Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45601 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Ottaviano il giorno 9/10/1977 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 10 febbraio 2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio;
lette le conclusioni scritte in data 7/8/2024 con le quali il difensore dell’imputato si è riportato integralmente alle conclusioni già formulate con il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 11 gennaio 2022 del Tribunale della medesima “, ” f città con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale , ‘
responsabilità dell’imputato NOME COGNOME in relazione al reato di danneggiamento aggravato e continuato (artt. 81 cpv., 635 in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) commesso in Bologna il 23 ottobre 2018.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che con il d.l. n. 31/2024 entrato in vigore il 4 aprile 2024 è stato modificato il regime di procedibilità dell’art. 63 cod. pen. che è divenuto procedibile solo a querela di parte anche qualora venga contestata l’aggravante della commissione del fatto su bene esposto alla pubblica fede.
Nel caso in esame poiché solo la persona offesa NOME COGNOME risulta aver presentato querela per il danneggiamento della propria autovettura Volkswagen Passat, dovrà essere pronunciata sentenza di non doversi procedere in ordine ai danneggiamenti degli altri autoveicoli di cui all’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il comma 5 dell’art. 635 cod. pen. che è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (entrato in vigore il 4 aprile 2024) prevede ora che anche il danneggiamento aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. è perseguibile a querela di parte.
Il citato decreto legislativo ha, poi, disposto con l’art. 9, comma 1, che «Per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Ne consegue che il termine per la presentazione di querele per le persone offese dal reato (diverse dal Cerè) è venuto a scadere il 4 luglio 2024, senza che le stesse risultano avere provveduto a tale adempimento.
Quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai fatti di danneggiamento dell’autovettura Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME, della Fiat Punto targata
DY123BK di proprietà di NOME COGNOME e della Mini Cooper targata TARGA_VEICOLO dì proprietà di NOME COGNOME perché l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela.
Rileva altresì la Corte che l’annullamento di cui sopra non presenta alcuna rilevanza sul trattamento sanzionatorio in quanto, ferma restando l’affermazione della penale responsabilità del Pace in ordine all’ulteriore reato di danneggiamento dell’autovettura Volkswagen Passat di proprietà di NOME COGNOME all’imputato risulta essere già stata irrogata una pena pari al minimo edittale con l’ulteriore riduzione ex lege per il rito abbreviato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di danneggiamento delle vetture Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO, Fiat Punto targata TARGA_VEICOLO e Mini Cooper targata TARGA_VEICOLO per essere improcedibili per mancanza di querela.
Così deciso il 30 ottobre 2024.