado) al novero dei precedenti penali ma, per latro verso, alla “continuità nel tempo” degli stessi.
Con l’atto di appello, tuttavia, la difesa non ha articolato alcun motivo sulla recidiva limitandosi a sollecitarne la esclusione nelle richieste finali (cfr., pag. 3 dell’atto di appello) e, anzi, valorizzando il dato della “continuità nel tempo”, evocato dal primo giudice, per AVV_NOTAIOenere la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati precedentemente giudicati, negata dal Tribunale con statuizione non impugnata.
Ed è pacifico che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi, quand’anche la Corte territoriale erroneamente non lo abbia qualificato come tale, può essere rilevata anche in RAGIONE_SOCIALEzione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Sez. 2 – , Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 276745 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME NOME, Rv. 277281 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 3.11.2022