Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato il 16/07/1951 a Cittanova
avverso la ordinanza del 22/01/2025 del Tribunale del riesame di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza emessa il 13 dicembre 2024 del Giudice delle Indagini
Preliminari del Tribunale di Torino, che respingeva l’istanza volta a ottenere nei confronti di COGNOME COGNOME la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la coniuge domiciliata in Liguria, con l’applicazione del braccialetto elettronico e dei divieti di comunicazione.
La misura è stata applicata il 18 luglio 2023 in relazione ai reati di associazione mafiosa, con la dote di “vangelo”, usura, plurime estorsioni consumate e tentate e interposizione fittizia. L’imputato è stato poi condannato, con rito abbreviato, alla pena di anni otto e mesi cinque di reclusione.
Ricorre per cassazione Pronestì deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha omesso di fornire una motivazione rafforzata sulla sussistenza di esigenze cautelari eccezionali, limitandosi a richiamare il ruolo dell’imputato nella associazione mafiosa, la gravità dei reati satelliti e la presunta attualità dei contatti criminali.
La motivazione è manifestamente illogica in quanto:
non considera che il ricorrente ha già espiato la porzione di pena relativa al reato associativo;
-non valuta adeguatamente né il fattore temporale, essendo trascorsi oltre tre anni dai fatti contestati, né la cautela presofferta (circa diciotto mesi);
-non valuta gli esiti processuali favorevoli, in particolare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la assoluzione per alcuni capi di imputazione, nonché il mancato riconoscimento delle aggravanti ad effetto speciale per diversi reati.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3, e 275-bis cod. proc. pen.
Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e sia, pertanto, inibita la misura della custodia cautelare in carcere, la presunzione di idoneità di cui all’art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere ma a quella degli arresti domiciliari. Nel caso di specie gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico rappresenterebbero una misura idonea considerando l’età avanzata dell’imputato e l’assenza di elementi concreti e attuali di pericolosità nonché la disponibilità di un domicilio idoneo in Liguria.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 292 cod. proc. pen.
Non sono stati valutati gli elementi favorevoli alla difesa e, in particolare, l’avvenuta espiazione della pena per il reato associativo, la significativa distanza temporale dai fatti gli esiti processuali favorevoli e l’idoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali prevalenti sul divieto di cui all’art. 275, comma 4 cod. proc. pen., in ragione dell’età ultrasettantenne del ricorrente.
L’ordinanza impugnata evidenzia, infatti, che la condotta associativa, contestata come permanente, è effettivamente tuttora perdurante, come dimostrato dalla operatività contestuale ai delitti satelliti commessi nelle more e dai contatti con altri sodali.
Stando così le cose, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato:
che i contatti devono presumersi attuali e immediatamente destinati a essere ripresi in ragione della tendenziale stabilità del vincolo mafioso e dell’obbligo di restare a disposizione;
che i reati satelliti sono stati tutti commessi dal 2018 al 2021, in contemporanea con il compimento del settantesimo anno di età del Pronestì, a dimostrazione che lo stato fisico-mentale del predetto non appare fragile, né deteriorato.
3.Sul punto specifico della presunzione di pericolosità, il Tribunale ha, puntualmente, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l’osmosi attraverso cui la pericolosità mafiosa impregna anche gli altri titoli cautelari, seppur non aggravati dalla mafiosità.
In ogni caso, il capo 1), anche se fosse inteso come assoggettato a una presunzione relativa, presupporrebbe, comunque, una manifestazione del ricorrente di presa di distanza rispetto al sodalizio la quale, invece, ad oggi, manca.
4.In conclusione, correttamente il Collegio della cautela ha ritenuto insussistenti gli elementi di novità tali da modificare il giudizio cautelare e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consiestensore
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Il Pre idente