Danneggiamento aggravato: la procedibilità d’ufficio in Cassazione
Il reato di danneggiamento aggravato rappresenta una fattispecie giuridica complessa che spesso solleva dubbi sulla necessità o meno della querela di parte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della procedibilità d’ufficio, confermando la condanna per un soggetto che aveva contestato la validità del procedimento proprio per difetto di querela.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per i reati di danneggiamento e resistenza. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione articolando tre motivi principali: la mancanza di querela per il reato di danneggiamento, l’insussistenza degli elementi costitutivi della resistenza e l’erronea applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che, in assenza di una formale denuncia della vittima, l’azione penale non potesse essere proseguita.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. La Corte ha evidenziato come i motivi presentati fossero manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità, in quanto volti a richiedere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa alla Cassazione. La sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente coerente e giuridicamente corretta, portando alla condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta qualificazione giuridica del reato. Per quanto riguarda il danneggiamento aggravato, i giudici hanno richiamato l’art. 635, comma 2, del codice penale. Tale norma, rinviando alle circostanze indicate nell’art. 625 n. 7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede), rende il reato procedibile d’ufficio. Di conseguenza, l’eccezione relativa alla mancanza di querela è stata rigettata poiché irrilevante ai fini della punibilità. In merito alla resistenza e alla recidiva, la Corte ha stabilito che le valutazioni dei giudici di merito erano basate su prove inequivocabili e su una ricostruzione dei fatti lineare, non censurabile in questa sede.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce un principio fondamentale: quando il danneggiamento colpisce beni esposti alla pubblica fede o rientra nelle aggravanti specifiche previste dal codice, l’autorità giudiziaria deve procedere indipendentemente dalla volontà della vittima. Questo automatismo procedurale mira a tutelare l’ordine pubblico e l’integrità dei beni. Per i cittadini e i professionisti, emerge chiaramente l’importanza di distinguere tra le diverse forme di danneggiamento, poiché la natura del bene colpito determina drasticamente le modalità di attivazione della giustizia penale.
Quando il reato di danneggiamento è procedibile d’ufficio?
Il reato è procedibile d’ufficio quando ricorre l’ipotesi di danneggiamento aggravato prevista dall’articolo 635 comma 2 del codice penale, ad esempio se riguarda beni esposti alla pubblica fede.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità impedisce l’esame del merito del ricorso e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e con logica coerenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40908 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40908 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso non sono cons legge in sede di legittimità in quanto e in particolare il primo è manifestamente info che nel caso risulta contestata e ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art 635 cp al danneggiamento di cose indicate nell’art. 625, n. 7, dello stesso codice) cos indifferente il difetto di querela contestato dal ricorso; il secondo motivo manifestamente infondato perché l’assunto difensivo appare smentito dalla situazion ricostruita con doppia valutazione conforme dai giudici del merito e non utilmente ricorso, diretta a disvelare inequivocabilmente i tratti costitutivi oggettivi contestata ( si veda pag. 4 della motivazione, penultimo capoverso); l’ultimo doglianza, infine, inerente alla recidiva contestata e ritenuta, appare superato da un di merito all’evidenza coerente alle emergenze rilevate, non trascurate nei loro tra rispetto alla decisione, lineare sul piano logico e oltre che giuridicamente non censu rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.