Custodia Cautelare Ultrasettantenne: Quando il Carcere è Inevitabile
La legge italiana prevede una tutela particolare per le persone anziane, stabilendo, di norma, un divieto di custodia cautelare ultrasettantenne in carcere. Tuttavia, questa regola non è assoluta. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 32485/2024) ha ribadito con forza che, di fronte a reati di eccezionale gravità e a una pericolosità sociale immutata, l’età non costituisce uno scudo. Il caso in esame riguarda un individuo di oltre 70 anni, ritenuto ai vertici di un’organizzazione mafiosa, la cui richiesta di arresti domiciliari è stata respinta.
Il Caso: La Richiesta di Arresti Domiciliari per un Presunto Capo Mafioso
I fatti traggono origine dal ricorso presentato dalla difesa di un uomo di oltre 70 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel novembre 2022. L’accusa è gravissima: essere il reggente di una ‘ndrina, con un ruolo di vertice all’interno dell’associazione criminale, e aver continuato a delinquere anche dopo una precedente condanna definitiva per lo stesso reato (associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.).
La difesa aveva richiesto la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari, facendo leva sull’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma, infatti, pone un limite alla detenzione in carcere per gli ultrasettantenni, ammettendola solo in presenza di “eccezionali esigenze cautelari”. Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze eccezionali, né la ragione per cui gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non fossero una misura sufficiente.
La Decisione della Cassazione sulla custodia cautelare ultrasettantenne
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando in toto la decisione del Tribunale di Reggio Calabria. La Corte ha stabilito che il giudizio espresso dai giudici di merito era corretto e immune da vizi logici o giuridici.
Il Principio delle Eccezionali Esigenze Cautelari
Il cuore della decisione ruota attorno all’interpretazione delle “eccezionali esigenze cautelari”. La Cassazione ha chiarito che, nel caso di un soggetto che ricopre un ruolo apicale e di rappresentanza all’interno di un’associazione mafiosa, tali esigenze sussistono in modo evidente. Il pericolo che l’indagato possa continuare a dirigere l’organizzazione, a inquinare le prove o a commettere altri gravi reati è talmente elevato da superare la presunzione di ridotta pericolosità legata all’età.
Il Ruolo Apicale come Fattore Decisivo
La Corte ha sottolineato come la posizione di vertice dell’indagato fosse l’elemento chiave. Essere il reggente di una ‘ndrina, con il possesso di una dote elevata come la “Santa”, è indicativo di un percorso criminale radicato e di un’influenza persistente sul territorio. Questa circostanza, da sola, è sufficiente a integrare il requisito dell’eccezionalità richiesto dalla legge per giustificare la detenzione in carcere di un ultrasettantenne.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La sentenza si fonda su un solido impianto motivazionale. I giudici hanno evidenziato una “doppia presunzione cautelare”: quella legata al reato di associazione mafiosa e quella derivante dal profilo personale del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, aveva già subito una condanna per fatti analoghi e, nonostante ciò, aveva ripreso la sua attività criminale, dimostrando una totale assenza di resipiscenza.
Inoltre, la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini della valutazione sulla pericolosità, le condizioni di salute del ricorrente. La difesa le aveva invocate come elemento a sostegno della ridotta pericolosità, ma per i giudici esse attengono a un diverso profilo, quello della compatibilità con il regime carcerario, che non era stato messo in discussione in quella sede. La valutazione principale verteva sull’inalterato pericolo cautelare, che rendeva la misura carceraria l’unica adeguata a fronteggiare la minaccia sociale rappresentata dall’indagato.
Conclusioni: Pericolo Sociale e Limiti alla Presunzione Legale
Questa pronuncia della Cassazione consolida un principio fondamentale: la tutela della collettività di fronte alla criminalità organizzata prevale sulla presunzione di ridotta pericolosità sociale legata all’età avanzata. La custodia cautelare ultrasettantenne in carcere è una misura estrema, ma necessaria e legittima quando l’indagato non è un semplice partecipe, ma un vertice dell’organizzazione criminale, capace di continuare a esercitare il proprio potere anche in età avanzata. La sentenza ribadisce che il percorso criminale, il ruolo ricoperto e l’assenza di ravvedimento sono indicatori di una pericolosità sociale talmente elevata da giustificare il massimo rigore cautelare, a prescindere dall’età anagrafica.
