Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Chieti il 05/02/1996
avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chieti in data 22 settembre 2023 ed appellata da NOME COGNOME imputato dei reati di cui agli artt. 385 e 635, commi 1 e 2 n.1 in relazione all’art n.7, cod. pen.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre pe cassazione svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante cui all’art. 625 n.7 cod. pen. per il reato contestato di danneggiamento, nonché il vizio d motivazione. In particolare, rileva che dagli atti era emerso che sul luogo del commissi delicti erano presenti vari strumenti di controllo e vigilanza, come una telecamera di sicurezza i funzione che riprendeva il bene danneggiato, per cui vi era stato un continuo ed ininterrot controllo sullo stesso, ragione per cui non sussisterebbe l’aggravante del bene esposto all pubblica fede, con la conseguenza che l’imputato dovrebbe essere assolto per il reato di cui all’ar 635 cod. pen. non aggravato, con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, sempre con riguardo alla contestazione del reato di danneggiamento, dell’attenuante di cui all’art 62 n.4 cod. pen., nonché il vizio della motivazione. In particolare, evidenzia che la persona off nella querela in atti avrebbe stabilito il valore del posacenere danneggiato in circa cinquanta eu indicando il possibile prezzo di un oggetto nuovo, senza considerare l’obsolescenza e la vetustà di quello specifico bene. La motivazione sarebbe, inoltre, errata perché ha fatto riferimento anch al danneggiamento del piedistallo del posacenere e alla staccionata, mentre la contestazione riguardava la distruzione del solo posacenere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.
Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Infatti, la difesa non si è confrontata le congrue motivazioni svolte dalla sentenza impugnata relativamente alla medesima eccezione formula anche nell’atto di appello. Si ritiene che la Corte di appello di L’Aquila correttament rigettato il motivo di impugnazione richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che si intende ribadire in questa sede, secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successi individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azio criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (cos tra le più recenti Sez.5, n.1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157-01; conf. Sez.2, n.2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv.26580801). Tale principio, mutatis mutandis, trova applicazione anche in relazione al delitto di danneggiamento, dato che la presenza di un sistema di
videosorveglianza non è un mezzo idoneo ad assicurare una specifica sorveglianza del bene posto sulla pubblica via, quindi, capace in astratto di interrompere la condotta di danneggiamento realizzata dal ricorrente.
In ragione delle considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colp determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il P sidente