Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3910 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza n. 96/22 in data 14/07/2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, riportandosi alla memoria, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che si sono riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Con ordinanza in data 14/07/2022, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell’appello cautelare, rigettava il gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza che, in data 30/03/2022, aveva respinto l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 4 e 310 cod. proc. pen.; il Tribunale, pur ammettendo che l’ordinanza genetica nulla aveva motivato sull’art. 275, comma 4 cod. proc. pen. (indagato ultrasettantenne), non ha annullato la misura originaria ritenendo che non vi fosse carenza assoluta di motivazione in tema di pericula, avendo evidenziato l’elevata pericolosità e l’intensità delle esigenze. In realtà, il Tribunale non doveva che disporre la revoca della custodia in carcere non essendo legittimato a compiere alcuna integrazione (o interpretazione) della motivazione. Peraltro, quand’anche si ammettesse la legittimazione all’integrazione motivazionale rivendicata dal Tribunale, lo stesso ha comunque confuso la gravità delle condotte ascritte con la eccezionale gravità delle esigenze cautelari. Il tema ex art. 275 cod. proc. pen. non è affrontato per nulla, perché né il pubblico ministero prospetta la questione giuridica della presenza di soggetto ultrasettantenne (non avendo il COGNOME, al momento della richiesta di misura cautelare, compiuto i settanta anni d’età, che lo stesso tuttavia compirà il 04/05/2021, in data precedente all’emissione dell’ordinanza cautelare genetica pronunciata in data 26/11/2021), né il giudice per le indagini preliminari analizza la specifica posizione dello stesso in punto di esigenze cautelari, trattandola peraltro nell’ambito di una onnicomprensiva motivazione di vari coindagati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, comma 4 cod. proc. pen. Confondendosi i piani della condotta con quello delle esigenze cautelari, si ritiene che la presunta commissione del reato di concorso esterno o di associazione mafiosa valga di per sé a ritenere integrate le eccezionali esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 4 cod. proc. pen., dimenticandosi il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità non solo ritiene che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è assimilabile a quello di partecipazione ad associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna
presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, ma anche in ordine alla presenza di eccezionali esigenze cautelari, atteso che l’obbligo della motivazione sussiste anche per reati soggetti alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., sicchè la mera indicazione che la condotta integri il concorso esterno o la partecipazione ad associazione mafiosa non soddisfa la motivazione circa la eccezionalità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti.
Nè la misura genetica nè l’ordinanza oggetto della pregressa impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. affrontano espressamente il tema delle esigenze cautelari con specifico riferimento all’età dell’indagato in vista dell’applicazione o meno del disposto dell’art. 275, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.
2.1. Orbene, nessun dubbio può residuare sul fatto che rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. accertare la ricorrenza, nell’ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l’applicabilità di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell’istanza abbia trovato una diversa giustificazione tanto da rendere superfluo l’approfondimento di ulteriori profili di rilievo normativo (Sez. 4, n. 36317 del 11/04/2008, COGNOME, Rv. 241893, nella specie il Tribunale aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’indagato tendente ad ottenere la rimessione in libertà ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di argomentazioni estranee all’impugnato provvedimento del giudice per le indagini preliminari, in particolare osservando che ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative all’accoglimento dell’istanza); parimenti, appare incontestabile che il tribunale del riesame deve provvedere all’annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poichè anch’esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell’autonoma valutazione del giudice della cautela (Sez. 4, n. 40817 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277623, in fattispecie relativa a misura cautelare in carcere applicata a soggetto ultrasettantenne).
2.2. Invero, l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della custodia cautelare superabile solo a seguito dell’accertamento della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Un divieto, anche quello nei riguardi delle persone con età superiore ai settanta anni, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di adeguatezza, che esprime l’esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura al riguardo da adottare o adottata. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura cautelare deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell’indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Il principio di adeguatezza si ricollega, infatti, a quello di gradualità delle misure cautelari; esso assume rilievo durante tutto l’iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla istanza d revoca o sostituzione; l’art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5552 del 10/11/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.).
2.3. Fermo quanto precede, appare, tuttavia, altrettanto indiscutibile che il limite decisorio di cui si è detto, operi, in concreto, solo ove ci si trovi al cospett di una motivazione che sia del tutto assente in punto di ricorrenza di tali pericula. Nella specie, tale totale mancanza motivazionale non è riscontrabile avendo il Tribunale evidenziato come “… il Gip, proprio – e forse esclusivamente – in relazione alla posizione del COGNOME espresso in maniera profusa le ragioni del proprio convincimento circa l’elevata pericolosità e l’intensità delle esigenze, addirittura sostenendo che … rispetto alla posizione del COGNOME, l’intensità, la continuità e la rilevanza degli apporti forniti porta a ritenere che la sua condotta debba essere riqualificata ai sensi dell’art. 416-bis, comma 1, cod. pen., quale pieno partecipe dell’associazione”.
In tal senso, si è inoltre riconosciuto come la Suprema Corte ha ritenuto che l’affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. – nella specie, ritenute – non richiede formule esplicite, purché si dia conto dell’elevata e straordinaria gravità dei “pericula libertatis” nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere (Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, COGNOME, Rv. 279828-02) e che la stessa difesa, in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura inframuraria in atto, non rappresentava al giudice per le indagini preliminari la
paventata incompatibilità con il regime carcerario, ma si limitava invece ad indicare e documentare le patologie da cui risulta affetto
il proprio assistito affinchè
il giudice ne tenesse conto unitamente al dato oggettivo dell’età (superiore agli anni settanta) dello stesso.
2.4. Su queste premesse, il Tribunale dell’appello cautelare, in puntuale applicazione dei principi indicati, concludeva riconoscendo che “… al di là
dell’addebito provvisorio di concorso esterno in associazione mafiosa operante sino al luglio 2020, le indagini hanno visto l’odierno appellante assumere un ruolo di
primo piano in favore della compagine – tanto che il AVV_NOTAIO ne assumeva l’intraneità
– e serbare condotte di allarmante pericolosità sono alla fine del 2020, ovvero a
69 anni, nell’imminenza del compimento dei 70 … [ al contrario di quanto ci si attende ordinariamente da una persona in procinto di compiere i settant’anni, il
NOME – che già aveva alle spalle un dignitoso percorso criminale … – ha avuto la forza fisica e mentale di supportare attivamente e costantemente il clan mafioso,
sì dimostrando … una pericolosità fuori dal comune ed una propensione al crimine tale da denotare l’esistenza di un rischio di reiterazione (oltre che di inquinamento
probatorio, attesi gli stretti contatti mantenuti con appartenenti alle forze dell’ordine) di eccezionale rilevanza. Il COGNOME, pertanto – conclude il Tribunale – ha dato prova del fatto che, dinanzi a soggetti della sua levatura criminale, è destinata a cadere quella presunzione legale di minore pericolosità conseguente al superamento di una determinata età anagrafica che, evidentemente, non coincide sempre con quella che potrebbe definirsi “età delinquenziale” “.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 20/12/2022.