Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8620 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale del riesame di L’aquila. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 27/11/2025 dal GIP presso il Tribunale di Pescara nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziata in ordine a plurime ipotesi relative al reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi compresi dal 279 al 295 dell’imputazione provvisoria) , con condotte consistite nella cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il Tribunale ha premesso l’esposizione del fatto, come desumibile sulla base degli atti di indagine; rilevando che la ricorrente rispondeva di plurime ipotesi di cessione di cocaina nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Ha quindi ritenuto che le conversazioni intercettate e avvenute tramite messaggistica whatsapp -operata anche con videochiamate – dovevano essere univocamente interpretate come aventi a oggetto la cessione di stupefacenti; esponendo che le cessioni fossero state caratterizzate da un comune modus operandi , in quanto l’indagata avviava i contatti con NOME COGNOME al fine di
convenire la quantità della sostanza oggetto della cessione, avendo l’attività investigativa fornito adeguati elementi anche in ordine al contestuale pagamento della medesima.
Ritenendo, quindi, sussistente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ha contestualmente ritenuto perfezioNOME quello delle esigenze cautelari, valutando come non idonee misure di carattere meno afflittivo, atteso il sicuro e stabile inserimento dell’indagata in un circuito illecito finalizzato allo smercio di sostanza stupefacente su una scala di una certa rilevanza.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. -la violazione di legge e la omessa e/o comunque insufficiente motivazione in relazione all’art.273 cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale del riesame non si sarebbe adeguatamente confrontato con la versione alternativa resa dall’indagata in sede di interrogatorio di garanzia, nella quale la stessa aveva narrato che le conversazioni tenute con la cugina NOME COGNOME erano relative a soli debiti di gioco, non tenendo neanche conto delle dichiarazioni confessorie rese da quest’ultima e che non aveva indicato la ricorrente tra i fornitori della sostanza stupefacente; ha esposto che gran parte delle conversazioni intercettate erano in lingua ‘rom’, in relazione alle quali non risultava in che modo fosse stata eseguita la relativa traduzione; ha evidenziato che nei confronti dell’indagata non era avvenuto alcun sequestro di sostanza stupefacente, argomentando che la fattispecie di ‘droga parlata’ imponesse una valutazione rigorosa del compendio indiziario e necessitasse di ulteriori elementi a supporto.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e la omessa e/o comunque insufficiente motivazione in relazione all’art.274 cod.proc.pen.
Ha dedotto che si palesava evidente la violazione di legge in relazione ai principi del minore sacrificio necessario e di proporzionalità e adeguatezza della misura, mancando la necessaria valutazione sulla concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, anche in relazione al decorso del tempo trascorso rispetto alla commissione dei medesimi.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha lamentato il carattere omissivo dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nella parte in cui non avrebbe dato conto delle deduzioni difensive spiegate in sede di procedimento incidentale e tese a negare il dato del possesso della sostanza stupefacente indicata in sede di imputazione provvisoria.
Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugNOME, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugNOME; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugNOME.
3. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale del riesame -nel richiamare in modo congruo ed esauriente i dati fattuali ricavabili dagli elementi valutati dal GIP -ha dato ampiamento conto delle ragioni sottese alla valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza; con motivazione che -alla luce dei principi predetti -deve ritenersi adeguatamente idonea a smentire le generiche deduzioni in punto di ricostruzione alternativa dell’evento.
Difatti, in ordine alla valenza della ricostruzione stessa resa dall’indagata in sede di interrogatorio preventivo -già presa in esame dal GIP procedente, la cui valutazione si integra con quella operata dal Tribunale del riesame -il giudice ha ampiamento preso in esame il contenuto delle relative dichiarazioni; ritenendo le stesse del tutto non credibili -con valutazione intrinsecamente logica e non riesaminabile in questa sede -sulla base degli elementi ricavabili dalle videochiamate e dalla messaggistica telefonica, in relazione anche ai riferimenti espliciti alla quantità di denaro oggetto dello scambio da parte dell’odierna indagata, identificata come fornitrice di sostanza stupefacente, nei confronti della COGNOME, individuata nell’ipotesi accusatoria come preposta alla gestione di una piazza di spaccio.
Del tutto generiche sono altresì le osservazioni attinenti alla lingua nella quale sarebbero avvenute le conversazioni intercettate, non avendo la difesa adempiuto all’onere di identificare quelle specificamente poste alla base del titolo cautelare, di modo da rendere la deduzione del tutto aspecifica.
Devono altresì ritenersi inconferenti le argomentazioni spiegate nel ricorso e relative agli specifici criteri di valutazione degli indizi imposta qualora gli stessi consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (in riferimento alla fattispecie della c.d. droga parlata); a propria volta facente riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299).
Difatti, il criterio previsto dall’art.192, comma 2, cod.proc.pen., non si applica alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (ai sensi dell’art.273, comma 1bis , cod.proc.pen.), presupposto che vale quindi a far ritenere come manifestamente infondata in punto di diritto la relativa allegazione difensiva; e fermo restando che il GIP procedente e il Tribunale del riesame hanno proceduto a un compiuto e analitico esame degli elementi indiziari rilevanti in ordine a ciascuno degli episodi ascritti.
Conseguendo, dalle predette considerazioni, l’inammissibilità del motivo di impugnazione, in quanto meramente riproduttivo di argomentazioni da ritenersi già adeguatamente prese in considerazione da parte del giudice del riesame.
Anche il secondo motivo di impugnazione, attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari adeguatezza della misura applicata, è infondato.
Sul punto, il Tribunale -con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità -ha congruamente ritenuto doversi formulare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti e della loro reiterazione, ritenuti logicamente come indice dell’inserimento dell’indagata in un canale consolidato di approvvigionamento dall’esterno.
Quanto al profilo della scelta della misura, deve rilevarsi che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se -come nel caso di specie – congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all’attitudine dell’indagato medesimo all’effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una misura più gradata (Sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Rv. 271686).
Avendo il Tribunale, in particolare, dato congruamente atto della circostanza in base alla quale l’applicazione di misure non custodiali non potesse ritenersi idonea a garantire la totale recisione con il contesto illecito nel quale erano state consumate l e condotte ascritte, alla luce dell’esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie.
D’altra parte, in relazione al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura, va anche rilevato che il GIP procedente -con considerazione non fatta oggetto di alcuna deduzione difensiva -ha anche valutato la specifica gravità delle condotte, in quanto poste in essere in un momento in cui l’indagata si trovava ammessa alla misura alternativa
dell’affidamento in prova ai servizi sociale ai sensi dell’art.47 dell’ordinamento penitenziario.
Mentre manifestamente infondata è la deduzione inerente alla valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati, essendosi le fattispecie oggetto dell’imputazione provvisoria consumate in un arco compreso tra l’ottobre del 2024 e il gennaio del 2025.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 26/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME