Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32908 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 32908  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Fabriano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/04/2025 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, per essere il reato di cui all’art. 635 cod. pen. a lui contestato estinto per intervenuta remissione di querela.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, eccependo la violazione di legge, dal momento che era stata contestata l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
L’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce, per quanto qui rileva, «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le  cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625» (ovvero le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»).
Secondo il successivo sesto comma della medesima disposizione (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, così da  uniformare  la  disciplina  della  procedibilità  per  il  delitto  di  furto  e  per  quello  di danneggiamento), «Nei casi previsti dal  secondo comma, numero 1), limitatamente ai
fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto Ł punibile a querela della persona offesa. ».
Risultano, dunque, ad oggi, procedibili
a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le sole cose esposte alla pubblica fede;
 di  ufficio,  i  delitti  di  danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le altre cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell’art. 625 cod. pen., come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, ai fini della contestazione, non Ł indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, nØ l’indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente la sua precisa enunciazione ‘in fatto’, di modo che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l’imputato possa avere piena cognizione degli elementi che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, COGNOME, Rv. 273473-01; Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261-01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, NOME, Rv. 269455-01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255793-01).
Nel caso di specie, la rubrica imputativa ha espressamente ascritto all’imputato la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato un bene esistente presso la stazione ferroviaria di Castelraimondo e, come tale, implicitamente ma chiaramente destinato a un pubblico servizio o pubblica utilità (porta in vetro della sala di aspetto).
La contestazione riportava, dunque, doverosamente, non solo la specifica indicazione delle relative disposizioni di legge, ma anche una precisa enunciazione ‘in fatto’ per quel che attiene alla destinazione pubblicistica dell’oggetto materiale del reato, così che l’imputato ha potuto avere completa cognizione di quanto contestatogli in relazione a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, rendendo così possibile il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279335-01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255793-01).
Peraltro, non Ł revocabile in dubbio la destinazione del bene danneggiato, in quanto funzionale all’efficienza del servizio pubblico ferroviario, rivolto alla generalità degli utenti (Sez. 5, n. 20338 del 02/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258726-01; Sez. 5, n. 13659 del 17/01/2011, Termine, Rv. 250163-01).
Il Tribunale ha, dunque, ravvisato una (inesistente) sopravvenuta improcedibilità del danneggiamento, dando semplicemente atto della intervenuta remissione di querela, non seguita da alcuna ricusazione, senza alcun ulteriore approfondimento del fatto come riportato nella rubrica imputativa, onde apprezzare in punto di diritto e di fatto la natura e le caratteristiche del bene danneggiato, come delineate nella rubrica imputativa, per quanto rilevanti in tema di procedibilità.
 La  sentenza  impugnata  deve,  pertanto,  essere  annullata  senza  rinvio,  con trasmissione degli atti – ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen. – al Tribunale di Macerata, in persona di altro giudice, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME