Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27589 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27589 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a VIBO VALENTIA il 18/10/1948
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME GLYPH kai Dlk GLYPH A,A.A.kkAAAA’ GLYPH 1 , ›; GLYPH (k, e .12.1To es.9 ZA-1/49 ol
udito il cUfsore
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiest aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al COGNOME, in quanto ultrasettantenne.
Con un unico motivo, proposto per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che il giudice della cau ha rigettato l’appello dando rilievo a circostanze – il raggiungimento del limite di et settant’anni; la data di commissione del fatto; la detenzione domiciliare da oltre un anno l’assenza di segnalazioni di violazioni della misura in atto – ritenute utili a supera presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sen considerare che, nelle more, in data 20 novembre 2023, era intervenuta la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva affermato la penale responsabilità del COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata, circostanza, ques dalla quale era desumibile la sussistenza di un periculum libertatis, di intensità tale da far venir meno il divieto di applicazione della misura massima nei confronti di un soggetto ultrasettantenne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La previsione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nella parte che riguarda soggetti ultrasettantenni, prevale su quella della presunzione delle esigenze cautelari e d adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui al precedente comma 3 (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrinno, Rv. 263088).
Invero, la disposizione di cui al citato comma 4, nel richiedere le esigenze cautelari eccezionale rilevanza, configura un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle final special-preventive a tutela della collettività e quelle di conservazione della salute psicofi dell’indagato, che si presume messa a rischio dall’effetto combinato dell’età avanzata e della restrizione custodiale in carcere (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809).
Il riscontro delle esigenze di eccezionale rilevanza implica, dunque, un motivato e complessivo giudizio che non può limitarsi alla verifica della semplice concretezza richiesta dall’art. 2 lett. c), cod. proc. pen., ma deve rilevare la sostanziale certezza che l’indagato, se sottopos a misure diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere i delitti indicati da det disposizione (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535; Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, COGNOME, Rv. 248352; Sez. 5, n. 599 del 04/02/1999, COGNOME, Rv. 213344).
3. Conformemente a tali principi, con riguardo ai soggetti inseriti in associazioni di mafioso, è stato affermato che le esigenze di cui sopra non possono automaticamente rilevarsi
sulla base del semplice riferimento alla posizione di rilievo assunta dal soggetto all’inte dell’organizzazione criminale (Sez. 1, n. 15911 del 2015, cit.; Sez. 1, n. 2837 del 24/06/1991
COGNOME, Rv. 188378), ma occorre una verifica in concreto, persino in presenza di un ruolo apicale, idoneo a giustificare la «sostanziale certezza» della prosecuzione.
4. Tanto premesso, la motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una coerente e adeguata rappresentazione della dovuta verifica nei termini di cui sopra, evidenziando, in
modo articolato e dettagliato, le ragioni per le quali non si ravvisano quelle «esigenze cautela di eccezionale rilevanza che possono prevalere sull’età del Lo Bianco, tale per cui operare un
aggravio di pena», a fronte delle quali il ricorrente non solo ha omesso di confrontarsi, ma si limitato a individuare, come unico argomento a sostegno della richiesta di aggravamento, la
sentenza del 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso la condanna alla pena di anni sedici di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis
pen. nella forma aggravata, in merito alla quale il Tribunale del riesame ha sottolineato la no definitività della stessa e, dunque, l’impossibilità di prevedere l’evoluzione processuale de sentenza, anche a fronte di una possibile progressione, negli ulteriori gradi di giudizio, termini migliorativi per l’imputato.
All’assenza di un confronto critico e argomentato con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 28 maggio 2025.