Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 145 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 145 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. LIBERTA di PALERMO, depositata il 17 gennaio 2022, e il provvedimento di correzione di errore materiale adottato dallo stesso Tribunale in data 17 gennaio 2022;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice riesame, confermava l’ordinanza del 16 novembre 2021 con cui il G.i.p. del Tribunale d Palermo aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere a seguito della condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 416-bis, commi 4 e 6, pen.
Ad avviso del Tribunale, le presunzioni legali di cui all’art. 275, comma 3, cod. p pen. risultavano applicabili, come già ritenuto dal G.i.p., anche ai soggetti condannati in grado per il delitto di associazione mafiosa, di talché dovevano reputarsi sussistenti l’esig special-preventiva e la conseguente presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, superabile, quest’ultima, solo tramite la dimostrazione dell’avven rescissione dei legami dell’imputato con il sodalizio criminoso.
Nel caso di specie, non erano emersi elementi comprovanti la dissociazione del NOME dal contesto mafioso di appartenenza, né, a tal fine, poteva essere attribuito rilie determinante al mero decorso del tempo rispetto alla commissione del reato; pertanto, in assenza di dati idonei a superare le suddette presunzioni, l’applicazione della misura cautel di massimo rigore andava confermata.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore fiducia, articolando due distinti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 264, 275, comma 1-bis, 306 e 310, comma 1, cod. proc. pen., nonché in relazione all’art. 416-bis cod. pen.; vizio d 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 127, 130, 1 cod. proc. pen.
Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia depositato l’ordinanza oltre il t perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., con consegue perdita di efficacia della misura cautelare applicata.
In particolare, dopo aver depositato in cancelleria il dispositivo emesso in e all’udienza del 2 dicembre 2021, il giudice del riesame aveva depositato la motivazione in da 17 gennaio 2022 e, avvedutosi della tardività di tale deposito, aveva contestualmente e illegittimamente attivato ex officio la procedura di correzione dell’errore materiale, aggiungendo nel dispositivo originariamente emesso la dicitura “giorni 45 per la motivazione”.
Ad avviso della difesa, nel caso di specie non sarebbe ravvisabile un errore material bensì una mera dimenticanza, cui non sarebbe stato possibile rimediare mediante la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen.; ragionando diversamente, infatti, qualsiasi te perentorio avrebbe potuto essere eluso.
Peraltro, il Tribunale aveva, anche, omesso di indicare le ragioni di partico complessità idonee a giustificare, secondo il dettato normativo, l’adozione del più lu termine di 45 giorni per la stesura della motivazione; in proposito, la stessa lunghezza d
parte motiva (di poco inferiore alle due pagine) si sarebbe dimostrata in contrasto co requisito della complessità richiesto dalla normativa.
Infine, il provvedimento di correzione di errore materiale non solo sarebbe stato affe da nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto adottato de plano, ma avrebbe dovuto anche essere qualificato come atto abnorme, dal momento che la relativa procedura era stata attivata al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge.
2.2. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordi confermata sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. pen., nonché in relazione agli artt. 125, 275, comma 1-bis e comma 3, cod. proc. pen. e art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. anche al caso di custodia cautelare disposta a seguito di condanna per il delitto di cui all’art. 4,16-bis cod. pen. e si sarebbe, pertanto, limitato ad af mancanza di elementi idonei a superarla, omettendo di fornire un’adeguata motivazione sul punto.
Peraltro, ad avviso del ricorrente, la prospettata esigenza cautelare special-prevent non sussisterebbe, stante la mancanza dei requisiti di concretezza e attualità: il Tribun infatti, avrebbe dovuto considerare lo stato di incensuratezza del NOME, la mancanza di frequentazioni sospette in epoca successiva alla scarcerazione, la mancata sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, nonché il ruolo di poco rilievo assunto nell’ambito sodalizio (riconosciuto dallo stesso GRAGIONE_SOCIALE.p. di Palermo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati impugnati due atti distinti, seppur intimamente connessi: a) l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo in data 2 dicembre 2021 e depositata in data 17 gennaio 2022, con la quale è stata rigettata l’istanza riesame dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, resa dal G.i.p. Tribunale della stessa sede in data 16 novembre 2021; b) il provvedimento adottato de plano ed ex officio dal predetto Tribunale del riesame nella stessa data del 17 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la correzione dell’errore materiale “indicato in motivazione mediante l’aggiunta, nel dispositivo depositato il 2 dicembre 2021, delle seguenti parole da inserir rigo superiore rispetto a quello in cui è stata apposta la data: GIORNI 45 per la motivazione”.
Occorre prendere le mosse dal chiaro dettato normativo dell’art. 309, comma 10, ultimi due periodi, che, sui tempi di deposito del provvedimento emesso in sede di riesame ordinanza applicativa di misure coercitive, così dispone: “L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesu motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità de
imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, com non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione”.
L’esame degli atti consente di escludere che, nel caso in esame, sia stata rispettat la sequenza descritta dalle riportate disposizioni.
