Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49747 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
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sul ricorso proposto da:
CIFUENTES COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/08/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello;
letto le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di cassare la decisione impugnata, conclusioni ribadite con memoria del 09/10/2023.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste con provvedimento del 18/08/2023 ha rigettato l’istanza proposta dalla NOME, per mezzo del proprio difensore, al fine di ottenere la sostituzione della misura della custodia in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari, evidenziando le ripetute e pregresse violazioni della misura cautelare del divieto di dimora e la condotta carceraria tenuta a seguito della applicazione della misura.
La RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso che
qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. In particolare, è stato dedotto vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La motivazione della Corte di appello con la quale è stata negata la concessione degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico si basa esclusivamente sulle precedenti violazioni del divieto di dimora e sul comportamento carcerario, elementi non sufficienti. Il giudice aveva il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive, mentre sul punto la motivazione è completamente omessa. Non si desume da dove emergerebbe il pericolo di reiterazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la conversione in appello del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere. Tuttavia, avverso tale tipologia di provvedimenti, è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello previsto dall’art. 310 cod.proc.pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2 cod.proc.pen. può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2 cod.proc.pen., contro i provvedimenti concernenti lo status IThertatis non altrimenti impugnabili.
Deve essere conseguentemente essere applicato il disposto di cui all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 10 ottobre 2023.