Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9614 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9614 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
UP – 05/02/2025
R.G.N. 25923/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria il giorno 4/9/1976
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 13/2/2024 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 febbraio 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città in data 10 febbraio 2023 con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di danneggiamento aggravato dei locali dell’attività commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi degli artt. 635, commi 1 e 2, 61 nn. 2 e 5 e 99, comma 4, cod. pen. (capo 1 della rubrica delle impugnazioni) di tentato incendio aggravato dei medesimi locali ai sensi degli artt. 56, 423, 61 n. 5, 99 comma 4, cod. pen. (capo 2), di evasione di cui agli artt. 385, 61 n. 2, 99 comma 4, cod. pen. (capo 3) e di ricettazione di uno scooter Honda di provenienza furtiva di cui agli artt. 648, 99, comma 4, cod. pen. (capo 4), reati ritenuti avvinti dal nesso della continuazione, con conseguente condanna, previa riduzione per il rito a pena ritenuta di giustizia.
I fatti in contestazione risultano commessi in data 18 giugno 2022.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza, con atti separati, i difensori dell’imputato, deducendo:
2.1. (ricorso avv. COGNOME Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 635 cod. pen.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni non può ritenersi sussistente la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. atteso che i beni danneggiati – al di là della presenza di un circuito di videosorveglianza – erano protetti da una recinzione che occupava tutto il perimetro esterno del capannone, il che impedisce di ritenere che si trattasse di beni esposti alla pubblica fede.
Il tutto avrebbe dovuto portare ad una pronuncia assolutoria sul punto con la formula ‘il fatto non costituisce reato’.
La Corte di appello avrebbe comunque omesso di motivare sul punto nonostante uno specifico motivo di gravame.
2.2. (ricorso avv. COGNOME Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’applicazione della recidiva.
Si duole la difesa del ricorrente del fatto che ai fini del riconoscimento della contestata recidiva i Giudici del merito si sarebbero limitati a prendere in considerazione i molteplici precedenti penali dell’imputato senza tenere conto della circostanza evidenziata dalla difesa secondo cui le condotte poste in essere dall’imputato potevano derivare da uno stato di alterazione dovuto all’accertato abuso di sostanze stupefacenti.
2.3. (ricorso avv. COGNOME Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che:
sarebbe riscontrabile una mancata acquisizione di una serie di integrazioni probatorie/istruttorie che avrebbero consentito di ricostruire la vicenda in modo dissimile rispetto a quanto fatto dai Giudici di merito;
non sarebbe stata data risposta ai rilievi critici formulati dalla difesa nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in via preliminare essere osservato che non v’Ł alcuna specifica contestazione difensiva in relazione alla attribuibilità all’odierno ricorrente delle azioni descritte nei capi di imputazione essendo peraltro intervenuto l’arresto in quasi flagranza dello stesso.
NØ tale contestazione può ritenersi configurabile nel ricorso a firma dell’avv. COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità lamentando una mancata integrazione probatoria richiesta dalla difesa, ciò in quanto detto ricorso Ł del tutto generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dato che, da un lato, neppure indica in che cosa avrebbe dovuto consistere detta integrazione (oltretutto il processo risulta celebrato con le forme del rito abbreviato) e, dall’altro, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Fondato, nei limiti di cui si dirà, Ł, invece, il primo motivo di ricorso a firma dell’avv. COGNOME relativo al reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni).
Infatti, in assenza di violenza alla persona o di minaccia, ovvero delle condizioni di cui all’art. 331 cod. pen., il reato di cui all’art. 635 cod. pen. Ł configurabile – oltre che procedibile a querela di parte (nel caso di specie regolarmente presentata) – solo se commesso nei confronti di cose ‘esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede’ ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen.
Deve osservarsi che, sulla base del contenuto del capo 1 della rubrica delle imputazioni, l’azione di danneggiamento sarebbe consistita nella ‘distruzione di una rete metallica’ e della
‘finestra di vetro’ necessarie per accedere ai locali dell’attività commerciale sopra indicata.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza di primo grado il danneggiamento della rete metallica non risulta menzionato facendo detta sentenza solo menzione del fatto che la finestra della saracinesca del capannone era stata divelta mediante l’uso di un cacciavite poi rinvenuto in possesso dell’imputato.
Analogamente Ł a dirsi del contenuto della sentenza di appello.
Ciò chiarito deve però essere evidenziato che entrambe le motivazioni dei Giudici di merito relativamente alla configurabilità delle condizioni di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. si limitano a citare l’esistenza in loco di un sistema di videosorveglianza, la presenza del quale, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità non consente di escludere la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, trattandosi di un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa (ex multis: Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 – 01) ma non menzionano la presenza della recinzione richiamata anche nei motivi di appello.
E’ per contro evidente che l’esistenza di una recinzione, qualora chiusa o meno, a sua volta oggetto di (contestato) danneggiamento, consente di escludere la sussistenza delle condizioni per ritenere il bene esposto alla pubblica fede.
Ne consegue che il vizio motivazionale riscontrabile nella sentenza impugnata consiste nella mancata risposta alla deduzione difensiva formulata sul punto e ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria affinchØ provveda a chiarire:
se il libero accesso alla finestra danneggiata era precluso dalla presenza di una recinzione;
se oltre al danneggiamento della finestra Ł stato effettuato un danneggiamento anche della rete di recinzione del capannone (in qual caso il reato di cui all’art. 635 cod. pen. sarebbe comunque configurabile in relazione a tale bene se, a sua volta esposto alla pubblica fede).
Manifestamente infondato Ł, infine, il motivo di ricorso riguardante la ritenuta circostanza aggravante della recidiva sulla quale la Corte di appello ha debitamente motivato evidenziando, da un lato, che l’imputato era già stato dichiarato recidivo con precedenza sentenza irrevocabile e, dall’altro, che i fatti per cui si procede devono ritenersi avere un maggior disvalore e che l’imputato ha con essi palesato un’allarmante pericolosità sociale ed una non usuale inclinazione a delinquere.
Del tutto inconferente appare, infine, l’elemento indicato dalla difesa secondo cui le condotte poste in essere dall’imputato potevano derivare da uno stato di alterazione dovuto all’accertato abuso di sostanze stupefacenti atteso che tale affermazione risulta smentita da quanto evidenziato nella sentenza di primo grado (v. pag. 6) laddove si Ł evidenziato che «gli esiti degli accertamenti di tossicologia clinica compiuti in data 18 giugno 2022 presso l’ospedale di Reggio Calabria, restituivano esito negativo quanto alla previa assunzione di sostanza stupefacente».
Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo 1) della rubrica delle imputazioni con rinvio per nuovo giudizio su detto reato ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
PoichØ l’annullamento (con rinvio) della sentenza impugnata concerne solo il capo 1 della rubrica delle imputazioni, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve dichiararsi l’irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato con riferimento ai capi 2), 3) e 4) della rubrica delle imputazioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio su detto reato ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel
resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi 2),3) e 4).
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME