Custodia di Animali Pericolosi: La Cassazione e la Responsabilità del Padrone
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12582/2024, ha ribadito importanti principi sulla custodia di animali pericolosi e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Il caso riguarda la condanna di una donna per le lesioni colpose causate dal suo cane di grossa taglia a un passante. Questa decisione offre spunti cruciali sulla diligenza richiesta a chi possiede un animale e chiarisce aspetti procedurali fondamentali.
I Fatti del Caso: L’Aggressione e le Condanne
Una donna veniva condannata sia in primo grado dal Giudice di Pace, sia in appello dal Tribunale, per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). L’imputazione nasceva da un episodio in cui il cane di grossa taglia a lei affidato, pur tenuto al guinzaglio, era riuscito ad azzannare un passante, causandogli delle ferite. La difesa della donna, nei gradi di merito, non era riuscita a convincere i giudici della sua assenza di colpa.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione di Ammissibilità
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità. Secondo la sua tesi, le regole cautelari erano state rispettate e la condanna era ingiusta. La Suprema Corte, tuttavia, ha immediatamente rilevato un ostacolo insormontabile: l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha ricordato che, a seguito di una riforma del 2018 (D.Lgs. n. 11/2018), i ricorsi per cassazione avverso le sentenze emesse in procedimenti di competenza del Giudice di Pace sono consentiti solo per “violazione di legge”. Ciò esclude la possibilità di contestare vizi di motivazione o il cosiddetto “travisamento della prova”, ovvero un’errata valutazione dei fatti da parte del giudice di merito. Le lamentele dell’imputata, secondo la Corte, rientravano proprio in questa categoria esclusa, mirando a una rivalutazione dei fatti già compiuta adeguatamente nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Custodia di Animali Pericolosi
Pur dichiarando l’inammissibilità, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire i principi che regolano la custodia di animali pericolosi. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato la colpa dell’imputata, la quale aveva omesso di controllare e custodire adeguatamente l’animale.
La Corte ha specificato che la responsabilità del padrone non si esaurisce nel semplice utilizzo di un guinzaglio, anche se corto. Il dovere di custodia impone di verificare costantemente che il cane non disponga di uno spazio di manovra e di movimento tale da consentirgli di avvicinarsi e mordere altri pedoni. La semplice presenza del guinzaglio non è, di per sé, sufficiente a escludere la colpa se, di fatto, l’animale riesce a recare danno a terzi. È necessario adottare tutte le cautele necessarie a neutralizzare la pericolosità dell’animale, in relazione al contesto specifico in cui ci si trova.
Le Conclusioni: Responsabilità e Limiti del Ricorso
La decisione consolida due principi fondamentali. In primo luogo, sul piano sostanziale, la responsabilità per i danni causati da un animale non è esclusa dalla mera adozione di accorgimenti basilari come il guinzaglio. Il proprietario o custode ha un obbligo attivo di controllo che deve essere commisurato alla potenziale pericolosità dell’animale. In secondo luogo, sul piano processuale, la sentenza conferma la stretta interpretazione dei motivi di ricorso in Cassazione per i reati di competenza del Giudice di Pace, limitandoli alla sola violazione di norme di diritto e impedendo una terza revisione del merito dei fatti. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
È sufficiente usare un guinzaglio corto per evitare la responsabilità penale in caso di aggressione da parte del proprio cane?
No. Secondo la Corte, non è sufficiente. Il custode deve verificare che, nonostante la lunghezza del guinzaglio, il cane non abbia comunque uno spazio di manovra e di movimento tale da potersi avvicinare e mordere altri pedoni. La responsabilità sussiste se non si sono adottate tutte le cautele per neutralizzare la pericolosità dell’animale.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione per i reati di competenza del Giudice di Pace?
Per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per il motivo di “violazione di legge”. Non è possibile contestare vizi di motivazione (come illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice) o il travisamento della prova.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 14 febbraio 2023 II Tribunale di Palermo, sezione terza p funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di in data 25 febbraio 2022 nei confronti di NOME, per il reato previsto dall’ pen., commesso in Isola delle Femmine il 30 aprile 2018.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputata a mezzo del difensore, de violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in relazione comma 2 cod. pen. e 590 cod. pen.
L’unico motivo dedotto è inammissibile.
La doglianza, invero, attiene sostanzialmente al vizio travisamento della prova e dedotta e contradditorietà della motivazione, non più proponibile a seguito della novella di c febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 606 cod proc pen, sec nei casi di reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consen violazione di legge.
Invero, quanto alla prospettata” violazione di legge” poichè, a dire della ricorrent state rispettate le regole cautelari la cui osservanza era imposta nel caso concret come detto, si risolve in un vizio motivazionale e non si confronta con il testo del pro impugnato, che offre sul punto logiche e congrue argomentazioni, individuando chiarame cautele violate. La Corte d’appello ha infatti considerato che la COGNOME aveva controllare e custodire adeguatamente il cane di grossa taglia a lei affidato, consentendo che lo stesso potesse sfuggirle ed azzannare la persona offesa con mov ripetuti, omettendo in particolare ( in disparte l’obbligatorietà o meno dell’uso dell di verificare che, nonostante la lunghezza esigua del guinzaglio, comunque il cane no uno spazio di manovra e di movimento tale da potersi avvicinare ad altri pedoni in morderli.
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., l della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore del delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a tit sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20-03-24
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Il Consigliere estensore
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