Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36556 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. 22564/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e si Ł associata alle conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 05/03/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rieti del 26/02/2024, pronunciata nei confronti di COGNOME NOME riqualificando il fatto ascritto al capo a) della rubrica ai sensi degli artt. 635 e 612 cod. pen., rideterminando di conseguenza la pena in mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli art. 612 e 581 cod. pen.
2.Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione agli artt. 635, 612 e 581 cod. pen; la difesa ha ricostruito ampiamente l’ iter processuale e l’esito della istruttoria dibattimentale; ha inoltre richiamato la disciplina in tema danneggiamento a seguito della riforma intervenuta con il d.lgs. n. 7 del 2016, evidenziando la erronea applicazione della legge penale realizzata dalla Corte di appello, che aveva omesso di ritenere assorbiti nel delitto di danneggiamento le condotte di minaccia e percosse. In tal senso la difesa ha sottolineato che la contestualità della azione violenta e minacciosa rispetto al danneggiamento della vetrina dell’esercizio commerciale era univocamente emersa in giudizio e tale dato era stato travisato normativamente e, seppure non oggetto dei motivi di appello, non essendo necessaria alcuna ricostruzione in fatto, poteva essere
rilevata anche in sede di legittimità. La difesa ha anche osservato che la motivazione della sentenza si caratterizzava per contraddittorietà, perchØ l’eventuale autonomo riconoscimento della minaccia e delle percosse doveva portare a ritenere integrato un danneggiamento semplice, mentre, ove si fosse ritenuta la sussistenza della nuova fattispecie di danneggiamento, violenza e minaccia si dovevano ritenere elementi costitutivi della condotta ascritta.
2.2.Violazione di legge, vizio della motivazione perchØ contraddittoria o manifestamente illogica, anche per travisamento della prova in relazione agli art. 52, 581 e 612 cod. pen.; la difesa, dopo aver richiamato l’esito della istruttoria dibattimentale e considerato le dichiarazioni della persona offesa, dei testimoni, ha richiamato le condizioni fisiche del ricorrente al momento dell’intervento delle forze dell’ordine ed ha sostenuto la ricorrenza nel caso di specie di un travisamento della prova e, conseguentemente, una erronea applicazione della legge penale emergente dalla motivazione impugnata. Si Ł sottolineato come nessuno dei testi avesse sentito pronunciare frasi minacciose, mentre, al contrario, il ricorrente si presentava in condizioni fisiche attestanti l’essere stato egli oggetto di violenta aggressione fisica, sicchØ la sua condotta avrebbe dovuto essere senza alcun dubbio inquadrata nell’ambito della legittima difesa.Il ricorrente si era all’evidenza sentito in pericolo e di questa circostanza la Corte di appello non aveva dato alcun conto, al contrario travisando i dati oggettivamente emersi dalla istruttoria dibattimentale. La difesa ha sostenuto che la Corte di appello aveva oggettivamente travisato anche le dichiarazioni resa dalla persona offesa, che non si potevano considerare nØ lineari, nØ coerenti, proprio nella descrizione del c.d. scontro/aggressione intercorso tra la stessa e il ricorrente.
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ omessa, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 131bis , 62 n. 2 e 62 n. 5 cod. pen.; la Corte di appello aveva effettuato sul punto una valutazione del tutto parziale, senza considerare circostanze obiettive come la esiguità del danno, le modalità dell’azione, la volontà del ricorrente di rimediare alla propria condotta, senza alcuna possibilità di giungere ad una valida conciliazione a causa delle eccessive richieste della persona offesa; anche il diniego della circostanza attenuante della provocazione e del concorso del fatto doloso si era basato su argomentazioni del tutto apodittiche e, dunque, la motivazione sul punto si doveva ritenere di fatto omessa; il ricorrente aveva reagito a seguito di un comportamento percepito come ingiusto e discriminatorio nei suoi confronti ed anche l’interpretazione relativa alla possibile ricorrenza della attenuante di cui al n. 5 dell’art. 62 cod. pen. era da ritenersi eccessivamente restrittiva, atteso che non era stata considerata in modo corretto la dinamica dei fatti e la ricorrenza di una condotta attiva, potenzialmente aggressiva del COGNOME, che aveva contribuito a generare causalmente la reazione dell’imputato, inserendosi in un complesso atteggiamento provocatorio nei suoi confronti.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono; nel resto il ricorso deve essere rigettato.
