Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51657 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51657 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in MAROCCO avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’Avvocata NOME COGNOME, che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/01/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 26/09/2018 del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato, a mente dell’art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in combinazione con l’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Deduce:
Vizio di motivazione in relazione all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha motivato sulla negazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., pur a
fronte di un motivo di appello che evidenziava la sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti, attesa la modesta entità del danno.
Sotto tale intitolazione il ricorrente si occupa anche della recidiva, al cui riguardo a evidenzia che con l’atto di appello era stata segnalato che la ricaduta nel delitto non doveva considerarsi indice di maggiore pericolosità, ma conseguenza di disturbi psichiatrici collegati allo stato di tossicodipendenza di NOME, per come emerge anche dalla relazione del AVV_NOTAIO ispettore AVV_NOTAIO, che certificava un disturbo borderline della personalità.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
1.1. Con riguardo alla recidiva si rileva come l’impugnazione sia meramente reiterativo delle medesime questioni sollevate con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di merito, che -insieme al giudice di primo grado- ha ritenuto la sua sussistenza avendo riguardo ai precedenti penali, alle ulteriori condotte violente e all’insofferenza delle regole penitenziarie, che facevano emergere i sintomi della maggiore pericolosità.
La Corte di appello ha anche evidenziato che la perizia psichiatrica attestava soltanto un disturbo dell’umore.
A fronte di una mera reiterazione dei motivi d’impugnazione puntualmente disaminati dal giudice dell’appello, questa Corte ha più volte affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
1.2. A diversa conclusione si perviene, invece, con riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
A tale proposito, occorre rilevare che nell’atto di appello, con motivo dotato di specificità, la difesa di NOME deduceva la configurabilità dell’attenuante di che trattasi, in ragione del modesto valore economico del mobilio e degli oggetti danneggiati.
Sul punto non si registra alcuna risposta da parte della Corte di appello che, così, è incorsa nel vizio di omessa motivazione.
Da qui l’annullamento della sentenza impugnato, con rinvio ad altra sezione
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della Corte di appello di Firenze, che avrà il compito di dare risposta al motivo di gravame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 17/11/2023