Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10448 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10448 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATALANO ANNUNZIATO nato a Bagnara Calabra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO , che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 luglio 2025 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza emessa, in data 13 giugno 2024, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 635, comma secondo, in relazione all’art. 625, n. 7, cod. pen.
Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione degli artt. 635, comma secondo, e 625, n. 7, cod. pen. nonché apparenza della motivazione in relazione alla richiesta di pronuncia di non doversi procedere per
difetto della condizione di procedibilità, formulata con le conclusioni scritte depositate il 23 giugno 2025.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare l’infondatezza dell’eccezione concernente la mancanza della condizione di procedibilità, sul presupposto della ritenuta insussistenza della fattispecie di cui all’art. 635, comma secondo, cod. pen., senza tuttavia fornire alcuna effettiva argomentazione in ordine alla dedotta sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità con riferimento al reato così come contestato al ricorrente.
La difesa ha, in proposito, evidenziato che, a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 31/2024, il delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa. Nel caso di specie, tale querela non risulterebbe essere stata proposta dalla persona offesa, la quale, peraltro, non si sarebbe neppure costituita parte civile nel presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è punito «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625», vale a dire le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».
Il sesto comma della medesima disposizione, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, stabilisce che «nei casi previsti dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Alla luce di tale disciplina, il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. è oggi procedibile a querela della persona offesa soltanto quando abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede; resta invece procedibile d’ufficio quando riguardi le altre categorie di beni indicate nel n. 7 dell’art. 625 cod. pen.
Nel caso in esame, è stata contestata al COGNOME la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato veicoli
esposti alla pubblica fede, con conseguente necessità della querela quale condizione di procedibilità.
L’accesso agli atti del procedimento consentito e necessario quando vengano sollevate questioni di natura processuale -consente tuttavia di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la persona offesa NOME COGNOME ha presentato tempestiva e valida querela in data 09 giugno 2020 in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio.
Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza difensiva relativa alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME