Danneggiamento aggravato: la Cassazione conferma la condanna
Il reato di danneggiamento aggravato rappresenta una fattispecie penale che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. In una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, confermando la condanna per un imputato che aveva agito con continuità nel tempo.
Il caso e il giudizio di merito
La vicenda trae origine dalla condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello per il delitto di danneggiamento aggravato e continuato. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione riguardanti esclusivamente il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
La genericità del ricorso
La Corte di Cassazione ha evidenziato come l’impugnazione fosse basata su argomenti aspecifici. Per contestare efficacemente una sentenza in sede di legittimità, non è sufficiente lamentare genericamente un’eccessiva severità della pena, ma occorre smontare logicamente i punti della motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla correttezza logica del percorso seguito dalla Corte territoriale. I giudici d’appello avevano negato un’ulteriore mitigazione della pena per tre ragioni fondamentali: la presenza di una recidiva qualificata, il fatto che fossero già state concesse le attenuanti generiche e, infine, una prognosi personologica negativa. Quest’ultimo punto è cruciale: il comportamento e i precedenti del reo hanno indotto i giudici a ritenere che la sanzione irrogata fosse l’unica adeguata alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere manifestata.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna per danneggiamento aggravato, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha disposto la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi propone ricorsi privi di fondamento giuridico o manifestamente infondati. La sentenza sottolinea come la personalizzazione della pena debba sempre bilanciare i benefici concessi con la pericolosità sociale dimostrata dal condannato.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
In che modo la recidiva influenza la pena per danneggiamento?
La recidiva, specialmente se qualificata, aumenta la gravità del profilo del reo, portando a un inasprimento della pena e rendendo più difficile l’ottenimento di ulteriori sconti o benefici.
Qual è la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la legge prevede il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che nel caso analizzato è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48625 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48625 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Modena che, in data 22/3/2021, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di danneggiamento aggravato e continuato, condannandolo alla pena di giustizia.
-Rilevato che il difensore con l’unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, facendo leva su argomenti generici ed aspecifici, privi di correlazione con le considerazioni, logiche e puntuali, sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno dell’impossibilità di accedere all’invocata mitigazione, attesa la ritenuta recidiva qualificata e le già concesse attenuanti generiche nonché la negativa prognosi personologica che attinge il ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
GLYPH Il Presidente
Il Consigliere estensore