Custodia del Cane: Quando la Negligenza Rende il Ricorso Inammissibile
La responsabilità derivante dalla custodia del cane è un tema di grande attualità e rilevanza giuridica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i doveri dei proprietari di animali, sanzionando non solo la condotta negligente che porta a un danno, ma anche i tentativi di impugnazione generici e infondati. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere quando la negligenza diventa così palese da rendere un ricorso inammissibile in partenza.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato un uomo per le lesioni personali provocate dal suo cane a un’altra persona. La condanna si fondava su due elementi principali: da un lato, una condotta violenta e oppositiva tenuta dal proprietario dell’animale; dall’altro, una grave negligenza manifestata nell’omettere le cautele necessarie per impedire che il cane potesse nuocere a terzi. Insoddisfatto della decisione, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte e la Negligente Custodia del Cane
La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma incisiva, ha stroncato le speranze del ricorrente. Gli Ermellini hanno qualificato il ricorso come ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’. In pratica, le argomentazioni presentate non erano in grado di scalfire minimamente le solide valutazioni fatte dalla Corte d’Appello. Il punto centrale della decisione riguarda proprio la palese negligenza del proprietario nella custodia del cane. La Corte ha sottolineato come il ricorrente avesse completamente fallito nel dimostrare di aver adottato le precauzioni indispensabili per evitare l’aggressione, rendendo la sua impugnazione priva di qualsiasi fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, una sanzione processuale che impedisce l’esame nel merito della questione. La motivazione di tale rigetto si basa sul fatto che le censure mosse alla sentenza di secondo grado erano deboli e non specifiche. Non veniva contestato in modo efficace l’accertamento della Corte d’Appello sulla configurabilità di una condotta violenta e, soprattutto, sulla grave negligenza del ricorrente. Di fronte a una colpa così evidente, un ricorso che non la contesta con argomenti precisi e pertinenti è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione aggiuntiva prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile per colpa.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la proprietà di un animale comporta doveri di diligenza e cautela non negoziabili. Chi non adotta le misure necessarie per garantire l’incolumità altrui risponde penalmente delle conseguenze. Inoltre, la decisione funge da monito contro i ricorsi pretestuosi. Impugnare una condanna per lesioni causate dal proprio animale richiede argomenti solidi e specifici, capaci di mettere in discussione le prove di negligenza. In assenza di ciò, il rischio non è solo la conferma della sentenza, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche, rendendo il tentativo di difesa ancora più oneroso.
Perché il ricorso del proprietario del cane è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto non contestava in modo efficace le valutazioni della corte precedente sulla condotta violenta e sulla grave negligenza del proprietario.
Qual è stata la principale colpa attribuita al ricorrente?
La principale colpa è stata la grave negligenza, consistita nell’aver omesso di adottare le cautele necessarie per impedire che il suo cane procurasse lesioni personali alla persona offesa.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il 26/11/1983
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, non essendo in alcun modo vulnerate le valutazioni della Corte in ordine alla configurabilità di una condotta violenta di tipo oppositivo e in ordine alla grave negligenza palesata dal ricorrente che aveva omesso di usare le cautele necessarie per impedire che il cane procurasse lesioni personali alla persona offesa;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Preside te