Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47180 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47180 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 21 aprile 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione a numerose ipotesi di reato, oggetto di imputazioni
provvisorie attinenti agli addebiti di partecipazione ad una associazione di stampo camorristico anche dedita alla gestione del narcotraffico, di concorso in molteplici episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di estorsione aggravata, detenzione e porto illegale di armi, nonché di una ipotesi di tentato omicidi° (per avere, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2020, in Napoli, compiuto con altri atti idonei e diretti in modo non equivoco a causare la morte di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo colpito al torace da colpi di arma da fuoco, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 121, 125 e 309 cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame – con specifico riferimento ai due capi di imputazione provvisori 114) e 115), attinenti al menzionato episodio di tentato omicidio – omesso di rispondere alle questioni che erano state poste dalla difesa con una memoria depositata in udienza: con la quale, in particolare, dalla difesa erano stati posti dubbi in ordine alla identificazione del COGNOME, indicato come “claudicante” perché probabilmente in precedenza ferito da un colpo d’arma da fuoco, nonché alla discrasia tra l’orario di presenza del prevenuto sul luogo dei fatti e l’orario in cui si era verificato il tentato omicidi episodio, questo, che non era stato ripreso da alcuna telecamera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del relativo motivo.
Oltre a non essere configurabile alcuna violazione di legge, nella fattispecie non è neppure ravvisabile un vizio di mancanza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un’analisi approfondita cli tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti ed a prendere in esame dettagliatamente 1:utte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento: dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Ci3ruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, NOME, Rv. 218590).
Con una apparato argomentativo nel quale non è riconoscibile alcuna lacuna o altro vizio di manifesta illogicità, il Tribunale del riesame di Napoli, anche richiamando il contenuto della ordinanza genetica della misura, aveva spiegato come il concorso del COGNOME nella consumazione dell’operazione “punitiva” posta in essere (nel centro storico di Napoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2020) dagli affiliati ad un clan camorristico in danno degli appartenenti di un gruppo criminale rivale, fosse stato dimostrato a livello indiziario non solo dalle riprese di telecamere – che avevano permesso agli inquirenti dapprima di verificare, verso le 22.17 del 17 maggio, uno “scontro a fuoco” tra appartenenti a quei due clan rivali, e poi di riconoscere, tra le 00.32 e le 00.42 del 18 maggio, l’odierno ricorrente come uno dei soggetti che, armati di pistola, si erano presentati in quella zona per “reagire” al precedente agguato; COGNOME che, claudicante e con il pantalone alzato ad una gamba, come se fosse stato colpito, era stato notato alle 00.44 avviarsi verso il luogo dove, appena due minuti dopo, era stato ferito il COGNOME – ma anche dal tenore RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate in ambientale in ospedale, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali questi aveva confidato al padre di aver riconosciuto alcuni di coloro che lo avevano sparato, tra i quali aveva ritenuto di aver visto anche il COGNOME (pagg. 8-10 ord. impugn.; pagg. 689707 ord. Gip): elementi fattuali con i quali la difesa del ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in maniera compiuta.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento
e al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende. Manca alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023