Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11708 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11708 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nato a Milano il 15 luglio 1950 avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 22 novembre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Monza il 4 novembre 2020 gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di associazione a delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di riciclaggio e di auto riciclaggio.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato , tramite difensore di fiducia , deducendo:
2.1 violazione degli articoli 275 comma 4, 292 comma 2 lettera C, 309 comma 9 cod.proc.pen. in relazione all’omessa declaratoria di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per mancanza di motivazione in merito all’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari e alla condizione di ultrasettantenne dell’indagato.
Osserva il ricorrente che l’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal GIP non ha preso in considerazione l’età del COGNOME, che ha 74 anni, neppure nella parte riservata alla enunciazione delle ragioni che rendono indispensabile il ricorso al presidio carcerario. Per superare questa carenza motivazionale dell’ordinanza cautelare, il Tribunale del riesame ha fatto ricorso ad un ragionamento contraddittorio poiché, per un verso, ha valorizzato il proprio potere di integrare le lacune motivazionali del provvedimento impugnato e, per altro verso, ha osservato che nel caso di specie, sebbene l’età dell’indagato non fosse stata presa in considerazione dal GIP, il provvedimento aveva esposto le ragioni che giustificano l’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per contenere le esigenze cautelari di eccezionale rilievo.
A sostegno del proprio operato, il collegio ha richiamato una pronunzia di legittimità che si riferisce a fattispecie del tutto diversa poiché nel caso in esame il GIP di Monza , che ha emesso la misura, era a conoscenza dell’età anagrafica del COGNOME, sicché il principio nnassimato non è riconducibile alla motivazione dell’ordinanza genetica della misura.
Alla luce di queste osservazioni, trovandosi al cospetto di un vizio genetico della ordinanza custodiale il Tribunale non avrebbe potuto integrare l’ordinanza ma avrebbe dovuto annullarla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La questione dedotta attiene ai limiti del potere integrativo del Tribunale del riesame in ordine ad eventuali carenze argomentative del provvedimento genetico della cautela in relazione ai presupposti del riconoscimento delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipote tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura. (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01).
Nell’ipotesi in esame, l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, pur non contenendo un espresso riferimento alla previsione di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., né all’età dell’indagato (74 anni), ha ampiamente ed esaustivamente giustificato la scelta di applicare all’indagato la misura più afflittiva, valorizzando l’eccezionale gravità del rischio di recidiva parte del nominato, desumibile non solo dalla protrazione della condotta criminosa per un
significativo lasso di tempo, ma, soprattutto, dalla constatazione dell’assoluta inefficacia deterrente del regime di detenzione domiciliare, che non ha impedito al Migliore la perpetrazione delle fattispecie di reato per le quali si procede. Ed infatti l’ordinanza genetica h sottolineato che l’indagato, nel periodo in cui si collocano i fatti oggetto della presente indagine stava scontando, presso la propria abitazione, una pregressa condanna irrevocabile per fattispecie di bancarotta fraudolenta e delitti tributari, senza che tale condizione di restrizio abbia costituito un limite alla realizzazione di ulteriori condotte criminose.
Deve pertanto affermarsi che il Tribunale del riesame ha correttamente fatto ricorso ai suoi poteri integrativi, applicando il principio di diritto secondo il quale “l’affermazione d sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non richiede formule esplicite, purché si dia conto dell’elevata e straordinaria gravità dei “pericula libertatis” nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere” (cfr. sul punto, Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Rv. 279828 – 02).
A tal riguardo, il Tribunale ha evidenziato che l’ordinanza genetica ha correttamente evidenziato l’inadeguatezza di misure meno coercitive, in considerazione dell’eccezionale pericolo di recidiva, che alla stregua delle condotte emerse risulta essere una certezza, e che la carenza dedotta circa la considerazione dell’età dell’indagato può bene essere integrata in sede di riesame.
In conclusione il Tribunale non ha travalicato le proprie prerogative e, nell’ambito dei limiti de suo potere integrativo, ha confermato il giudizio di eccezionalità delle esigenze cautelari che giustificano il ricorso alla custodia cautelare anche nei confronti di un soggetto ultrasettantenne.
2.11 rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.
Roma 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOMENOME
La Presidente
NOME COGNOME