Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari. Inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicat quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame del applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione alla all’interno di un’ auto ove il ricorrente si trovava come passeggero, di kg 2 stupefacente del tipo cocaina, occultata in un doppiofondo al di sotto del sedile conducente.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il giudice a quo non ha specificato che tipo di contributo abbia prestato il ricorrente nella detenzione a fine di spaccio dello occultato all’interno dell’autoveicolo, ove si trovava quale passeggero e non quale co In particolare, il giudice non ha considerato una comunicazione mediante messaggio inte nello stesso giorno in cui avvenne l’ accertamento di polizia giudiziaria con il p dell’autovettura, tale NOME COGNOMECOGNOME a cui egli rappresentava di non poter essere pres appuntamento in un giorno non specificato. Il giudice ha invece valorizzato lo stato di n manifestato dal ricorrente al momento del controllo da parte della polizia giudiz effettuando alcuna valutazione in ordìne ai messaggi suddetti rivolti al pr dell’autovettura, da cui emerge che il COGNOME non manifestava disponibilità all’inco
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari. Il giudice avrebbe dovuto es ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata ogni altra misura rispetto alla custodia non potendo orientare la scelta della misura sulla base della gravità del reato in con Il giudice ha affermato la necessità di eliminare la possibilità di contatti c delinquenziale sottostante, con motivazione illogica ed inconsistente, posto che il gi afferma in ordine a tali collegamenti, che sono dati per scontati, e senza conside ricorrente è un giovane incensurato, privo di qualunque segnalazione di polizia. Il gi anche quando inverte l’onere della prova e afferma che l’indagato non ha fornito dati che possano supportare la richiesta di sostituzione della misura degli arresti della carcere con gli arresti domiciliari.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio l’ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della m dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. In tema di misure cautelari personali, inf allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizi motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza d gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazi peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità d quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardan la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di d governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, c mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordina cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al mode delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all’ art. 546 cod. proc. pen. adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualific probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de Cedete, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigor argomentativo, allorché l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né ris articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (Sez. U, 22/0 Audino).
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che sussistono i gravi indizi di colpevolezza in quanto dal verbale di arresto e dal verbale di perquisizione personale veicolo, nonché dalle risultanze degli accertamenti espletati emerge che lo stupefacente riconducibile ad entrambi gli indagati che si trovavano all’interno dell’auto dotata di doppiof ove lo stupefacente era occultato, non essendo verosimile la tesi difensiva propost ricorrente, secondo cui egli, in quanto mero passeggero dell’auto, a lui non intestata e non condotta, fosse inconsapevole dell’esistenza di tale sottofondo e dello stupefa trasportato. Il giudice a quo, al riguardo, ha richiamato innanzitutto il fatto che il ri abbia fornito generiche dichiarazioni sul luogo di destinazione e sul motivo del viaggio. In I messaggi scambiati con il proprietario della vettura NOME COGNOME, inviati dall’utenza intest ricorrente, sono inequivocabilmente dirimenti in ordine alla chiara consapevolezza de presenza dello stupefacente in auto: non appena sottoposti a controllo, mentre i mili effettuavano il controllo, il ricorrente ha inviato all’COGNOME messaggi espliciti ove lo in non contattarlo ulteriormente, segnalando che erano stati fermati dalla Guardia di finanza giudice a quo ha quindi, alla luce di tali elementi, ritenuto che il ricorrente si sia disposizione consapevolmente al fine di trasportare la sostanza stupefacente nel luogo richi fornendo dunque un contributo materiale e fattivo alla realizzazione del reato.
Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi de regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensi essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qual in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultan procedimentali, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la consegue che le scelte da questo compiute, se coerentì, sul piano logico, con una esauriente analis acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/ Facchini, Rv.203767). Costituisce d’altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabi la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividern giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, c 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di leg che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudic contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di cias elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, COGNOME; Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Sca Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, COGNOMECOGNOME. Ne deriva che dedurre vizio di motivazione sign dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazi degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/19 Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione ( 02/08/1996, COGNOME). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relaz all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inido non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, COGNOME, Rv. 19 Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infa al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel meri relative statuizioni.
2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato, in ordine alle esigenze caute cospicuità del quantitativo di cocaina, pari a kg 2, la disponibilità dell’indagato a tras anche fuori dalla regione, la predisposizione di un sottofondo all’interno dell’auto finalizz occultare lo stupefacente, elementi che delineano una personalità allarmante, nonostante stato di incensuratezza evidenziato dalla difesa, posto che, afferma il giudice, spesso nei c
di criminalità si è soliti avvalersi di persone incensurate in quanto poco controllat dell’ordine. Pertanto, il giudice ha ritenuto adeguata la misura carceraria in quant grado di recidere in modo netto e radicale i legami con il contesto delinquenziale, fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. L’apparato giustificativo a so decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatam in relazione al parametro di cui all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’at concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno g di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni co (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale e potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti specie (Cass. 28/11/1997, COGNOME, Rv. 209876; Cass. 9/06/1995, COGNOME, Rv. 202259)
Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento dell processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. M Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp.att.cod.proc.pen
Così deciso all’udienza del 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente