Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 3144  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in FRANCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n.
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste con sentenza del 21/12/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine in data 9/6/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per i; reato di danneggiamento aggravato.
L’imputato, a mezzo d& difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con ii primo motivo lE. violazione dell’art. 606, comma 1, lett, e), cod. proc. pen,’ in relazione al travisamento ciei±a prova e conseguente iliogicità della motivazione con riguardo alla natura di ‘cose esistenti in uffici e stabilimenti pubbki” dei beni danneogiati. Evidenzia che questi ultirni erano presenti nell’androne e sule sc&e di un edificio che ospita uffici comunali, ma anche abitazioni private e che l’imputato non ero a conoscenza che l’edificio fosse di proprietà del comune.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agii artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen. Afferma che la Corte territoriale non ha tenuto conto della contestazione della difesa in ordine all’entità del danno, che doveva essere fortemente ridimensionato; che tale omessa valutazione ha inciso sulla esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; che in ogni caso, la novella di tale ultima disposizione impone che si tenga conto del comportamento successivo al reato, che nel caso di specie depone in senso favorevole, come risulta dalla relazione allegata al ricorso, redatta da personale della struttura di accoglienza che ospita l’odierno ricorrente.
2.2 Con il terzo motivo avanza istanza di conversione della pena detentiva in quella della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., trattandosi di disposizione sostanziale sopravvenuta più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. Osserva come i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente – che hanno portato la Corte territoriale a non operare la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria – non ostino alla applicazione della detenzione domiciliare prevista dall’art. 20·bis cod. pen. e che la sostituzione troverebbe ragione nel percorso riabilitativo-educativo che è in corso. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, atteso che, ipotizzando nella sostanza un travisamento del fatto, ripropongono una rilettura delle emergenze probatorie non deducibile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede, invero, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione dei compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sezione 6, n. 5465 dei 4/11/2020, COGNOME, Rv. 280601 – 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e ii voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto
le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, come si dirà oltre.
Va, altresì, evidenziato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 dei 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu ocull’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 dei 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità, l’esistenza dell’elemento soggettivo e l’entità del danno), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nei caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi d travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito – con una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà – hanno ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, in considerazione di plurime circostanze, tra cui le tabelle poste all’esterno dell’immobile che indicavano la presenza di uffici comunali, nonché il dato per cui detti uffici erano allocati non solo al primo piano, ma anche !a piano rialzato e non ultimo il fatto che il ricorrente era reduce da un colloquio con personale dei locali Servizi sociali; hanno poi escluso l’applicabilità della crcostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla scorta dell’entità del danno come quantificata in relazione aile emergenze processuali e dei precedenti penali del ricorrente. Tale ultima complessiva valutazione rende
recessivo il comportamento successivo tenuto dai COGNOME. La motivazione è congrua ed immune da vizi logici e, dunque, non censurabile in questa sede.
1.2 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, l’applicazione della sanzione sostitutiva è discrezionale ed è subordinata alla positiva valutazione di circostanze di fatto sia in termini di meritevoiezza (art. 58 legge n. 689/1981), sia in relazione alla mancanza di cause ostative (art. 59 legge n. 689/1981), che sono precluse in questa sede. In ogni caso, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro i! 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come appunto è avvenuto nel caso di specie, determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sezione 4, n. 43975 del 26/9/2023, Lombardi, Rv. 285228 – 01; Sezione 1, n. 36885 del 4/7/2023, Sedicini, Rv. 285270 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, li giorn D 6 dicembre 2023.