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Custodia veicolo sequestrato: quando è distruzione?

La Cassazione ha stabilito che il grave danneggiamento di un’auto in custodia veicolo sequestrato, tale da renderla inservibile, equivale a distruzione e integra il reato previsto dall’art. 335 c.p. La Corte ha rigettato il ricorso di un custode che, non ottemperando ai suoi obblighi, aveva lasciato che il mezzo venisse vandalizzato fino a diventare inutilizzabile, distinguendo tale condotta dal mero danneggiamento e dall’uso abusivo del veicolo.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Custodia veicolo sequestrato: quando il danno diventa distruzione?

La corretta custodia di un veicolo sequestrato impone obblighi precisi, la cui violazione può avere conseguenze penali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la differenza tra il semplice danneggiamento e la distruzione del bene affidato. La pronuncia analizza il caso di un’autovettura trovata ‘vandalizzata ed in pessime condizioni’ e stabilisce quando un danno così grave possa essere equiparato alla distruzione, integrando il reato di cui all’art. 335 del codice penale.

I fatti di causa: un’auto vandalizzata

Il caso ha origine dalla condanna di un uomo, nominato custode di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo. Le forze dell’ordine, incaricate di recuperare il mezzo, lo rinvenivano in uno stato di grave abbandono, descrivendolo come ‘vandalizzato ed in pessime condizioni’. La Corte d’Appello, confermando la condanna, aveva ritenuto che tale stato di degrado fosse così profondo da rendere il veicolo completamente ‘inservibile’, equiparando di fatto la condizione del bene alla sua distruzione.

I motivi del ricorso: danneggiamento non è distruzione

L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali. In primo luogo, ha sostenuto che la sua condotta, pur avendo causato un danneggiamento, non potesse configurare il reato di distruzione colposa previsto dall’art. 335 c.p., che punisce solo la ‘distruzione’ o la ‘dispersione’ e non il mero ‘deterioramento’. In secondo luogo, ha richiesto che il fatto venisse qualificato come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada, che sanziona l’abusiva circolazione del veicolo sequestrato, ritenendola una norma speciale e quindi prevalente su quella penale.

Custodia veicolo sequestrato: la distinzione normativa

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, coglie l’occasione per ribadire la netta distinzione che il legislatore ha operato tra le diverse condotte lesive dei beni in sequestro.

La condotta dolosa ex art. 334 c.p.

L’articolo 334 del codice penale punisce chiunque, con dolo (cioè con la volontà di commettere l’illecito), ‘sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora’ un bene sottoposto a sequestro. Questa norma copre un ampio spettro di comportamenti, incluso il semplice deterioramento volontario.

La condotta colposa ex art. 335 c.p.

Diversamente, l’articolo 335 del codice penale punisce la condotta del custode che, per colpa (negligenza, imprudenza o imperizia), cagiona la ‘distruzione’ o la ‘dispersione’ del bene. È una fattispecie meno grave, che limita la responsabilità penale colposa alle sole condotte che portano alla perdita totale o alla dispersione del bene, escludendo il mero danneggiamento.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure del ricorrente, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione della sentenza si concentra sulla corretta interpretazione del concetto di ‘distruzione’ ai fini penali.

Quando il danneggiamento equivale a distruzione

Il punto centrale della decisione è che un danneggiamento, sebbene parziale, può essere considerato ‘distruzione’ quando è talmente grave da rendere il bene completamente inservibile. La Corte afferma che se il danno colpisce componenti essenziali del veicolo, modificandone la struttura e la funzione al punto da non poterlo più definire un’autovettura, si realizza una ‘sostanziale distruzione’. La valutazione della Corte d’Appello, che aveva giudicato il veicolo ‘inservibile’ sulla base delle prove, è stata considerata una valutazione di merito corretta e non censurabile in sede di legittimità.

L’inapplicabilità dell’art. 213 del Codice della Strada

Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. L’art. 213 del Codice della Strada sanziona un comportamento specifico: l’utilizzo del veicolo per la circolazione. Nel caso di specie, l’illecito contestato non era l’uso abusivo del mezzo, ma la sua completa rovina a causa della mancata custodia. Di conseguenza, la norma applicabile è quella penale che tutela l’integrità del bene sequestrato, e non la norma amministrativa che ne vieta la circolazione.

Le conclusioni: la responsabilità del custode per la custodia del veicolo sequestrato

In conclusione, questa sentenza riafferma un principio di grande importanza pratica: la responsabilità del custode non si esaurisce nell’impedire l’uso del bene, ma si estende alla sua conservazione. Un’omissione colposa che porti a un danneggiamento così grave da rendere il veicolo inutilizzabile integra il reato di distruzione colposa. Per i custodi, ciò significa che la negligenza ha un prezzo e che lasciare un veicolo in balia di vandali fino alla sua completa rovina non è un semplice illecito amministrativo, ma un reato a tutti gli effetti.

Il semplice danneggiamento di un veicolo sequestrato costituisce reato per il custode?
Non sempre. La Cassazione distingue: l’art. 335 c.p. punisce la condotta colposa del custode solo in caso di ‘distruzione’ o ‘dispersione’ del bene, non per il mero danneggiamento o deterioramento.

In quali casi il danneggiamento di un’auto in custodia può essere considerato ‘distruzione’?
Secondo la sentenza, il danneggiamento equivale a distruzione quando è così grave da rendere il veicolo ‘inservibile’, modificandolo al punto da fargli perdere la sua funzione essenziale e la sua stessa natura di autovettura.

Se un veicolo sequestrato viene danneggiato, si applica la sanzione amministrativa del Codice della Strada?
No. La Corte ha chiarito che l’illecito non consiste nell’uso del veicolo, ma nella sua distruzione per negligenza. Pertanto, si applica la norma penale (art. 335 c.p.) e non la sanzione amministrativa prevista dall’art. 213 del Codice della Strada che punisce la circolazione abusiva.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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