Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48662 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 22/7/2020, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che l’unico motivo con cui il difensore deduce l’insussistenza del reato, dovendo escludersi l’esposizione del bene danneggiato alla fede pubblica, è manifestamente infondato giacché consta dalla rubrica, in termini inequivoci, la destinazione del bene al pubbl servizio, trattandosi di veicolo in dotazione dei CC della Stazione di Luzzi (in tema, Sez. 2 29538 del 15/06/2023, Rv. 284940 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente