Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 453 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 453 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;,
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ite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME
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udito il difensore
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato l’impugnazione di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di scarcerazione per decorso dei termini massimi di custodia cautelare.
Il titolo di reato a cui fare riferimento per determinare il termine di custodia cautelare è quello ritenuto dalla sentenza di primo grado che ha riconosciuto, in riferimento al reato di associazione di tipo mafioso, entrambe le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell’art. 416-bis cod. pen.
La sentenza di annullamento con rinvio in ordine all’aggravante di cui al comma sesto impone appunto un nuovo giudizio sul punto, e il reato per cui si procede, a cui fa riferimento l’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., è quello ritenuto dalla sentenza di primo grado che, in punto di riconoscimento della predetta aggravante, è ancora in piedi. Deve dunque trovare applicazione il termine di custodia cautelare pari a sei anni di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che, tenuto conto della sospensione di cui ha dato atto la Corte di appello, la richiesta di scarcerazione non può essere accolta.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di NOME COGNOME, che hanno dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso con posizione apicale e con l’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen.
In grado di appello è stata esclusa la posizione associativa di natura apicale e la pena è stata rideterminata in anni dieci e mesi otto di reclusione. La Corte di cassazione, su impugnazione del solo imputato, ha poi parzialmente annullato la sentenza di appello “limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al VI comma dell’art. 416-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria”, con contestuale declaratoria di irrevocabilità della stessa in elazionè all’accertamento di responsabilità.
La conseguenza è che COGNOME risulta condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen., con pena ineseguibile in quanto da rideterminare a seguito dell’annullamento relativamente al comma sesto della medesima norma incriminatrice.
Da qui la necessità della scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare di COGNOME, detenuto dal 16 marzo 2016, sul presupposto che l’imputazione per la quale è intervenuta sentenza irrevocabile prevede una pena massima di anni venti di reclusione.
Il titolo cautelare non può dunque essere individuato in quello della sentenza di primo grado, superata da quella di secondo grado a sua volta annullata.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente il difensore ha depositato memoria con cui ha replicato alla requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’annullamento con rinvio ha devoluto al giudice del rinvio la cognizione sul punto della sussistenza o meno della circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., determinando al contempo l’irrevocabilità della condanna per il reato di cui all’art. 416-bis aggravato soltanto dall’essere la struttura associativa armata.
Dall’intervento della menzionata pronuncia di annullamento non può trarsi la conclusione, invece affermata in ricorso, che l’aggravante oggetto della devoluzione al giudice di rinvio sia stata eliminata con una decisione direttamente incidente sull’addebito cautelare.
Invero, proprio dalla necessità, conseguente alla sentenza di annullamento, che il giudice del rinvio si pronunci nel merito dell’aggravante si può agevolmente desumere che l’addebito cautelare non può esser stato mutato, con eliminazione della menzionata aggravante, perché, se così fosse, verrebbe meno la stessa possibilità, logica e giuridica, di una pronuncia del giudice del merito cautelare.
Alla caducazione dell’aggravante dall’addebito cautelare non potrebbe che seguire la preclusione per il giudice del rinvio di prenderla in esame, perché appunto al tema della decisione, costituito da quel che è descritto in addebito, sarebbe ormai estranea.
Il reato per il quale si procede, di cui all’art. 303 , comma 4,cod. proc. pen., è dunque arricchito anche dall’aggravante per la quale è stata emessa una sentenza di annullamento con rinvio, perché la struttura della sentenza di legittimità di tal tipo non ha idoneità a modificare, con incidenza diretta, l’addebito cautelare. Le evenienze del giudizio di merito possono per il vero produrre, ma
soltanto in casi limitati, effetti sull’addebito cautelare: come è stato precisato da Sez. U, n. 24 del 05/07/2000, Rv. 216706, l’esclusione di un’aggravante nel giudizio di merito riverbera effetti sul titolo cautelare, modificandone l’addebito, ma a condizione che quella esclusione si sia stabilizzata, come accade nel caso in cui non intervenga impugnazione del pubblico ministero. Stessa discorso non può essere fatto, ovviamente, quando il giudizio di merito prosegua proprio per accertare se l’aggravante debba essere mantenuta o esclusa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 17 novembre 2022.