Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 16 febbraio 2023 dalla Corte di appello di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa il 21 Febbraio 2022 dal Tribunale di Marsala, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato contestato al capo B per remissione di querela e ha confermato il giudizio di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di danneggiamento di un’autovettura, rideterminando per l’effetto la pena inflitta.
Si addebita all’imputato di avere danneggiato rendendola inservibile l’autovettura di NOME COGNOME, fatto accaduto il 18 novembre 2016.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso la difesa deducendo:
2.1 Illegittimità costituzionale dell’art. 635 commi 1 2 e 5 codice penale per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, mentre il reato di furto aggravato dall’esposizione a pubblica fede è oggi perseguibile a
querela di parte, pur essendo punito con una pena edittale più grave del reato di danneggiamento. Appare evidente la violazione dell’art. 3 della Costituzione per disuguaglianza davanti alla legge del cittadino. Appare violato anche l’articolo 24 della Costituzione poiché il diritto della difesa del cittadino rimane menomato rispetto a quello di chi deve difendersi dalla più grave ipotesi di furto e ancora dell’articolo 111 della Costituzione in quanto costituisce violazione del diritto del cittadino ad un giusto processo.
2.2 Mancanza di motivazione in riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto inefficace la remissione di querela in relazione al reato di danneggiamento, poiché la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che il fatto si configuri come danneggiamento su cosa esposta a pubblica fede, rispetto al quale permane la procedibilità d’ufficio, senza tuttavia motivare in ordine a tale condizione della cosa danneggiata.
Deduce il ricorrente che l’autovettura danneggiata non era parcheggiata su una pubblica via e che la persona offesa era presente e si trovava alla guida del veicolo quando venne fermato e subì il danneggiamento. La presenza nell’occasione del danneggiamento dell’autovettura del proprietario esclude la sussistenza della contestata aggravante.
2.3 Vizio di motivazione e contraddittorietà poiché il proprietario dell’autovettura danneggiata era presente al momento del fatto e avrebbe potuto esercitare direttamente la custodia della sua autovettura, sicché non operando la contestata aggravante la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
2.4 Violazione di legge in relazione all’art. 625 n. 7 cod.pen. poiché lo stesso non costituisce circostanza aggravante ma opera soltanto al fine della individuazione delle cose danneggiate per cui è prevista la procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Si addebita all’imputato di avere danneggiato l’autovettura della persona offesa, mentre questi si trovava alla guida del veicolo, dopo averlo fermato per strada, e di avere pronunziato contestualmente minacce nei suoi confronti.
Il reato di minacce è stato dichiarato estinto per prescrizione. Dalla sentenza di Corte di Appello si evince che in occasione della udienza del 22 gennaio 2021 la persona offesa ha dichiarato la volontà di rimettere la querela nei confronti del ricorrente, ma la Corte ha escluso l’efficacia di tale causa estintiva ritenendo che in ragione della esposizione a pubblica fede dell’auto il reato fosse perseguibile d’ufficio.
Il ragionamento della Corte non può essere condiviso poiché si basa su un erroneo presupposto.
Si deve infatti ricordare che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affi interamente all’altrui senso di onestà e rispetto (vedi Sez. 2, 51438 del 20/10/2017, PG in proc. Cioffi, Rv. 271332); con la previsione della aggravante di cui al secondo comma dell’art. 635 cod. pen. (nella parte in cui richiama l’art. 625 n. 7 cod. pen.) il legislator quindi, ha voluto assicurare maggiore tutela a tutti gli oggetti che per la loro particolare destinazione e funzionalità siano esposti all’intervento dei terzi non proprietari, quando ciò avvenga in assenza degli stessi e cioè senza che sia configurabile una relazione immediata di possesso e custodia che assicuri già da sé la protezione del bene ad opera del proprietario medesimo.
Tale aggravante non è quindi configurabile qualora la cosa sia custodita personalmente dal proprietario del bene in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l’evento dannoso (vedi Sez. 2, n. 37889 del 22/09/2010, Rv. 248875).
Sulla scia di questi principi è stato affermato che nel caso di danneggiamento di parti di un’autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e il fatto non è punibile non essendo previsto dalla legge come reato. (Sez. 2 – , Sentenza n. 5251 del 15/01/2019 Ud. (dep. 01/02/2019 ) Rv. 276620 – 01)
Nel caso in esame la condotta di danneggiamento mantiene la sua rilevanza penale poiché è stata commessa con minaccia alla persona, come si evince dal capo di imputazione, e tuttavia si tratta di reato perseguibile a querela in virtù del quinto comma dell’art. 635 cod.pen., non sussistendo la contestata aggravante.
La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo non appare di conseguenza rilevante.
Si impone l’annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato non procedibile con conseguente revoca delle statuizioni civili e condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma primo n. 7 cod.pen. , il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Roma 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME