Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5085  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti il 18/05/2023 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
sentita la requisitoria con cui il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, del foro di Vibo Valentia, che, in difesa dell’imputato, hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per il suo accoglimento, anche segnalando, su richiesta del Presidente, che l’imputato attualmente è sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e obbligo di presentazione.
RITENUTO IFIl FATTO
Con ordinanza del 18 maggio 2023 il Tribunale d’i Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautela in carcere applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in relazione ai tentativi di acquisto illecito d cocaina descritti nei 3 e 4 delle imputazioni provvisorie.
Con gli atti di ricorso redatti dai difensori di COGNOME si chied l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Nel primo motivo dell’atto di ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO si deduce violazione della legge e vizio della motivazione nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione a entrambi i reati: circa il capo 3, si evidenzia che nello stesso provvedimento si riconosce che non fu raggiunto un accordo sull’acquisto della cocaina relativamente alla qualità e alla quantità sicché deve ritenersi che gli indagati si limitarono o assumere inFormazioni mentre, per altro verso, sondavano altri canali di approvvigionamento; circa il capo 4, si evidenzia che COGNOME non partecipò all’incontro fra i coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME, né è chiarito quali contenuti ebbe tale incontro.
Nel primo motivo dell’atto di ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si assume che dai dati acquisiti non risulta che COGNOME abbia partecipato alle trattative relative all’acquisto di cocaina oggetto dei capi 3 e 4 delle imputazioni provvisorie.
2.2. Nel secondo motivo dell’atto di ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO si deduce violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nel ravvisare esigenze cautelari concrete e attuali sebbene il reato risalga al 2020, sia stata esclusa l’aggravante ex art. 461.bis. 1 cod. pen. e non emergano elementi attuali che denotino il suo inserimento in ambienti criminali, mentre ingiustificato risulta, per escludere l’inidoneità di una misura cautelare meno afflittiva, il riferimento a esigenze cautelari afferenti a altro procedimento e ai parenti del ricorrente.
Nel secondo e nel terzo motivo dell’atto di ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO si osserva che è una mera congettura asserire che COGNOME fosse inserito nei circuiti criminali del traffico di stupefacenti e che il Tribunale non h giustificato la decisione di confermare l’applicazione della misura cautelare più restrittiva e di scartare l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con l’utilizzo di un dispositivo elettronico di controllo, trascurando peraltro che i paren coindagati di COGNOME sono ristretti in carcere.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
I motivi di ricorso concernenti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sono infondati.
L’ordinanza impugnata, dopo avere descritto le attività criminali oggetto delle indagini e i rapporti della famiglia di COGNOME con quella del coindagato COGNOME (p. 1-4), ha rilevato che il ricorrente è stato quattro anni in carcere per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e, scarcerato il 25 gennaio 2020, dopo essergli stata
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revocata il 18 maggio 2020 la residuale misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, risulta, dalle conversazioni intercettate, avere iniziato una serie di specifiche attività strumentali al traffico di drog assieme a COGNOME NOME e a COGNOME NOME contattando a questo scopo diverse persone, come emerge dai contenuti delle conversazioni intercettate richiamati nell’ordinanza impugnata che indicano la quantità e la natura della sostanza da acquistare (p. 4-10), configurando, così, «trattative serie e concrete con fornitori, poi non andate a buon fine per il mancato raggiungimento dell’accordo, a seconda dei casi, sul prezzo, sulla qualità e sulla quantità» (p. 10-11).
Il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si configura quando l’iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore relativamente alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, COGNOME, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu) Rv. 259283).
Infondati sono pure i motivi di ricorso c:oncernenti le esigenze cautelari.
Il Tribunale ha valutato che COGNOME parente e amico di ‘ndranghetisti, indagato quale mediatore in traffici di sostanze stupefacenti gestiti dalla ‘ndrangheta – è tornato a delinquere pur dopo avere trascorso quattro anni di custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 416-bis cod. pen. e ha intrattenuto rapporti di affari relativi ai considerevoli quantitativi di sostanze stupefacente con esponenti di cosche di ‘ndrangheta in Calabria. Inoltre, con motivazione non irragionevole, il Tribunale ha escluso, considerato lo stile di vita e la rilevant pericolosità del ricorrente, che misure meno restrittive della custodia carcere possano precludere a COGNOME rapporti, anche con i parenti, che diano seguito alle sue attività delittuose.
Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/11/2023