Danneggiamento aggravato e beni pubblici: la procedibilità d’ufficio
Il reato di danneggiamento aggravato solleva spesso questioni cruciali riguardanti le condizioni di procedibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra i reati perseguibili a querela e quelli che permettono allo Stato di agire autonomamente. Quando l’oggetto del reato è un bene pubblico, le regole cambiano radicalmente, limitando le possibilità di difesa basate su vizi procedurali legati alla mancanza di segnalazione della vittima.
La natura del bene nel danneggiamento aggravato
Nel caso analizzato, il ricorrente contestava la validità della condanna ricevuta nei gradi di merito, puntando sulla presunta improcedibilità dell’azione penale. Secondo la tesi difensiva, il delitto di danneggiamento avrebbe richiesto la presentazione di una querela da parte del danneggiato. Questa interpretazione, tuttavia, non ha trovato accoglimento presso i giudici di legittimità, i quali hanno posto l’accento sulla qualificazione giuridica del bene colpito.
Specificità dei motivi di ricorso
Un altro aspetto fondamentale trattato dalla Suprema Corte riguarda la specificità dei motivi di ricorso. Per essere ammesso al vaglio della Cassazione, un ricorso non può limitarsi a una critica generica o apparente, ma deve contestare puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la difesa ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello che avevano già ampiamente chiarito la natura pubblica del bene e la conseguente procedibilità d’ufficio.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che la sentenza di secondo grado aveva correttamente applicato la legge penale, smentendo la censura difensiva circa la necessità della querela. La natura pubblica del bene danneggiato attrae la fattispecie nell’alveo della procedibilità d’ufficio, rendendo superflua qualsiasi manifestazione di volontà della parte offesa. Inoltre, il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché i motivi presentati erano meramente apparenti e non assolvevano alla funzione di critica argomentata richiesta dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Il verdetto finale conferma l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi del giudizio, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati. Questa decisione ribadisce un principio fermo: la tutela dei beni pubblici giustifica l’intervento punitivo dello Stato indipendentemente dall’iniziativa privata, e la genericità dei motivi di impugnazione preclude l’accesso al giudizio di legittimità.
Quando il danneggiamento di un bene è procedibile d’ufficio?
Il danneggiamento è procedibile d’ufficio quando il fatto è commesso su beni pubblici, destinati a uso pubblico o esposti alla pubblica fede, rendendo non necessaria la querela della vittima.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso generico in Cassazione?
Un ricorso privo di critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Qual è la funzione della Cassa delle Ammende in questi casi?
La Cassa delle Ammende riceve le somme che i ricorrenti sono condannati a pagare quando il loro ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile o rigettato per manifesta infondatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7128 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all’improcedibilità del delitto di danneggiamento per difetto di querela è manifestamente infondato (si vedano in particolare pagg. 2-3 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte smentisce la censura difensiva circa la procedibilità a querela avuto riguardo alla natura pubblica del bene danneggiato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026