Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Serrenti (CA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Cagliari;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME è indagato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione con ruolo direttivo ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale e per vari “reati-scopo” (capi 1 e da 321 dell’incolpazione).
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cagliari ha respinto la sua richiesta di riesame.
Il ricorso, per lui proposto da uno dei suoi difensori, AVV_NOTAIO, lamenta vizi di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza, per la loro salvaguardia, della custodia carceraria.
Richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Corte e censurando come inconferenti quelli citati dal Tribunale, poiché relativi ai riflessi del decorso d tempo in pendenza dell’esecuzione della misura cautelare, il difensore deduce principalmente l’assenza di attualità del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa, in ragione dei circa tre anni trascorsi tra lo scioglimento del sodalizio, collocabil a settembre del 2022, e l’applicazione della misura, senza alcuna manifestazione di pericolosità sociale da parte dell’indagato.
Il Tribunale – si osserva – ha valorizzato: il titolo di reato, che però non può rilevare di per sé; un precedente specifico dell’indagato, tuttavia risalente ad oltre vent’anni or sono; e, infine, un colloquio intrattenuto in carcere a gennaio del 2025 da sua sorella -estranea al sodalizio -con il coindagato e co-organizzatore NOME COGNOME, dal quale ha dedotto la persistenza dei loro comuni interessi criminali, tuttavia in modo pregiudiziale, non essendo noto il contenuto di quel dialogo ed essendo tutti costoro legati da rapporti di parentela.
Ha depositato motivi aggiunti il secondo difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale, con ampia citazione di giurisprudenza di questa Corte, lamenta anch’egli l’incompletezza e l’illogicità della motivazione sullo iato temporale tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare, nonché sulla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a neutralizzare l’ipotetico pericolo di reiterazione criminosa, i particolare se assistiti dal controllo elettronico: in proposito – si duole il difens – la motivazione rassegnata dal Tribunale risulta sostanzialmente apodittica, là dove parla di contatti dell’indagato con gli ambienti del narcotraffico e della disponibilità di sofisticate apparecchiature per eludere tali controlli, tuttavia ma riscontrata in capo all’indagato.
Ha depositato memoria scritta la Procura AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle doglianze.
La motivazione dell’ordinanza non presenta flessioni logiche evidenti, tanto più ove si tenga conto che si tratta di un’ipotesi di reato per la quale opera la presunzione di pericolosità dell’indagato e di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), con il conseguente
onere, a carico dell’indagato medesimo, di allegare elementi specifici e particolarmente concludenti, dovendo essere in grado di vincerla.
Vero è che, in linea teorica, tale può essere anche il tempo trascorso tra il verificarsi dei reati e l’intervento cautelare, ma si tratta di un dato non decisivo d per sé e da valutare, dunque, unitamente agli altri aspetti del caso concreto.
Nel caso specifico, esso è stato ritenuto dal Tribunale recessivo rispetto agli altri elementi emersi dalle indagini e tale valutazione si presenta ampiamente ragionevole, laddove si consideri che NOME ed i suoi sodali importavano dall’Olanda partite di cocaina nell’ordine di diversi chilogrammi, si avvalevano di numerosi corrieri, tra loro intercambiabili, e disponevano di un’organizzazione di uomini, di mezzi e logistica senza meno significativa. Se, poi, a questo si aggiunge che egli risulta gravato da una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per fatti risalenti ad oltre dieci anni or sono, ma sempre consistiti nella sua partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la deduzione del Tribunale nel senso nel senso di un persistente o rinnovato legame di costui con quei circuiti delinquenziali va sicuramente esente da censura.
Né a diversa conclusione può condurre l’unico elemento addotto dalla difesa oltre al “tempo silente”, ovvero quello dell’esercizio, da parte dell’indagato, di regolare attività lavorativa: non solo perché egli svolgeva quest’ultima anche al tempo dei fatti, ma anche e soprattutto perché proprio all’interno della sua azienda agricola riceveva e custodiva la droga recapitata dai corrieri in Sardegna.
E tal ultima circostanza rende indiscutibilmente ragionevole anche il giudizio di non idoneità degli arresti domiciliari formulato dal Tribunale, quand’anche con il controllo elettronico, dal momento che presso tale azienda è situata anche l’abitazione del NOME ed egli, dato il suo ruolo all’interno dell’organizzazione criminale, non avrebbe necessità di muoversi da lì per continuare ad offrire ad essa il proprio apporto o, comunque, ad intrattenere contatti con quei circuiti criminali.
6. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..