Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30587 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
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sul ricorso proposto da NOME AntonioCOGNOME nato a Napoli il 16/01/1983 avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 03/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha invocato pronuncia di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Napoli del 26 settembre 2024 con cui, in aggiunta al divieto di accedere, per anni cinque, agli impianti sportivi ove si svolgono le manifestazioni indicate, si prescrive «di comparire personalmente per il medesimo periodo presso il Commissariato di P.S. di “Pianura” nei giorni in cui avranno luogo gli incontri di calcio riguardanti la compagine sportiva del Napoli, relativi ai seguenti tornei ufficiali nazionali e internazionali: Campionato Nazionale / Coppa Italia, Super Coppa Italiana, Champions League, Europa League, Conference League che si disputeranno sul territorio nazionale o all’estero, a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del presente provvedimento, per due volte – una al quindicesimo minuto del primo tempo e una al quindicesimo minuto del secondo tempo – sia per le partite in casa che per quelle in trasferta. Nel caso in cui gli incontri si svolgano al di fuori della regione Campania il predetto dovrà presentarsi, invece, una sola volta, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, così come dettagliatamente indicato nel provvedimento stesso».
Avverso l’ordinanza testè indicata COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, L 13/12/1989 e dell’art. 178 lett c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa.
Il D.A.Spo è stato notificato il 1 ottobre 2024 alle ore 8,30; il pubblico ministero ne ha richiesto la convalida nei termini di legge, il 2 ottobre 2024 alle ore 10.52; il giudice per le indagini preliminari lo ha convalidato il 3 ottobre 2024, ad orario imprecisato (puntualizza la difesa al proposito che “molto probabilmente entro le 48 ore dalla notifica del D.A.Spo al prevenuto Comunque l’assenza di timbri o altri indici non permette di avere certezza che il termine per la difesa di 48 ore sia stato rispettato ed in presenza di una disciplina così rigorosa non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari …).
2.2. Col secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge ex artt. 6, comma 5, I. 401/89 e illogicità di motivazione da parte del giudice delle indagini preliminari in relazione alla congruità della misura, nonché illogicità della motivazione in relazione alla necessità anche dell’obbligo di presentazione oltre al divieto di accesso ex art. 6, comma 1, I 401/89.
La prescrizione dell’obbligo di presentazione è stata disposta per la durata, massima, di cinque anni.
Il ricorrente non è ‘recidivo amministrativo’ poiché il D.A.Spo emesso dalla Questura di Bologna nel 2007 è stato revocato, sicchè è tamquam non esset. Non si applica la legge 146/2014, ma l’art. 6, comma 5, I. 401/89, con l’opportunità di graduarne la durata, da uno a cinque anni, e l’afflittività, con o senza obbligo di firma, e con il correlativo obbligo motivazionale in capo al
Questore ed al giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il D.A.Spo della cui convalida si discute, con le correlate prescrizioni, emesso il 26 settembre 2024 e notificato il 1 ottobre 2024, alle ore 8,30, è stato convalidato con provvedimento del giudice delle indagini preliminari datato 3 ottobre 2024, che reca il timbro di deposito in cancelleria il 4 ottobre 2024.
Si duole il ricorrente dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa. 1.1. Occorre premettere che il collegio non ignora affatto, anzi condivide, il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep 2021, Rv 281341 e sez 3, n. 6440 del 27701/2016, Rv 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzione al giudice della convalida è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione alla autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
E tuttavia la tutela del destinatario del provvedimento questorile deve essere assicurata in un’ottica sostanziale e non solo formale, essendosi in tal senso precisato (cfr. Sez 3, n. 17411 del 30/03/2023, Rv 284660-02 e sex 3, n. 20753 del 04/02/2016, Rv 267023) che, nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato
posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su sui si fonda la richiesta di convalida.
1.2. Alla luce di tali principi va esclusa nel caso di specie la lesione del diritto difesa del ricorrente, dovendosi ritenere che la convalida risale al 4 ottobre, ad orario imprecisato, ma evidentemente successivo alle ore 8,30, tenuto conto degli orari di apertura degli uffici giudiziari.
Ne consegue che il ricorrente ha avuto un tempo, utile a spiegare ogni istanza difensiva, da misurarsi dalle ore 8,30 del 1 ottobre 2024, alle ore 8,30 del 4 ottobre 2024, ampiamente superiore alle 48 ore ritenute necessarie ad assicurare i diritti difensivi.
La medesima conclusione si impone quanto al secondo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente assente, in relazione sia alla congruità della misura che alla necessità dell’obbligo di presentazione quale prescrizione aggiuntiva rispetto al divieto di accesso ai luoghi ove si tengono le manifestazioni sportive.
2.1. Circa l’onere di motivazione della decisione di convalida, occorre richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44273 del 27/10/2004, Rv 229112), secondo cui in sede di convalida dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e di urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, ascrivibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. E’ stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 44273 del 2004, sopra citata, che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purchè dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non
potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.
2.2. Alla stregua di tale premessa ermeneutica deve senz’altro escludersi che il giudice della convalida sia venuto meno ai suoi oneri motivazionali.
Il Questore (cfr. in particolare sub ‘Valutato’ a pagina 3 del provvedimento amministrativo) ha ritenuto necessario accompagnare. il provvedimento inibitorio con la prescrizione dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia sulla scorta “di un giudizio prognostico di pericolosità sociale che non può non tener conto dei pregiudizi specifici per fattispecie commesse in concomitanza con eventi sportivi”, indicando la presenza agli atti di ufficio di un Foglio di via obbligatori emesso dal Questore di Verona il 27 luglio 2018, per la durata di un anno, e un provvedimento D.A.Spo, per la durata di anni tre, emesso dalla Questura di Bologna il 25 settembre 2007, poi revocato il 25 febbraio 2009 a seguito dell’archiviazione della relativa notizia di reato.
La prescrizione aggiuntiva è stata dunque ritenuta necessaria in relazione alla gravità dei fatti (preliminarmente indicati e valutati), neppure contestata dalla difesa, al fine di rendere effettivo il divieto previamente imposto.
Si tratta di prescrizione che può essere adottata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, I. 401/89, per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque (ai sensi del comma 5 della disposizione in parola), e che, dunque, è stata presa in coerenza col dato normativo, dal Questore sulla base della già dedotta motivazione, ed è stata convalidata dal giudice per le indagini preliminari, sulla base della ritenuta gravità delle condotte contestate, idonea a destare allarme sociale, della personalità aggressiva e violenta dell’odierno ricorrente che, estrinsecatasi peraltro anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, concretizzandosi in partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, è stata considerata tale da necessitare l’adozione di strumenti adeguati ad infrenarla, rispetto alle quali la durata nella sua massima estensione è stata ritenuta congrua. Si tratta di motivazione che non affonda la sua ragion d’essere nella qualifica del soggetto quale recidivo amministrativo, ma impinge giustificazione nella valutazione concreta e specifica della condotta tenuta e del profilo di personalità del ricorrente onde attestarne la pericolosità.
2.2. A fronte di tanto il motivo di ricorso si palesa meramente contestativo e disancorato dalle ragioni giustificative del provvedimento impugnato, e, pertanto, inammissibile.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025
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La Cons. est.
Il Presidente