Una persona con più di 70 anni può essere sottoposta a custodia cautelare in carcere?
Sì, ma solo in presenza di “eccezionali esigenze cautelari”. La legge prevede una regola generale che lo vieta, ma ammette eccezioni per situazioni di particolare gravità.
Cosa costituisce un'”eccezionale esigenza cautelare” in un caso come questo?
Secondo la sentenza, ricoprire un ruolo apicale e di rappresentanza all’interno di un’associazione mafiosa, unito a un percorso criminale persistente e all’assenza di segni di ravvedimento, costituisce un’eccezionale esigenza cautelare che giustifica il carcere anche per un ultrasettantenne.
Le condizioni di salute precarie possono impedire la custodia in carcere per un ultrasettantenne?
Non necessariamente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che le condizioni di salute fossero irrilevanti ai fini della valutazione sulla pericolosità sociale e sull’adeguatezza della misura, che è il presupposto per l’applicazione della custodia cautelare. La compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario è una valutazione separata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32485 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mandagli° NOME, nato a Giffone il DATA_NASCITA
COGNOMErso la ordinanza del 28/03/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigett l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME l’ordinanza emessa in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini prelimi dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la istanza di sostituzio custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 275, comma proc. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME deducendo con unico motivo violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e carenza di motivazione. La ordinanza non ha minimamente considerato l’operatività della presunzione di ridotta pericolosità sociale che attualmente e in concreto dalla condizione di ultrasettantenne del ricorrente invece individuato in maniera del tutto inadeguata e carente l’eccezionalità esigenze cautelari sostanzialmente sulla scorta degli addebiti contesta processo pendente per il quale è stata applicata la misura di massimo rig Inoltre, la ordinanza ha omesso di motivare in ordine alla inadeguatezza d minor misura degli arresti domiciliari con la cautela aggiuntiva del bracci elettronico. Infine, erroneamente il Tribunale ha considerato le precarie condi di salute ai fini della incompatibilità con il regime carcerario e non l’indicazione difensiva – come elemento confermativo della presunzione di rido pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente è destinatario della cautela carceraria a seguito di ord emessa in data 21 novembre 2022 in quanto gravemente indiziato del delitto cui all’art. 416-bis cod. pen. quale reggente della ‘ndrina di Giffon contestazione aperta dal 10 ottobre 2015, dopo aver riportato condanna definit quale partecipe della medesima associazione criminale, in possesso della d della “Santa”, tra le più elevate, indicativa di un radicato percorso all’inte ‘ndrangheta. Le condotte oggetto della indagine si sono manifestate dopo carcerazione cautelare subita nel procedimento per cui vi è stata condanna.
La ordinanza impugnata, pertanto, ha confermato la piena sussistenza de giudizio di eccezionalità cautelare formulato dal primo giudice – non poten
collocare il ricorrente nel medesimo contesto territoriale in cui ha eserci apicale condotta criminosa – e rilevato la insuperata doppia presunzione caute in assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e in considerazione del per criminale del ricorrente. Ha, infine, rilevato l’inincidenza – rispetto al con giudizio – delle condizioni di salute dello stesso ricorrente.
Ritiene questo Collegio che, in conformità al principio secondo il quale, in di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevan sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della m intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosc ruolo apicale e di rappresentanza in seno all’articolazione territor un’associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023, COGNOME, Rv. 284737 del tutto incensurabile è – sulla base della doppia presunzione vigente in ma – il ritenuto giudizio di inalterato pericolo cautelare e conseguente adegu della massima misura da parte del provvedimento impugnato, in considerazione del negativo profilo personologico e della allarmante obiettiva condotta ricorrente nel contesto territoriale dato, rispetto ai quali ineccepibile è l inincidenza delle condizioni di salute.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma ci euro tremila in favore della Cassa d ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempim ti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 luglio 20f24.