E infatti:
in data 2 dicembre 2021 è stato depositato in cancelleria il dispositivo della decisi assunta dal Tribunale palermitano in esito all’udienza camerale celebratasi in pari data;
in tale atto era assente qualsivoglia disposizione relativa alla riserva di un termin lungo di quello ordinario di trenta giorni, di talché l’ordinanza avrebbe dovuto es depositata, con la motivazione, entro il 2 gennaio 2022 (la scadenza del trentesimo giorno coincidenza con la festività del 10 gennaio 2022 determinava lo slittamento della scadenza stessa al giorno successivo non festivo);
alla data del 2 gennaio 2022 non veniva depositata l’ordinanza completa di motivazione;
in data 17 gennaio 2022 (ossia a quarantacinque giorni di distanza dalla data d deposito del dispositivo, tenuto conto dello slittamento clí un giorno da domenica 16 gennai venivano contestualmente depositati l’ordinanza del Tribunale del riesame completa di motivazione, nella parte dispositiva della quale, prima della data, figurava la dicitura “Gio per la motivazione” e il provvedimento di correzione di errore materiale di cui si è det premessa; errore materiale ascrivibile, per come si legge, alla fase di stampa, in accidentalmente, veniva “omessa l’indicazione del termine di 45 giorni per la stesura de motivazione alla stregua di quanto effettuato in tutti gli altri dispositivi in re procedimenti trattati all’udienza del 2 dicembre 2021”.
Alla stregua dei riportati dati di fatto, assolutamente incontestati, occorre proce al vaglio delle questioni dedotte con il primo motivo di ricorso, che riveste, all’evi carattere assorbente, in quanto con esso si sono contestati non solo il “quomodo” della procedura di correzione di errore materiale adottata dal Tribunale del riesame, ma anche “an”.
Non vi è dubbio che, ove si dovesse ritenere ammissibile, nel caso in esame, il ricor alla procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., il provvedimento conclusivo o impugnato sarebbe, comunque, affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc pen., poiché emesso de plano, senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (tra le più recenti, Sez. 4, n. 8612 dell’8/2/2022, Halili, Rv. 282933).
Tuttavia, la questione più delicata è quella presupposta, ossia quella concernent l’ammissibilità, in un caso del genere, del ricorso alla procedura di correzione di e materiale, il che rimanda, necessariamente, alla enucleazione della nozione di “error materiale”.
Sul punto, non può che richiamarsi l’insegnamento, risalente nel tempo, ma tuttora valido, delle Sezioni Unite di questa Corte, che, nella sentenza n. 8 del 18/5/1994, COGNOME,
198543, hanno affermato: «In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclu l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella m essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L’errore, quale che sia la causa c possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua orga unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto am significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile di correzione. Vic sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armoniz l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio pe intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta».
È utile richiamare, sull’argomento, anche Sez. 4, n. 16737 del 13/1/2011, Resp. civ. proc. Iannuzzi e altri, Rv. 249933, che ha ritenuto inammissibile la correzione ex art. 130 proc. pen. degli errori “omissivi” (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazion del provvedimento errato non risulti l’estrinsecazione di un procedimento volitivo (nel cas specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza).
Applicando gli enunciati principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non sia riscontrare un’ipotesi di errore materiale suscettibile di essere corretto con la pres procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen.
Per meglio dire, non pare ravvisabile neppure un errore materiale.
Se così fosse, al fine di “armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il reale intangibile contenuto”, nella motivazione del provvedimento che si assume “errato avrebbe dovuto trovare spazio l’estrinsecazione di un procedimento volitivo, ossia l’indicazi delle ragioni che, a mente dell’art. 309, comma 10, penultimo periodo, cod. proc. pen avrebbero giustificato il differimento del deposito della motivazione entro i quarantaci giorni dal deposito del dispositivo (complessità della motivazione per il numero degli arrest la gravità delle imputazioni).
Nella motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame depositata il 17 gennai 2022, tuttavia, non vi è alcuna indicazione al riguardo, sicché si è indotti a ritenere che provvedimento emesso in pari data, qualificato come “correzione di errore materiale” di natur omissiva (mancanza di indicazione, nel dispositivo depositato in cancelleria il 2 dicembre 202 del termine riservato di quarantacinque giorni per il deposito dell’ordinanza), di fatto, il del riesame abbia inteso sostituire una decisione già assunta, il che non è consentito sistema processuale vigente.
L’illegittimità del provvedimento de quo, se non addirittura la sua “abnormità” (perché adottato in assenza di norme che lo giustificassero), ne impongono l’annullamento senza rinvio, dal che consegue, attesa la tardività del deposito dell’ordinanza emessa dal Tribun del riesame, travalicante i trenta giorni di legge, la declaratoria di inefficacia dell
cautelare della custodia in carcere applicata al NOME con ordinanza del G.i.p. del Tribunal di Palermo in data 16 novembre 2021.
L’indagato dovrà, quindi, essere rimesso immediatamente in libertà se non detenuto per altro titolo.
Il venir meno del titolo cautelare determina la carenza d’interesse alla decisione ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo, che va, quindi, dichiarato inammissibile.
Vanno effettuati, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall’art. 626 proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento di correzione dell’errore materiale e per l’effetto, dichiara inefficace la misura cautelare della custodia in carcere applic ricorrente NOME COGNOME con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 16 novembre 2021 nel procedimento R.G. n. 4847/2018.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ordina l’immediata scarcerazione di COGNOME NOME se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022
Il Consigliere estensore
1.12
r- — itTh
Il Presidente