Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41705 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 28 novembre 2022 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il<ribunale di Messina in data 8 giugno 2022 aveva condanNOME l'imputato alla pena di giustizia per i reati di danneggiamento e di porto di arma.
Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula quattro motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo lamenta omessa e contraddittoria motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) sull'utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato.
2.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla applicazione della aggravante della esposizione della vettura danneggiata alla pubblica fede.
2.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità del reato sub B, basata esclusivamente su dichiarazioni autoindizianti non utilizzabili.
2.4 II quarto motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione alla richiesta del minimo della pena.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi che hanno altresì natura sostanzialmente ripetitiva di analoghe doglianze già sollevate in atto di appello ed alle quali la Corte di appello aveva fornito adeguata risposta.
Seguendo l'ordine sopra riportato, la Corte osserva quanto segue.
1.1 II principio che governa l'utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni fornite dall'imputat stesso in caso di giudizio abbreviato è stato compiutamente illustrato tanto in primo grado come in grado di appello. Ai precedenti giurisprudenziali ivi indicati si può ora aggiungere nello stesso solco, la sentenza Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023 Imp. Moccia Rv. 284466 – 02, ove di chiarisce che «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire a giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia».
Né si può escludere l'applicazione al caso concreto del principio sopra esposto per mancanza di spontaneità derivante, come si sostiene nel ricorso, dalle condizioni di obnubilamento psichico in cui versava l'imputato al momento del fatto e nelle fasi seguenti, tanto da 'meritare' l'applicazione della attenuante ex art.89 c.p.. Infatti, la spontaneità delle dichiarazioni rese al forze dell'ordine ex art.350 comma 7 cod. proc. pen. si riferisce non alla volontarietà delle stesse quanto alla assenza di induzione o di sollecitazioni da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato. Circostanza che nel caso concreto non è nemmeno contestata dalla difesa e che comunque va esclusa, come accertato dai giudici di merito con valutazione che in questa sede non può essere contestata.
1.2 Meramente ripetitivo e quindi aspecifico, oltreché manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità è pure il secondo motivo. La circostanza che il danneggiamento sia avvenuto sotto gli occhi del proprietario del bene (che assisteva alla scena dal balcone prospiciente la via ove la propria vettura era parcheggiata) non esclude l'aggravante in considerazione della concreta impossibilità di un immediato intervento a protezione del bene. È infatti la concreta possibilità di proteggere adeguatamente il bene, piuttosto che la collocazione del bene in area pubblica o aperta al pubblico, alla radice della aggravante (ex multis, Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020 Imp. Pellegrini Rv. 280913 – 01). Nel caso concreto, la persona offesa non poteva prevenire l'azione dannosa pur assistendovi, vuoi per la distanza dalla res, vuoi per la rapidità del gesto, vuoi, infine, per il pericolo all'incolumità personale che l'intervento avrebbe potuto comportare a fronte di una azione perpetrata da persona armata in stato di agitazione.
1.3 Generico per ripetitività e manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
GLYPH Già è stato chiarito il profilo inerente alla utilizzabilità delle spontanee dichiar dell’imputato.
Occorre peraltro aggiungere che, a ben vedere, l’accertamento sulle modalità del danneggiamento da parte dell’imputato e sull’uso di un coltello immediatamente rinvenuto dalle forze dell’ordine al momento dell’accesso è frutto, nella sentenza di primo grado, dell analisi delle dichiarazioni della persona offesa (che ha visto l’imputato danneggiare la vettu “con qualcosa che teneva in mano”) unitamente alla contestualità del rinvenimento dell’arma.
Un accertamento che, né nell’atto di appello né nel ricorso in cassazione viene, sotto questo profilo, contestato, con conseguente inammissibilità del relativo motivo in quanto aspecifico.
1.4 Infine, anche il quarto motivo è manifestamente infondato a fronte della assoluta genericità del motivo di ricorso inerente la pena che, riportando la prece già svolta nell’att appello, invocava un trattamento più mite “in ragione delle gravi e particolari condizioni salute del COGNOME” senza nemmeno confrontarsi con quel passaggio della motivazione di primo grado che, proprio per la riconosciuta sussistenza dei problemi psichici dell’imputato, aveva riconosciuto la circostanza del vizio parziale di mente ex art.89 c.p..
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 giugno 2023
Il Consibliere relatore
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