2.¨ fondata la censura difensiva, articolata con il primo motivo di ricorso, in ordine alla erronea valutazione in diritto delle condotte ascritte al ricorrente per come riqualificate dalla Corte di appello (pag. 2). La Corte di appello non ha difatti correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di danneggiamento
con violenza alla persona, come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all’art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica (Sez. 2, n. 28847 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276729-01; Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105-01). La prospettazione della difesa può essere accolta in questa sede, nonostante non sia stato proposto il relativo motivo di appello, e, dunque in assenza di devoluzione specifica sul punto, atteso che questa Corte ha già chiarito che in tema di impugnazioni, Ł rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di legge non dedotto con l’atto d’appello, nel caso in cui sia prospettata, con il ricorso, una violazione di legge emendabile ed essa emerga dal capo di imputazione e dalla non contestata ricostruzione della vicenda, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale l’imputato era stato condannato per i delitti di cui all’art. 635, comma primo, e 612 cod. pen., con aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sebbene il delitto di minaccia dovesse ritenersi assorbito, ai sensi dell’art. 84 cod. pen., da quello di danneggiamento in ragione della contestualità delle rispettive azioni integrative, rilevabile già dall’imputazione) (Sez. 2, n. 8654 del 23/11/2022, dep. 2023, Gaio, Rv. 284430-01). Il reato così come riqualificato risulta procedibile in considerazione della denuncia querela sporta dalla persona offesa COGNOME NOME in data 14/05/2020. Ne consegue la rideterminazione della pena nella misura di mesi sei di reclusione (eliminata la pena distintamente inflitta per i reati di cui agli artt. 612 e 581 cod. pen.).
3.Il secondo e terzo motivo di ricorso non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello e chiaramente volti ad introdurre una lettura alternativa della ricostruzione in fatto, non consentita in questa sede. Sul punto occorre osservare innanzi tutto come il motivo si presenti proposto, quanto al vizio di motivazione, in modo generico, avendo il ricorrente dedotto da una parte la ricorrenza di una motivazione contraddittoria in alternativa ad una motivazione manifestamente illogica, per poi dedurre un travisamento del fatto, senza evidenziarne la decisività, rispetto al residuo esito della istruttoria dibattimentale. La difesa si Ł, inoltre, limitata a reiterare le medesime censure proposte con l’atto di appello (sia quanto alla affermazione di responsabilità, che quanto alla dosimetria della pena) omettendo di confrontarsi con le argomentazioni, logiche e prive di aporie, della Corte di appello. Deve essere in tal senso essere ribadito il principio secondo il qualeŁ preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
La Corte di appello ha compiutamente analizzato le censure riproposte in questa sede dalla ricorrente in modo del tutto reiterativo, considerando il portato delle dichiarazioni della persona offesa e il riscontro chiaro, immediato ed univoco delle stesse in considerazione delle dichiarazioni dell’agente operante NOME intervenuto nell’immediatezza, che arginava le violenti attività poste in essere dal ricorrente riscontrandone gli effetti in danno della persona offesa, così come le dichiarazioni rese dal teste COGNOME, che aveva riscontrato l’aggressività del ricorrente e aveva poi dovuto soccorrere la persona offesa, che era caduta a terra a seguito della aggressione del ricorrente, che era stato allontanato proprio dal
testimone COGNOME. La Corte di appello ha anche esplicitamente preso in considerazione le censure difensive quanto alla asserita ricorrenza di provocazione e legittima difesa conseguente (pag. 3 dove si Ł evidenziata la totale assenza di proporzione per poter sostenere tale alternativa versione) e quanto alla portata della condotta e danno cosneguente in termini di lieve entità del fatto, provocazione, fatto doloso della persona offesa (pag. 4 e segg.). I motivi, dunque, si caratterizzano per la loro mera reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione.
Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
4.Il ricorso deve in conclusione essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 635 cod.pen., ridetermina la pena in mesi quattro di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME