Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14761 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PAVIA il 01/08/1966
avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di TRANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo DI 01Cr194n4gir.: e/Vil-rfryi GLYPH rie: fi /1 7 /e 6 a -L MAL n A& oL N ea- /va. ·
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani impugna la sentenza del Tribunale di Trani dell’Il ottobre 2023, con la quale COGNOME NOME è stato assolto dal reato di inosservanza delle prescrizioni di custodia delle armi di cui all’art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il fatto non sussiste.
Secondo l’accusa, l’imputato, il 4 febbraio 2019, non aveva custodito con ogni diligenza e nell’interesse della sicurezza pubblica la pistola, marca Beretta, matricola CODICE_FISCALE, modello “84/F”, e il relativo munizionamento, avendo detenuto tali oggetti all’interno di una libreria del salone dell’immobile di sua moglie, COGNOME NOME, sito in Trani.
Il Tribunale ha assolto l’imputato, dopo aver evidenziato che, dall’istruttoria dibattimentale, era emerso che la modalità specifica di custodia adottata dall’imputato era da ritenersi idonea a sottrarre l’arma alla disponibilità facile e diretta di coloro che avessero frequentato l’abitazione.
Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli elementi probatori emersi durante l’istruttoria; in particolare, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato che l’imputato aveva detenuto la pistola e il relativo munizionamento in un luogo di residenza solo temporaneo, circostanza che non gli avrebbe permesso – come invece affermato in sentenza – di porre in essere la dovuta diligenza nella custodia dell’arma.
Era emerso, infatti, che gli occupanti dell’abitazione, compreso l’ex coniuge, fossero consapevoli del luogo nel quale fosse custodita l’arma, prontamente reperibile per gli stessi.
Sul punto, il Tribunale non avrebbe altresì considerato che l’arma e il relativo munizionamento, se non custodite in una cassaforte, dovevano essere custodite separatamente, in due luoghi distinti.
Il ricorrente, infine, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, per recuperare l’arma, vi sarebbe stata la necessità di rimuovere un numero elevato di libri dalla libreria, in quanto affermazione scollegata da alcun elemento istruttorio acquisito, se non da quanto riferito a spontanee dichiarazioni dall’imputato, il quale – in ogni caso – si era sottratto all’esame.
La Corte di appello di Bari, con provvedimento del 4 dicembre 2024 ha riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l’atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica come ricorso per cassazione,
evidenziando che la competenza a conoscere dell’impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di valutazione del fatto: va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal Tribunale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall’art. 606 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito, secondo il quale l’imputato aveva posto in essere tutte le dovute diligenze richieste dall’art. 20 legge n. 110 del 1975 nella custodia dell’arma.
Sul punto, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di merito ha evidenziato che, dalla visione delle fotografie riproducenti la libreria nella quale era nascosta l’arma, era emerso che l’arma era stata nascosta in un luogo in cui si poteva accedere solo conoscendo esattamente il nascondiglio, posto che la quantità dei libri ivi presenti non rendevano la pistola visibile.
Pertanto, secondo il Tribunale, che ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, la modalità specifica di custodia adottata dall’imputato era da ritenersi idonea, anche considerando che, nell’abitazione, non vi erano soggetti vulnerabili indicati nell’art. 20 -bis legge n. 110 del 1975 e che l’immobile era dotato di porta blindata e munito di impianto di allarme perimetrico-volumetrico collegato con un sistema di vigilanza privata.
Così facendo, il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie il principio giurisprudenziale della c.d. diligenza esigibile da parte del possessore,
relativo all’adozione delle cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza: l’obbligo di diligenza nella custodia
delle armi previsto dall’art. 20 legge n. 110 del 1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi,
infatti, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di
normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit
(Sez. 1, n.
6827 del 13/12/2012, dep. 2013, Arconte, RV. 254703).
Si aggiunga, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che non costituisce violazione dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi,
previsto e sanzionato dall’art. 20 legge n. 110 del 1975, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all’interno del garage di sua esclusiva proprietà, non
sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né rilevando l’eventuale inidoneità di tal
modalità di custodia ad impedire l’impossessamento dell’arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall’art. 20-bis stessa legge, per l’omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi (Sez. 1, n. 5697 del 08/01/2013, Aveoyer, Rv. 254828).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento: d’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame, posto che il Tribunale ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto di assolvere l’imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 04/02/2025