Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11484 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 09/12/1988; avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte d’appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sententa impugnata, senza rinvio, in relazione al capo 4), improcedibile per mancanza di querela, con rideterminazione della pena al residuo capo 2), inammissibilità nel resto; udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di danneggiamento descritto al capo 4.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava estinti i reati descritti ai capi 1 e 3 della imputazione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi 2 (lesioni personali aggravate) e 4 (danneggiamento aggravato) in un anno e mesi tre di reclusione (mesi tre di aumento per il reato di danneggiamento sulla pena base di un anno di reclusione per il piø grave delitto di lesioni aggravate); confermava, nel resto, la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di ricorso il vizio di violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per danneggiamento aggravato. Deduce l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione del bene (vetrine esterne di esercizio pubblico affacciato sulla pubblica via) alla pubblica fede, atteso che la porta a vetri del locale, infranta per effetto della condotta tenuta dal ricorrente, si trovava sotto il costante controllo della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso dedotto Ł infondato, in forma non manifesta. L’atto introduttivo non Ł
pertanto inammissibile, il che determina la rilevabilità ex officio (artt. 129, comma 1, 609, comma 2, cod. proc. pen.) del sopravvenuto regime di procedibilità a querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, in motivazione).
1.1. Si registra, sul tema della sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, un’oscillazione giurisprudenziale. Ad avviso di una delle decisioni massimate di questa Sezione (sent. n. 26857 del 17/02/2017, Greco, Rv. 270660) non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all’interno del quale sia presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto.
1.2. Secondo un diverso orientamento (Sez. 1, n. 8215 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274916),viceversa, integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario, giacchØ questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all’altrui senso di rispetto. Ritiene il Collegio che le pronunzie esprimano concetti non distanti tra loro, posto che entrambe valorizzano, come elemento distintivo ai fini della sussistenza dell’aggravante in parola, la impossibilità di esercitare sulla cosa un controllo o la vigilanza. Data questa premessa, occorre considerare come, nel caso di specie, in cui si verte in tema di danneggiamento di una porta di ingresso di un locale, la presenza del proprietario all’interno dello stesso, non abbia avuto alcuna efficacia di vigilanza sul bene, che Ł rimasto costantemente esposto al rispetto dei terzi. Questa Corte (Sez. 2 n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046), ha evidenziato che intanto può escludersi l’esposizione dei beni a pubblica fede in quanto vi sia la concreta possibilità da parte del titolare del bene oggetto dell’altrui azione aggressiva di esercitare una continuativa vigilanza sul bene stesso rimanendo la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante qualora si tratti luogo di facile accesso. Da tale premessa discende la decisività, per l’accertamento della caratteristica dell’esposizione alla pubblica fede, della situazione di impossibilità, in concreto, per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa, di esercitare una vigilanza continua. Rispetto a questo approccio “funzionale”, la presenza del titolare del bene nel momento in cui viene posta in essere la condotta (di aggressione del bene), può divenir elemento che impedisce di ravvisare l’esposizione alla pubblica fede nella misura in cui tale circostanza sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene, possibilità che l’agente deve rappresentarsi; ove, invece, come nel caso di specie, l’agente abbia fatto affidamento sull’impossibilità per il titolare del bene di sorvegliare costantemente la cosa propria, essendo il titolare impegnato all’interno del locale a servire i clienti, indipendentemente dalla presenza della persona offesa al momento dell’azione aggressiva, l’esposizione alla pubblica fede va ritenuta sussistente (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, COGNOME, Rv. 281120; Sez. 2, n. 50655 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285688).
Il contrasto esegetico ha tuttavia perso rilevanza concreta rispetto alla regiudicanda, atteso che, per effetto del decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024 (art. 1, comma 1, lett. b), il delitto, come aggravato, Ł oggi comunque procedibile a querela dell’offeso (sul punto, Sez. 6, n. 37745 del 19/09/2024, COGNOME, Rv. 287031-01) ed in presenza di ricorso non inammissibile la Corte, ai sensi di quanto dispongono il comma 1 dell’art. 129 ed il comma 2 dell’art. 609 cod. proc. pen. Ł tenuta a
rilevare la causa sopravvenuta di improcedibilità (Sez. U ‘COGNOME‘, cit.).
2.1. L’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonchØ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; in sintesi c.d. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”. L’art. 9, comma 1 (stesso d.lgs.), ha previsto che “per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto Ł commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nella fattispecie Ł agevole rilevare che si Ł proceduto in assenza di valida querela.
La cadenza temporale della presente vicenda processuale – in cui la data di pronuncia della sentenza (30 aprile 2024) determina la pendenza del ricorso, tempestivamente proposto in data antecedente rispetto alla scadenza del termine per la valida proposizione della querela (3 luglio 2024, avuto riguardo al termine di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 31 cit., entrato in vigore il 4 aprile 2024) – determina la rilevabilità del difetto di condizione di procedibilità (Sez. 1, n. 31451 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284841; Sez. 6, n. 33758 del 28/06/2023, S., non mass.).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di danneggiamento aggravato descritto al capo 4 della imputazione, improcedibile per difetto di valida querela; ricorrendo le condizioni di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., va per l’effetto eliminata la relativa sanzione, calcolata in mesi tre di reclusione, quale aumento sulla pena base di un anno di reclusione inflitta in riferimento al piø grave delitto di lesioni aggravate descritto al capo 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 4) perche’ il reato e’ improcedibile per difetto di querela ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME