Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51308 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 8/6/2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 giugno 2023 il Tribunale di Bologna, provvedendo, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 22709 del 2023, sulla richiesta dì riesame presentata da NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 7 febbraio 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a plurime contestazioni del reato di cui agli artt. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309/90 (per aver concorso nell’importazione dall’Olanda all’Italia, attraverso spedizioni postali, di sostanze stupefacenti del tipo chloromethcathinone-clofedrone o 3CMC e metilmetcatinone, inserite nelle tabelle I e IV del t.u. stupefacenti; capi A e I della rubrica), rigettato tale richiesta.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha nuovamente proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi,
2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione dei termini di efficacia della misura di cui all’art. 309 cod. proc. pen., non essendo idonea a interromperne il corso l’ordinanza di inammissibilità annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22709 del 2023, resa inaudita altera parte e in assenza di contraddittorio, con la conseguenza che doveva considerarsi vanamente decorso il termine perentorio di efficacia della misura di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
2.2. In secondo luogo, ha eccepito il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione della decisione adottata dal Tribunale di Bologna in data 8 giugno 2023, depositata in data 8 luglio 2023, senza rispettare tale termine.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato l’errata valutazione degli elementi indiziari a suo carico, costituiti dal possesso del telefono portatile associato al numero 3890697033 indicato sui pacchi contenenti le sostanze stupefacenti come recapito da utilizzare da parte dello spedizioniere per contattare il destinatario, da cui era stata tratta la prova della sua partecipazione alla spedizione illecita e la consapevolezza del contenuto della spedizione, e su quanto emerso dalle conversazioni intercettate, benché neppure da queste emerga la sua partecipazione all’ingresso sul territorio nazionale delle sostanze stupefacenti spedite dall’Olanda, con la conseguente insufficienza della motivazione nella parte relativa alla sua partecipazione alle condotte contestate.
2.4. Infine, con un quarto motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., in quanto l’assenza di consapevolezza del contenuto illecito di
quanto spedito dall’Olanda e l’assenza di un contributo fattuale alle condotte illecite escludeva la sussistenza del pericolo di recidivanza, anche in considerazione della assunzione di esclusiva responsabilità da parte del fratello NOME in occasione delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità del primo motivo, oltre che la sua manifesta infondatezza, per essere stati osservati i termini di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. (decorrenti dal pervenimento degli atti nella cancelleria del tribunale); la tempestività del deposito dell’ordinanza impugnata e della relativa motivazione; il contenuto non consentito delle altre censure, in quanto volte a sindacare la valutazione degli elementi indiziari sul piano della loro lettura da parte dei giudici del merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere, per la miglior comprensione della vicenda e, con essa, delle censure sollevate dal ricorrente, che con una prima ordinanza, in data 27/2/2023, il Tribunale di Bologna dichiarò inammissibile la richiesta di riesame presentata nell’interesse dì NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del 7/2/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, applicativa della custodia cautelare in carcere per due contestazioni del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, per motivi di carattere processuale, ossia per la mancanza nella richiesta di riesame dei requisiti richiesti dall’art. 24, comma 6 bis, di. n. 137 del 2020,
Tale ordinanza è stata annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 22709 del 11/5/2023, non ravvisando vizi formali nella impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME; con la medesima sentenza la Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo nuovo presentato dal ricorrente, mediante il quale era stata eccepita la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per la mancanza di una decisione sul merito della impugnazione nel termine di 10 giorni dall’invio degli atti da parte dei pubblico ministero: il RAGIONE_SOCIALE della Quarta Sezione, pur rilevando l’inammissibilità di tale motivo, a causa della mancanza della necessaria connessione con il motivo posto a sostegno del ricorso, ha comunque dato atto della infondatezza della censura, per essere comunque intervenuta nei termini una decisione sulla richiesta di riesame avente i contenuti di cui al comma 9 dell’art. 310 cod. proc. pen., spiegando che “la sanzione dell’inefficacia della ordinanza oggetto del riesame
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deve ritenersi esclusa per il fatto di essere intervenuta una decisione sulla richiesta di riesame, avente i contenuti di cui al comma 9 dell’art. 310 cod. proc. pen. Non ha rilievo, quindi, che tale decisione non abbia ad oggetto il merito della vicenda cautelare (gravi indizi di reità ed esigenze cautelari) e si limiti a considerare questioni processuali di carattere pregiudiziale. Invero il rispetto del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’ufficio del PM risulta funzionale ad assicurare una decisione rapida e rispettosa delle garanzie del cautelato in pendenza del giudizio di riesame, mentre la pronuncia di inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen., si pone come evenienza alternativa alla decisione di annullamento, riforma o conferma dell’ordinanza impugnata e determina pertanto l’esaurimento della cognizione del Tribunale del Riesame sul punto (Sez. 1, n. 422 del 2/02/1993, COGNOME, Rv. 193307- 801). Il comma 10, dal canto suo, prevede la inefficacia della misura se non interviene nei termini prescritti “la decisione sulla richiesta di riesame”, ovvero una delle possibili decisioni indicate dal comma precedente, decisione che nella specie risulta intervenuta”.
