Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
suifricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Vittoria il 12/12/1963
COGNOME nato a Vittoria il 03/08/1986
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 17/04/2024
preso atto che i(procedinnento è stato trattato con contraddittorio scritto ;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME ;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore delle parti civili NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME e COGNOME che h chiesto l’annullamento della sentenza
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Gaetano e COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa resa in da 9/2/2021, GLYPH li aveva condannati per i reati di danneggiamento e minaccia, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma della statuizi civili.
Lamentano, con il primo motivo, invero non rubricato come tale, violazione di legge (art 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. ) in relazione agli artt. 578, 129, co. 2, 530 cod. proc per avere la Corte di appello, in presenza della parte civile, omesso di motivare in merito a responsabilità degli imputati.
Con il successivo motivo (rubricato come primo) deducono mancanza di motivazione in relazione al motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto dichiararsi non dover procedere in ordine al delitto di danneggiamento semplice perché il fatto non è più previst dalla legge come reato ai sensi del Digs. 7/2016.
Con il successivo motivo (rubricato come secondo) lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello con i quali si contestava credibilità delle persone offese costituite partii civili.
Con una ulteriore memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso chiedendon l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati, con la precisazio che occorre procedere d’ufficio alla riqualificazione dei fatti di minaccia.
Le Sezioni U. Tettamanti del 28/05/2009 hanno affermato il principio da ultimo ribadito dall moscu zza Sez. Unel 28/3/2024, (secondo cui, quando vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice dell’impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, conoscere appieno la res iudicanda ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarciment del danno della parte civile – anche valutando l’eventuale contraddittorietà o insufficien della prova rilevante ai sensi dell’art. 530, comma 2 e non solo l’evidenza di cause proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. anche Sez. 5, n. 3869 d 07/10/2014, Rv. 262175; Sez.5, n. 24469 del 09/04/2019, Rv. 276513)
La sentenza impugnata ha applicato tali principi.
La Corte di appello, a fronte della presenza delle parti civili, è pervenuta al giudizio assolu effettuando un accertamento di merito sulla conducenza degli elementi probatori circa la responsabilità penale degli imputati senza arrestarsi alla verifica, in termini di constatazione, della ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento, svolgendo la verifica a stregua del canone di giudizio penalistico dell’ “oltre ragionevole dubbio”.
Il giudice di appello si è ampiamente confrontato con le argomentazioni di segno contrario esposte dalla difesa ed ha compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenut dimostrativi della colpevolezza degli imputati prendendo in esame e confutando, sulla base di un percorso motivazionale congruamente articolato ed immune da vizi logico giuridici rilevanti nel giudizio di legittimità, le medesime censure ed obiezioni mosse dai ricorrenti, poi ripropo in questa sede.
Ai fini della responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento aggravato, la Cor appello ha valorizzato le dichiarazioni della persone offese che ha vagliato in maniera specific ed approfondita posto che esse, come è noto, possono da sole essere poste a base della dichiarazione di responsabilità ( Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).
Nella specie ) la Corte di merito ha ritenuto che dette dichiarazioni fossero attendibili perc “concordi specifiche e intrinsecamente coerenti”, oltre che riscontrate da un test disinteressato e dai testi di P.G., nonché dal sequestro degli oggetti utilizzati per danneggiar minacciare, descritti dalle persone offese ( pag. 2 della sentenza impugnata).
Alla stregua di tali considerazioni il primo e terzo motivo appaiono manifestamente infondati.
La natura aggravata del danneggiamento, commesso con minaccia alla persona esclude, poi, che possa trattarsi di reato depenalizzato in forza dell’art. 2 D.Igs. 7/2016 pertanto an il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato (Sez. 6, n. 16563/2016 7 Rv. 266996).
Occorre tuttavia precisare che, data la contestualità e strumentalità delle minacc all’esecuzione dei danneggiamenti nei confronti dei soggetti passivi, i reati di minaccia devo ritenersi assorbiti in quelli di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014 v
261824; Sez. 5, n. 29578 del 09/05/2014, Rv. 262597). In tal caso, infatti, il reato aggrava si connota come complesso ed è possibile ritenere che esso assorba la condotta minacciosa, dal momento che questa rappresenta una precisa modalità di esecuzione della condotta di danneggiamento, nel senso che la minaccia alla persona costituisce il mezzo per la realizzazione del danneggiamento ovvero il danneggiamento è la modalità esecutiva attraverso la quale si realizza anche la minaccia. 2
Per questi motivi, nell’esercizio del potere di riqualificazione giuridica del fatto, che co alla Corte di cassazione nei limiti in cui ciò non implichi una ricostruzione storica (Se Sentenza n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 272091; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto ai reati di cui all’art. 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili in re a detti reati e declaratoria di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi.
Nulla è dovuto per le spese in favore delle parti civili costituite stante la genericità, si il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, delle conclusioni scritte.
L’avv. NOME COGNOMEdifensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle “not scritte della parte civile costituita” non ha infatti specificato per quale delle due parti civ concluso e non ha apportato un contributo utile alla decisione, essendosi limitato a ripercorre
le stesse argomentazioni del Procuratore generale alle cui conclusioni si è associato (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 /
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui all’art. 612 cod. pen. perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili in relazione a detti reati. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 14/01/2025