Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48284 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Clusone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Bergamo lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/04/2023, il Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di danneggiamento di un’autovettura aggravato dall’essere stato il fatto commesso su una cosa esposta alla pubblica fede (capo a dell’imputazione) e di minaccia continuata (capo b dell’imputazione), per mancanza della querela.
Avverso tale sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Bergamo ha proposto direttamente ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, con riguardo al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di danneggiamento aggravato di cui al
capo a) dell’imputazione, la violazione dell’art. 635, quinto comma, cod. pen. comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. 10 ol:tobre 2022, n. 150 – in quanto, contrariamente a quanto ha mostrato di ritenere il Tribunale di Bergamo, a norma del suddetto quinto comma dell’art. 635 cod. pen., il delitto di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, continua a essere, come in precedenza, procedibile d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
Il quinto comma dell’art. 635 cod. pen. – comma introdotto, come si è detto nella parte in fatto, dalla lett. n) del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 – stabilisce che: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querel della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, si legge che «L’intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un’offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell’art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica. Di qui l’opportunità di conservare la procedibilità d’ufficio in tali casi. La procedibili d’ufficio resta altresì ferma, nei casi previsti d& primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio)».
Pertanto, risulta chiaramente che, a seguito della citata novella legislativa: a) il delitto di danneggiamento è procedibile a querela della persona offesa solo «ei casi previsti dal primo comma» dell’art. 635 cod. pen., con l’eccezione di quelli tra tali casi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previst dall’art. 331 cod. pen. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) o in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità; b) di conseguenza, nei casi di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 6:35 cod. pen., il danneggiamento è procedibile d’ufficio.
Poiché tra i casi previsti dal secondo comma dell’art. 635 cod. pen. in cui il danneggiamento, come si è detto, è procedibile d’ufficio è compreso il caso del danneggiamento «delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625» cod. pen., e poiché tra queste ultime cose, indicate in tale n. 7), sono a loro volta comprese le cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede», ne discende che, col ritenere che, per il danneggiamento di tali cose, non si debba ormai procedere d’ufficio ma a querela di parte, il Tribunale di Bergamo ha violato l’art. 635, secondo e quinto comma’ cod. pen.
Ciò detto, si deve tuttavia rilevare che il reato di danneggiamento aggravato contestato al COGNOME è estinto per prescrizione.
Infatti: a) ai sensi del primo comma dell’art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere tale reato è pari a sei anni; b) risultando l’esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall’art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi; c) poiché il reato di danneggiamento aggravato contestato al COGNOME è stato commesso il 2 dicembre 2015, non risultando sospensioni del corso della prescrizione, esso si è quindi prescritto il 2 giugno 2023.
Sarebbe pertanto del tutto inutile disporre il rinvio al Tribunale di Bergamo, e la sentenza impugnata deve, invece, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.