Il RAGIONE_SOCIALE della Quarta Sezione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna “perché proceda a dare ulteriore corso alla richiesta di riesame proposta nell’interesse del Grazia dio”.
Venendo, dunque, all’esame dei rilievi sollevati dal ricorrente nei confronti della seconda ordinanza resa dal Tribunale di Bologna sulla sua richiesta di riesame, quella pronunciata in data 9/6/2023 e di cui sono state depositate le motivazioni in data 8/7/2023, da quanto esposto a proposito della precedente decisione di questa Corte discende la manifesta infondatezza del primo motivo, che risulta precluso dalla precedente decisione intervenuta sul punto, circa l’infondatezza della tesi del ricorrente della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare impostagli a causa della mancata adozione di una decisione sul merito della sua richiesta di riesame, essendo tale tesi già stata disattesa evidenziando la sufficienza, ai fini del rispetto del termine di cui il ricorrente sostiene il v decorso, della precedente decisione sulla richiesta di riesame adottata dal tribunale, risultando irrilevante, ai fini del rispetto di detto termine, che ta decisione non abbia avuto a oggetto il merito della vicenda cautelare ma ragioni di rito.
Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza fatta valere con il primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita la violazione del medesimo termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. a causa del
deposito della motivazione dell’ordinanza impugnata in data 8/7/2023, oltre il termine di 30 giorni stabilito da detta disposizione, è manifestamente infondato, in quanto il dispositivo dell’ordinanza impugnata è stato depositato il 9/6/2023 e la relativa motivazione è stata depositata in data 8/7/2023, ossia nel rispetto del termine di 30 giorni fissato a tale scopo dalla disposizione dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che il ricorrente ritiene, erroneamente, non rispettato.
Il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza con la quale si provveda sulla richiesta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria (nella specie avvenuta il 9/6/2023), e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio (cfr. Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177).
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso.
Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, in quanto accomunati dalla genericità e dal contenuto esclusivamente rivalutativo del compendio indiziario, sia nella prospettiva della sussistenza dei gravi indizi di responsabilità sia con riferimento alla ricorrenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidivanza, sono inammissibili, essendo entrambi volti, tra l’altro in modo generico, in quanto privo di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento indicato, a conseguire una rivalutazione degli elementi a carico, non consentita nel giudizio di legittimità.
Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone, come nel caso in esame, censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
5.1. Nel caso in esame il Tribunale di Bologna ha ampiamente illustrato gli elementi indiziari a carico del ricorrente in relazione a entrambi gli episodi di concorso nella importazione di droghe sintetiche dall’Olanda, sottolineando, quanto alle condotte di cui al capo A, l’indicazione del numero di telefono utilizzato dal ricorrente sul plico proveniente dall’Olanda e contenente gli stupefacenti, e le conversazioni e i messaggi intercorsi con il fratello NOME COGNOME, relative alla
consegna di tale pacco, ritenute, in modo logico, dimostrative della consapevolezza del carattere illecito della spedizione e del contenuto della stessa, oltre che della attiva partecipazione del ricorrente; e, quanto alle condotte di cui al capo I, i contatti tra i due fratelli in relazione alla consegna di altro plico, contenente droghe sintetiche, in ordine alla quale erano sorti sospetti ed erano stati concordati comportamenti per sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria.
Si tratta di motivazione idonea a giustificare la affermata sussistenza di gravi indizi di responsabilità, essendo stati evidenziati in modo logico gli elementi dimostrativi della consapevole partecipazione del ricorrente alle due condotte di importazione di droghe sintetiche contestategli, che il ricorrente non ha in alcun modo considerato, limitandosi a prospettare la sua estraneità ai fatti, con la conseguente inammissibilità delle doglianze sollevate sul punto, sia a causa della loro genericità, sia a cagione della loro evidente infondatezza.
5.2. Altrettando generiche e di contenuto non consentito sono le doglíanze relative alle esigenze cautelari, che sono state desunte dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale dal contesto organizzato nell’ambito del quale vennero realizzate le condotte, tra l’altro commesse dal ricorrente mentre si trovava agli arresti domiciliari, e dal ruolo paritario con il fratello NOME NOME NOME ricorren in entrambe le vicende (giacché per l’importazione di cui al capo A fu il ricorrente a decidere il mutamento di strategia a fronte delle criticità rilevate nel corso della spedizione e che decise di sospendere la spedizione di cui al capo I una volta resosi conto del probabile monitoraggio della spedizione in corso da parte delle forze di polizia).
Anche in relazione a tali rilievi il ricorrente ha opposto una generica affermazione di insussistenza di esigenze cautelari, disgiunta dalla considerazione di quanto esposto nell’ordinanza impugnata, che è idoneo a giustificare l’affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, con la conseguente inammissibilità anche di tali rilievi.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
disp.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6/12/2023