Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36074 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36074 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CIRO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME/
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto nel resto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza in preambolo, ha confermato l misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale della stessa città, in data 5 ottobre 2023, nei confr di NOME COGNOME, in relazione al reato di omicidio pluriaggravato ai danni NOME COGNOME, commesso nel settembre 2001.
Secondo la ricostruzione fatta propria dall’ordinanza impugnata, l’omicidio di COGNOME, appartenente alla n’drangheta di Cassano allo Ionio, sarebbe stata deliberata COGNOME‘ambito dello stesso contesto mafioso di appartenenza per i sospetto che la vittima fosse un informatore di polizia e avesse intenzione intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia.
La provvista indiziaria si è ritenuto fosse costituita dai risultati delle ind svolte COGNOME‘immediatezza della denuncia di scomparsa, presentata dalla moglie della vittima, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le cui propalazione sono state ritenute fondamentali COGNOME‘individuazione dei mandanti e degli esecutori materiali dell’azione criminosa.
Per ciò che qui interessa, si è ritenuto che il ruolo del ricorrent riguardato sia la fase di programmazione, sia quella di attuazione dell’omicidi chiarendosi che egli aveva presenziato alla riunione in occasione della quale sodali avevano pianificato il grave fatto di sangue, nonché partecipato alla s esecuzione, infine al successivo occultamento del cadavere.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale in primo luogo ha richiamato, condividendola, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che aveva a sua volta – ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di fatti anal quello per cui si procede, valorizzando la gravità della condotta onnicidiaria, n mancando di evidenziare come la contestazione operata ponesse una doppia presunzione della loro sussistenza.
Ha, poi, posto in rilievo la professionalità e spregiudicatezza dimostra COGNOME‘esecuzione dell’omicidio, che rappresentava un’azione punitiva concordata tra due cosche di n’drangheta, quella cassanese e quella cirotana, rendendo concreta e stringente la presunzione di pericolosità sociale dell’indagato. S inoltre, soffermaGe sulla circostanza – evidenziata dalla difesa in sen favorevole all’indagato – della pretesa “marginalizzazione” di COGNOME all’inte del gruppo criminale di appartenenza, reputandola irrilevante sia perché solo l dissociazione, espressa ovvero tacita, avrebbe potuto assumere rilievo a discarico dell’indagato, sia perché nel caso di specie – nonostante l’asser
allontanamento – risulterebbe che questi fosse comunque ancora coinvolto in discussioni tra associati riguardo il pagamento degli “stipendi”.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione i punto di sussistenza della gravità indiziaria, con particolare riferimento a dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In premessa, il ricorrente segnala che l’omicidio oggetto dell’ordinanza d custodia cautelare risale a settembre 2001 e che la gravità indiziaria si fo sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, COGNOME COGNOME COGNOME, la cui attendi è dubbia posto che, a tacer d’altro, costoro hanno indicato quale vitti NOME COGNOME, COGNOMEo condanNOME nel 2005 alla pena dell’ergastolo per un reato di omicidio, dunque ben quattro anni dopo la sua asserita scomparsa. Sotto questo profilo il ricorrente evidenzia la totale assenza di riscontri dichiarazioni di NOME COGNOME in punto di occultamento del cadavere, non avendo gli investigatori proceduto a nessun tipo di ricerca del cadavere di COGNOME nonostante il collaboratore avesse indicato con esattezza il punto d’interramento pur potendo gli inquirenti disporre, dato il lungo tempo trascorso, di strumen investigativi moderni ed efficienti.
Il ricorrente deduce, inoltre, la mancata risposta alle doglianze difensive punto di contraddizioni nel narrato dei due collaboratori di giustizia.
In particolare, segnala che, per un verso, la contestazione difensiva è quel di aver ritenuto che COGNOME abbia partecipato sia alla fase organizzat dell’omicidio, sia a quella esecutiva dell’omicidio, ma paradossalmente i grav indizi di ciascun segmento di condotta rinverrebbero da quanto dichiarato da COGNOME COGNOME COGNOME sulla fase cui ciascuno dei due non ha partecipato personalmente. Le dichiarazioni dei due collaboratori, dunque, non si riscontrerebbero a vicenda avendo a oggetto due diverse fasi dell’azione criminosa, con l’ulterio particolarità che il mandato omicidiario fu conferito da COGNOME a NOME e che poi f proprio quest’ultimo a riferire al primo in merito alle effettive modalità esecuzione del reato.
Le due chiamate differirebbero anche sulla causale dell’omicidio, poiché COGNOME la ascrive ai sospetti da parte dei sodali in ordine alla possibilità c NOME avesse già intrapreso la via della collaborazione con le forze dell’ordine, cui era un vero e proprio informatore; COGNOME, invece, la individua ne coinvolgimento di COGNOME COGNOMEa commissione dell’omicidio di NOME COGNOME e
nel pericolo che, in caso di arresto, egli avrebbe potuto collaborare con giustizia.
