Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37658 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 27 febbraio 2023 del medesimo Tribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di concorso in danneggiamento aggravato e continuato (artt. 110, 81, comma 2, 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen.) commesso in data 5 dicembre 2017 (non 2012 come indicato per evidente errore materiale nella sentenza impugnata.
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato risulta essere stata contestata e ritenuta l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa recidiva infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alla non ritenuta nullità degli atti istruttori probanti la penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per effetto del mutamento RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante;
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato laddove non si Ł tenuto in debito conto RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese in giudizio che riportano situazioni di pericolo poste in essere da altri soggetti, al tempo detenuti presso il medesimo carcere, laddove si legge che altro detenuto, per protestare contro l’amministrazione penitenziaria si sarebbe cosparso di olio il corpo per distruggere i mobili ubicati all’interno RAGIONE_SOCIALEa sua cella;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 81, comma 2, 635, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. non essendo provati il concorso materiale RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente nel reato in contestazione, nonchØ l’elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato stesso;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al difetto di condizione di procedibilità per assenza di querela;
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione
Ord. n. sez. 15351/2025
all’art. 131 cod. pen. per insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo relativi al reato di danneggiamento, nonchØ sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALEa particolare tenuità del fatto.
Rilevato che tutti i predetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, per l’effetto inammissibili, in quanto, occorre premettere che, al fine RAGIONE_SOCIALEa corretta valutazione dei motivi di ricorso si deve tenere conto del fatto che ci si trova in presenza di sentenze di primo e di secondo grado che costituiscono un cd. ‘doppia conforme’ e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595);
Considerato poi che il primo motivo di ricorso Ł inammissibile per genericità limitandosi a riportare questioni di diritto ma senza fare riferimento a specifici elementi relativi alle vicende processuali;
che , la Corte di appello nella sentenza impugnata ha chiarito che la relativa eccezione di nullità Ł destituita di fondamento nella misura in cui risulta dalla sentenza di primo grado che il nuovo Giudice, subentrando al precedente, ha proceduto con il consenso RAGIONE_SOCIALEe parti alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, elemento questo neppure menzionato e contrastato con il ricorso in esame;
Considerato altresì che con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, meritevoli di trattazione congiunta, parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e RAGIONE_SOCIALE‘asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice RAGIONE_SOCIALEa motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità, RAGIONE_SOCIALEa credibilità, RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);
che , comunque, nessuno dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente Ł ravvisabile nelle sentenze dei Giudici di merito (come detto da valutarsi come un unico corpo motivazionale);
Considerato, ancora, che il quarto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato in diritto, essendo pacifico che i beni oggetto di danneggiamento sono beni mobili del
RAGIONE_SOCIALE e, quindi, beni indicati nel numero 7) RAGIONE_SOCIALE‘articolo 625, richiamato dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 635 cod. pen., e, piø in particolare beni ‘destinati a pubblico servizio’, con la conseguenza che il reato era ed Ł procedibile di ufficio e non a querela di parte;
Considerato , infine, che la Corte di appello risulta avere adeguatamente motivato anche sulla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. evidenziando che il fatto che ci trova in presenza di un comportamento immotivatamente violento e potenzialmente idoneo a provocare danni ancora maggiori a persone e cose ad opera di soggetto gravato da numerosi ed allarmanti precedenti non solo incide sul diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche ma rende per le stesse ragioni improponibile anche il proscioglimento per tenuità dei fatti;
che pertanto nessun vizio censurabile in sede di legittimità risulta ravvisabile anche sotto quest’ultimo profilo di ricorso.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME