Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 217 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza in data 06/09/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, entrambi difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 6 settembre 2022, e depositata in pari data, il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di appello cautelare, e, accogliendo l’impugnazione presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato a NOME COGNOME la misura
degli arresti domiciliari in sostituzione di quella della custodia in carcere a norma dell’art. 299 cod. proc. pen., ha disposto il ripristino nei confronti dello stesso d quest’ultima, più rigorosa, forma di coercizione.
La misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME è stata disposta in ordine al reato di partecipazione, in qualità di capo, ad un’associazione criminale dedita al narcotraffico, con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, e, comunque, della necessità di applicazione della custodia in carcere.
Si deduce che l’ordinanza impugnata espone una motivazione non idonea a giustificare il pericolo di recidiva in capo al ricorrente, ed anzi gravemente lacunosa, perché: -) non indica alcuna condotta specifica addebitabile all’attuale ricorrente, se non i trascorsi giudiziari; -) ricorre alla presunzione fissata dall’a 275, comma 3, cod. proc. pen., sebbene il reato per cui si procede è costituito dalla partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico le cui condotte esecutive sono risalenti nel tempo; -) trascura il lungo periodo di detenzione dell’attuale ricorrente protrattosi per sette anni, dal 2014 al 2021; -) trascura i provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 22 ottobre 2021, il quale ha ritenuto attenuata la pericolosità sociale del prevenuto e lo ha sottoposto alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata per la durata di un anno; -) trascura l’attività lavorativa nel frattempo intrapresa dall’attuale ricorrente come aiuto cuoco in una pizzeria. Si osserva che l’ordinanza impugnata, in ragione delle esposte lacune, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, ha omesso qualunque valutazione in termini di adeguatezza e proporzionalità in ordine alla misura della custodia in carcere e di inidoneità di quella degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che contesta il giudizio dell’ordinanza impugnata sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, e, comunque, della necessità di applicazione della custodia in carcere, è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Appare opportuno premettere che la presente decisione riguarda esclusivamente il profilo delle esigenze cautelari, mentre resta impregiudicato l’aspetto concernente i gravi indizi di colpevolezza, per il quale risulta disposto l’annullamento con rinvio, e non emessa la decisione del Giudice di rinvio.
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio della trattazione del presente procedimento, con cui si invitava ad attendere la decisione del giudizio di rinvio conseguente a Sez. 6, n. 44440 del 06/10/2022, depositata il 22/11/2022, perché il provvedimento annullato dalla Corte di cassazione con la sentenza appena indicata è diverso da quello impugnato in questa sede. Non può trascurarsi, inoltre, che il provvedimento del Giudice del rinvio, sebbene di prossima adozione, potrebbe non diventare definitivo in tempi brevi, posto che entrambe le parti processuali hanno la facoltà di presentare ricorso per cassazione contro quella decisione.
Il Tribunale, a fondamento delle sue conclusioni, affermative della sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità di applicazione della custodia in carcere, offre una articolata motivazione.
In particolare, l’ordinanza impugnata espone che: -) il reato per cui si procede è quello di capo e promotore di un’associazione finalizzata al narcotraffico al fine di agevolare l’attività di coeva associazione di tipo mafioso; ) il tempo trascorso dalla commissione del reato, contestato come «accertato nel luglio 2019 con permanenza», non è particolarmente ampio, e comunque non è significativamente diverso da quello apprezzato il 22 aprile 2022, data di conferma in sede di riesame dell’ordinanza genetica; -) per il reato per cui si procede opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della sola misura carceraria; -) l’attuale ricorrente è stato più volte irrevocabilmente riconosciuto come storico caponnafia fino ad epoca recente, sulla base di numerose sentenze divenute irrevocabili, e la contestazione, in concreto, attiene alla sua posizione di capo di un clan dedito al narcotraffico per un’organizzazione di tipo mafioso; -) l’attuale ricorrente risulta ininterrottamente detenuto in carcere dal 2014 e, ciononostante, secondo le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, come NOME COGNOME, si pone come «stabile ed attivo punto di riferimento e di vertice della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE salentina ben oltre il febbraio 2020»; -) la collocazione del luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari a notevole distanza del luogo dei fatti non incide sul quadro di attale pericolosità dell’odierno ricorrente e sulla necessità di applicazione della misura della custodia in carcere.
Le conclusioni esposte dal Tribunale risultano correttamente motivate.
L’ordinanza impugnata non si limita a richiamare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della sola misura carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la non particolare lontananza dei fatti per cui si procede, contestati come accertati «nel luglio 2019 con permanenza».
Il provvedimento censurato, in particolare, evidenzia pure che: -) l’attuale ricorrente è stato ripetutamente condannato come storico capomafia fino ad epoca recente e risulta essere stato, anche dal carcere, «stabile ed attivo punto di riferimento e di vertice della RAGIONE_SOCIALE salentina ben oltre il febbraio 2020»; -) il reato per cui si procede è quello di partecipazione, in posizione di capo ed organizzatore, ad un’associazione finalizzata al narcotraffico al fine di agevolare l’attività di coeva associazione di tipo mafioso.
La combinazione delle due circostanze appena indicate, per la correlazione tra le attività di narcotraffico e quelle riferibili all’associazione di tipo mafioso effetti, offre elementi precisi e concreti che si aggiungono alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ai fini del giudizio sull’attualità della pericolosità del ricorrente e sulla indispensabilità della misur della custodia in carcere.
Né il ricorso indica fatti nuovi, oggettivamente rilevanti per escludere l’attualità delle esigenze cautelari o per affermare la capacità di autocontrollo da parte dell’attuale ricorrente, se posto agli arresti domiciliari, tanto più che il ruol direttivo di un’organizzazione criminale può essere svolto anche dall’interno di un’abitazione.
Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/11/2022