Quanto, poi, alla valutazione della credibilità del narrato di NOME, segnala: la contraddizione tra l’affermazione secondo cui egli avrebbe svolto esclusivamente il ruolo di condurre la vittima sul luogo del delitto, mentre la fa organizzativa sarebbe stata concordata da altri sodali e a lui riferita da NOME COGNOME, laddove invece quest’ultimo ha affermato che vi fu il conferimento diretto del mandato omicidiario a NOME; ii) senza risposta sarebbero rimaste altresì l censure sulla plausibilità della affermazione di COGNOME di non conoscere, neppure di vista, l’indagato al momento in cui lo notò sulla scena del crimine e l’ulter affermazione dell’avvenuta esplosione di due colpi di arma da fuoco TARGA_VEICOLO a distanza ravvicinata che, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto colpir anche COGNOMECOGNOME che tratteneva la vittima.
Per ciò che riguardale dichiarazioni di COGNOMECOGNOME la difesa segnala: l’implausibilità della circostanza da questi riferita che i sodali, per incon COGNOMECOGNOME si erano recati presso la sua abitazione, sebbene questi fosse latita e, dunque, difficilmente reperibile in detto luogo; ii) l’assenza di riscontr dichiarazioni, rese esclusivamente da detto collaboratore, in punto d partecipazione alla fase organizzativa; iii) la circolarità delle informazioni rese collaboratore, reputandosi insoddisfacente la motivazione fornita dal Tribunale alle pp. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata che rinvia al concetto del «patrimoni comune di conoscenza degli appartenenti alle consorterie criminali», non avvedendosi del fatto che proprio il vertice della cosca egemone, NOME COGNOME, colui cioè che avrebbe emesso la condanna morte di COGNOME, non abbia mai fatto menzione di COGNOME quale esecutore o, comunque, quale COGNOMEo coinvolto iridetto crimine.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il correlato vizio d motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e, comunque, della misura cautelare massima.
I giudici della cautela hanno omesso di confrontarsi con la natura relativ dell’invocata presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e con la circosta che il reato in contestazione risale a epoca notevolmente antecedente, di ben vent’anni, rispetto alla data della cattura dell’indagato.
Neppure è stata presa in considerazione l’età di COGNOMECOGNOME ultrasettantenne, sicché sotto questo profilo il giudice della cautela sare incorso in una chiara lacuna motivazionale in punto di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Esigenze che non sussisterebbero, in quanto come documentato sin dinanzi al Tribunale – COGNOME è stato allontaNOME dall’organizzazione di appartenenza per contrasti con i sodali, pacificament
emersi sin dall’epoca del procedimento che ci occupa, poi confluito in quello successivo cui la nota del pubblico ministero allegata dalla difesa si riferisce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, per le ragioni che s’indicano di seguito.
Il primo motivo, con il quale la difesa complessivamente censura la motivazione del Giudice della cautela in punti di gravi indizi di colpevolezza, privo di pregio.
È appena il caso di richiamare il principio, stabilito sin da Sez. U n. 36267 d 30/05/2006, SpenNOME, Rv. 234598, secondo cui, «in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie r dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma primo, cod. proc. pen. – in vir dell’estensione applicativa dell’art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell’a 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 L. n. 63 del 2001 soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corrobo da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idone dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al COGNOMEo destinatari esse, ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelar preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilit di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invec all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezz dell’imputato».
Si è inoltre chiarito che «Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indiz colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzi all’indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazio precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in element esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto» (Sez. n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987)
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame si si evidentemente mosso COGNOME‘alveo dei principi appena richiamati: l’approfondito vaglio delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (p. 4 e 5 dell’ordin impugnata), avvenuto sotto tutti i profili, ha fatto sì che, secondo l’argomenta
iter logico sviluppato dal Giudice della cautela, le loro dichiarazioni – specifi quanto al tema del ruolo svolto da COGNOME COGNOME‘agguato a COGNOME e della rela causale – siano risultate tali da riscontrarsi reciprocamente e da forma compendio indiziario certamente idoneo a sorreggere la misura cautelare de qua. Il Tribunale ha, in questa prospettiva, chiarito che non si mostrano fonda critiche mosse dal ricorrente alla valutazione compiuta in merito alla verifi credibilità e di attendibilità di entrambe le fonti dichiarative, esclude specifiche ragioni di astio o conflittualità nei confronti di COGNOMECOGNOME legittimare il sospetto di propalazioni calunniose ai suoi danni, sia la in circolarità delle informazioni: se COGNOME aveva, invero, partecipato personalme alle fasi fondamentali della preparazione ed attuazione dell’omicidio, COGNOME av avutoyrconoscenza dei fatti in parte (segnatamente quanto all’azione esecutiv dallo stesso COGNOME, e in parte (quanto al conferimento del mandato omicidiari per la personale partecipazione all’incontro.
