Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16340 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SESTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a MESSINA il 12/06/1957 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina confermava, rideterminato la pena, la condanna emessa nei confronti dell’imputato per il reato di violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.
In motivazione, si dava atto che l’imputato, nominato custode di un’autovettura a seguito di sequestro amministrativo della stessa, non ottemperava agli obblighi conseguenti, tant’Ł che il mezzo veniva rinvenuto ‘vandalizzato ed in pessime condizioni’ dai Carabinieri incaricati di recuperare il mezzo.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equiparazione della condotta di danneggiamento con quella di distruzione. Rileva il ricorrente che solo quest’ultima integra il reato di cui all’art. 335 cod. pen., mentre il mero danneggiamento del mezzo affidato in custodia esula dalla fattispecie penale.
2.2. Con il secondo motivo, si censura l’omessa qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 213 del Codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, ritenendo tale disposizione norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 335 cod. pen.
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Il ricorrente pone la questione dell’esatta qualificazione della condotta, evidenziando come l’art. 335 cod. pen. preveda la sanzione penale per le sole condotte di distruzione o dispersione, alle quali non può essere equiparata quella di danneggiamento del veicolo sottoposto a sequestro.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto che i Carabinieri intervenuti per procedere al recupero coattivo del mezzo, attestavano che lo stesso risultava ‘vandalizzato ed in pessime condizioni’.
Sulla base di tale sintetica descrizione, la Corte di appello affermava che il bene doveva ritenersi ‘inservibile’, ritenendo che tale condizione fosse equiparabile a quella derivante dalla ‘distruzione’ dello stesso.
2.1. Occorre premettere che la disciplina penalistica posta a tutela della conservazione di cose sottoposte a sequestro prevede una netta distinzione tra le condotte di danneggiamento e quelle di distruzione.
In particolare, l’art. 334 cod. pen. sanziona la condotta dolosa commessa da chiunque ‘sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora’ beni sottoposti a sequestro, mentre l’art. 335 cod. pen. punisce la meno grave condotta colposa riferita alla sola ‘distruzione o dispersione’ dei suddetti beni.
Le previsioni sanzionatorie dedicate alla custodia dei beni, pertanto, operano una chiara differenziazione tra il danneggiamento e la distruzione dei beni, limitando la responsabilità colposa alla sola piø grave condotta di distruzione.
A fronte della chiara distinzione normativa, la Corte di appello, con motivazione in fatto immune da censure, ha ritenuto che nel caso di specie il danneggiamento dell’autovettura fosse tale da rendere inservibile il bene, in tal modo essendosi realizza una condotta equiparabile a quella di distruzione.
Si tratta di una soluzione conferme al principio secondo cui, in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, la distruzione di uno o piø componenti dell’autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi piø definire autovettura (Sez.6, n. 26699 del 7/4/2003, COGNOME, Rv. 225619).
La Corte di appello, valutato nel merito le condizioni in cui l’autovettura Ł stata rinvenuta e ritenendo che la stessa fosse stata resa del tutto inservibile, ha ritenuto che i danni arrecati al bene ne hanno determinato la sostanziale distruzione dello stesso.
2.2. Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, non essendo il fatto accertato qualificabile ai sensi dell’art.213 del Codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro. Per le ragioni anzidette, nel caso di specie l’illecita condotta non si Ł tradotta nel mero utilizzo dell’autovettura sequestrata, bensì nella sua distruzione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME NOME