Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Termini Imerese il 02/11/1979
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 5 ottobre 2022, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 335 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia.
All’imputato era stato contestato di aver cagionato il 4 dicembre 2020, colpa, la distruzione o la dispersione di un ciclomotore, sottoposto a sequ tro
amministrativo il 4 marzo 2019 e confiscato con decreto prefettizio dell’8 agosto 2020 (notificato il 28 successivo), del quale era stato nominato custode.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità ed erronea valutazione dele prove in ordine agli elementi tipici del reato.
Difetta nel caso di specie la prova che con la sua condotta colposa il ricorrente abbia cagionato il deterioramento o dispersione del ciclomotore, non essendo tra l’altro escluso che anche terzi estranei avessero la disponibilità o l’accesso al luogo di custodia.
2.2. Violazione di legge in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Le circostanze del caso dimostravano una minima capacità delinquenziale del ricorrente (ha agito al più per leggerezza e in modo del tutto occasionale) e una scarsa offensività del fatto (il ciclomotore sottratto era vecchio e sottoposto a sequestro nel lontano marzo 2019). La pena inflitta doveva pertanto essere proporzionata a tali elementi, con la concessione delle attenuanti generiche.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Parimenti questi elementi andavano considerati per la particolare tenuità del fatto, sia in relazione alle modalità della condotta, sia al grado di colpevolezza sia alla offensività della condotta.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difes hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione.
Quanto al primo motivo, va evidenziato che il tema sottoposto dal ricorrente con l’appello ed esaminato dalla Corte territoriale era soltanto quello (e sul punto non vi è contestazione del ricorrente) della mancanza di colpa dell’imputato, posto che il luogo di custodia era la vecchia residenza dell’imputato, accessibile a terze persone. Tema che la Corte di appello ha affrontato, escludendo che la possibilità di accesso di terze persone esimesse l’imputato almeno dal denunciare prontamente la sparizione del mezzo alle autorità.
Inoltre, era stato accertato in sede di merito che il ricorrente si era trasferit in altra residenza, non comunicando alle autorità la circostanza. Quindi in tal modo agevolando la sottrazione del ciclomotore da parte di terzi.
Va rammentato che il reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate ricorre in due ipotesi quando il custode abbia, per colpa, cagionato direttamente od indirettamente la distruzione o la dispersione delle cose staggite, ovvero quando la condotta colposa del custode abbia agevolato la sottrazione o la soppressione avvenuta ad opera di terzi. Il proprietario-custode può consumare il reato di cui all’art 335 cod. pen. soltanto nel caso di agevolazione colposa della sottrazione o soppressione della cosa pignorata o sequestrata ove invece risulti che la sottrazione sia avvenuta ad opera dello stesso proprietario-custode, non ricorre altra ipotesi di reato che quella stabilita dall’art 334 cod. pen. (Sez. 6, n. 519 del 03/03/1970, Rv. 114686).
Quanto ai restanti motivi, è sufficiente osservare che la Corte di appello ha definito generici e anche aspecifici i motivi di appello relativi al trattament sanzionatorio e alla applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente non contesta tale valutazione, ma si limita surrettiziamente a denunciare la violazione di legge.
4.1. Quanto in particolare all’art. 131-bis cod. pen., il Collegio non ignora l’orientamento che ritiene deducibile con il ricorso per cassazione il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160). Tuttavia, tale orientamento esige che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata.
La censura del ricorrente, anche a voler seguire questa esegesi, si presenta inammissibile.
In questa sede il ricorrente indica gli elementi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere considerati dalla Corte di appello per applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.
Tuttavia, il ricorrente, nel richiamare la occasionalità del fatto e la personalità del ricorrente non negativa, non si correla con la sentenza di primo grado che aveva ravvisato come “concreto” il pericolo di recidiva da parte dell’imputato e che —aveva scelto di applicare di una pena minima solo per il “leale comportame o del difensore” e non in ragione della tenuità del fatto.
Altri aspetti di merito (valore del mezzo; motivi della condotta) richiamati dal ricorrente non emergono dalle sentenze impugnate e non possono trovare
ingresso in questa sede.
Pertanto, la complessiva struttura argomentativa delle sentenze di merito esclude la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (cfr. Sez. 4, n.
5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096).
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,
altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2025.