Infine, il Tribunale ha chiarito come le propalazioni di COGNOME e NOME, olt riscontrarsi reciprocamente in punto di COGNOMEi coinvolti, modalità esecuti causale, fossero risultate corroborate dagli elementi acquisiti aliunde, d guisa che si legittima la conseguente affermazione secondo cui il giudizio di pi credibilità dei collaboratori non risultava infirmato dalle discrasie marg segnalate dalla difesa e riproposte identicamente nel ricorso per cassazione.
L’analisi compiuta dal Giudice del riesame si è, dunque, attenuta al princi di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da COGNOMEi che imputati di reato connesso o ìnterprobatoriamente collegato, possono anch riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna d’intrins attendibilità, COGNOMEiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici element far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, mentre non nuocciono a positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per l specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne a dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sost un’accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile (Sez. 1, n. 2822 14/02/2014, COGNOME, Rv. 260936; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, COGNOME, Rv. 223848).
Di conseguenza, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità com motivo di censura il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie rit concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando que attengano a elementi di natura circostanziale e non vengano indicate, né si
enucleabili ictu ocu/i le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sareb dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illus
A fronte di una motivazione coerente e non manifestamente illogica in punto di gravi indizi di colpevolezza, dunque, le censure a-specifiche e reiterativ ricorrente non possono trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indizia probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazi infatti, pacificamente non rientrano – salvo la verifica sulla congruità e l del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata – quelle concernenti l valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente COGNOMEa specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni (Sez. 5, n del 19/9/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, COGNOME, Rv. 150282).
3. Come anticipato, è fondato il secondo motivo di ricorso.
Le esigenze cautelari sono state correttamente tratte dal livell coinvolgimento dell’indagato COGNOMEe dinamiche associative, in assenza di alc elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall’ambiente tipo mafioso.
E, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha in alcun modo mostrato di ave considerato che l’indagato è COGNOMEo ultrasettantenne, con le conseguenze punto di doverosa motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari eccezionale rilevanza.
Fermo è COGNOMEa giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, «Ai della valutazione della “eccezionalità” delle esigenze cautelari, che legi l’applicazione della custodia in carcere anche nei confronti delle persone vers in taluna delle condizioni previste dal comma quarto dell’art. 275 cod. proc. p le caratteristiche di siffatta eccezionalità vanno desunte dalla stessa ratio che ha presieduto all’emanazione di disposizioni che hanno novellato alcuni istituti cod. proc. pen. e che si inseriscono nel quadro delle misure dirette a rafforz repressione e la prevenzione della criminalità organizzata e delle più allarm forme delinquenziali. Di conseguenza è legittimo ritenere che esigenze cautela di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi COGNOMEe stesse finalità di preven pericoli di cui all’art. 274 cod. proc. pen. (vale a dire il pericolo di fug inerente all’acquisizione delle prove e quello relativo alla reiterazione dell’ criminale) quando però tali pericoli si connotino di un non comune, spiccatissi e allarmante rilievo e derivino specificamente dalla eventuale attenuazione misure custodiali a favore di COGNOMEi che, imputati di delitti di crimi organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, ab
sebbene in età avanzata o COGNOMEe precarie condizioni fisiche previste surricordato comma quarto dell’art. 275 cod. proc. pen., la concreta possibili eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla (Sez. 1, n. 3336 del 09/07/1992, Varasso, Rv. 191748).
Si è, inoltre, ulteriormente chiarito (Sez. 6, n.7983 del 01/02/2017, Rotun Rv. 269167) che le qualificate esigenze cautelari richieste dall’art. 275, c quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, COGNOMEa specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell’elevata prob di rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 cod. proc. necessaria la certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari div dalla custodia in carcere, continui COGNOMEa commissione di delitti della stessa di quello per cui si procede.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale del riesame, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorr ultrasettantenne, non ha indicato nel provvedimento impugNOME alcun elemento utile in punto di sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilev motivazione – quella calibrata sulla condizione di ultrasettantenne – tant doverosa in considerazione del tempo trascorso dai fatti per cui egli è indagat
Per le esposte ragioni, l’ordinanza impugnata dev’essere annull limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesam Catanzaro per nuovo esame sul punto.
Nel resto il ricorso dev’essere rigettato.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro. Riget nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso, il 15 marzo 2024
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Il Presidente