Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.4.2023, la Corte di appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio colposo di COGNOME 3ens; quest’ultimo, il giorno 9.5.2017, stava procedendo a bordo della sua moto KTM sulla INDIRIZZO quando, giunto all’altezza del INDIRIZZO, urtava frontalmente contro una pecora (di proprietà del prevenuto) improvvisamente comparsa sulla sede stradale, facendolo rovinare al suolo e riportando lesioni che ne provocavano il decesso.
La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha attribuito la colpa di tale evento mortale al COGNOME, per avere costui – in estrema sintesi – lasciato libera e incustodita la pecora, animale di sua proprietà che aveva determiNOME il sinistro mortale.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 17 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto, pur avendo i testi a difesa affermato la mancanza nel terreno comunale di circa 150 metri di rete metallica che divideva l’uso civico dalla strada e pur avendo la difesa dimostrato che il COGNOME aveva perso alcune pecore perché aggredite dai cani randagi e aveva cercato di rintracciarle, per cui nel caso avrebbe dovuto essere applicata l’esimente del caso fortuito.
II) Motivazione apparente e travisamento della prova, non avendo i giudicanti specificato su quali elementi si fondi l’affermazione che non sarebbe convincente la versione del COGNOME in ordine all’aggressione dei cani randagi e all’effettività delle ricerche dei capi dispersi da parte del medesimo.
III) Mancata assunzione di una prova decisiva, sulla circostanza della presenza del segnale che indicava l’attraversamento di animali domestici nel tratto di INDIRIZZO.
IV) Eccessività del trattamento sanzioNOMErio in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto reiterativo di censure già proposte in sede di appello e sulle quali la sentenza impugnata ha fornito congrue e logiche risposte, prive di errori in diritto, come tali insindacab in cassazione.
Va aggiunto che le doglianze proposte in questa sede dal ricorrente non si confrontano con le motivazioni dei giudici di merito, peccando in tal senso anche di aspecificità.
Invero, la difesa del ricorrente insiste nel sostenere che i giudicanti non avrebbero tenuto conto di alcuni aspetti della vicenda – quali la mancanza nel terreno comunale di circa 150 metri di rete metallica destinati a dividere l’uso civico dalla strada, ovvero la circostanza che il COGNOME avesse subito la perdita di alcune pecore a seguito dell’aggressione di alcuni cani randagi – del tutto eccentrici rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugNOME.
I giudici territoriali, infatti, al di là delle considerazioni svolte in ordin ritenuta inattendibilità della versione resa dall’imputato (secondo cui la pecora che aveva causato l’incidente era tra quelle scappate pochi giorni prima del sinistro a seguito di una aggressione di cani randagi), hanno essenzialmente addebitato all’imputato l’omessa custodia del capo ovino, essendo pacificamente emerso che l’imputato, durante la giornata, era solito far pascolare liberamente le pecore, senza adottare alcun tipo di vigilanza sulle stesse. In tal modo – opina correttamente la Corte territoriale – l’evento mortale è stato ricondotto alla violazione dell’obbligo di custodia gravante su qualsiasi detentore di animali, consistente nella necessità di mantenere un costante controllo visivo sull’animale e nel dovere di richiamarlo in presenza di eventuali situazioni di rischio; obbligo previsto dall’art. 672 cod. pen., ora depenalizzato, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa.
Sotto questo profilo, la decisione in esame ha legittimamente rilevato che il COGNOME, quale proprietario e detentore del gregge, era titolare di una posizione di garanzia che gli imponeva un obbligo di vigilanza sugli animali per impedire che gli stessi cagionassero eventi dannosi; l’imputato era ben consapevole dell’assenza di recinzioni nel terreno comunale ove pascolava il suo gregge e del
pericolo che gli animali invadessero la carreggiata. L’evento dannoso, quindi, era ampiamente prevedibile ed evitabile mediante il rispetto della regola cautelare idonea a prevenirlo, vale a dire mediante la costante vigilanza di tutti i capi costituenti il gregge.
Le superiori considerazioni, pertanto, rendono irrilevanti le doglianze, sostanzialmente di merito e come tali inammissibili, sviluppate nei primi due motivi di ricorso.
Si rivela del tutto inconsistente, oltre che generico e reiterativo, il ter motivo di ricorso, il quale, peraltro, non offre alcuna spiegazione in ordine alla rilevanza della questione riguardante la necessità di provare la presenza o meno di segnali stradali che segnalassero il pericolo di attraversamento di animali domestici nel tratto di strada interessato dal sinistro.
Sul punto, i giudici di merito hanno già riconosciuto il concorso di colpa al 50% della persona offesa, rilevando l’ultroneità dell’approfondimento istruttorio richiesto dal ricorrente, atteso che l’eventuale presenza di cartelli stradali d segnalazione del pericolo non avrebbe comunque escluso la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato a lui ascritto.
Quanto al quarto motivo, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata (mesi nove di reclusione) è estremamente mite e che il giudice ha dato motivatamente conto dei criteri adottati, escludendo l’applicabilità delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. per la riscontrata assenza di elementi positivi in tal senso valutabili, secondo una ponderata valutazione di merito che non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
L’imputato va anche condanNOME alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate nella misura richiesta nella nota depositata d difensore, pari ad euro 3.686,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, liquidate i complessivi euro 3.686,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 6 febbraio 2024
Il Consigli re estensore
Il Presidente