Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26500 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SEZZE il 25/10/1965
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che h chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di ri proposta contro l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, eme per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina/cra marijuana, in concorso con il fratello NOMECOGNOME
2. Tre i motivi a sostegno del ricorso:
2.1. Violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica d condotta, in riferimento al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riguardo, la difesa osserva che la motivazione non ha tenuto conto dell’origin ordinanza cautelare che aveva evidenziato l’uso personale della dose di 2.1 gramm di marijuana rinvenuta presso la camera da letto dell’indagato; che il Tribunale si sarebbe confrontato con la giurisprudenza di legittimità; e che non avrebbe ten conto della modifica apportata dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; né avrebbe considerato i mezzi, le modalità circostanze dell’azione;
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all scelta della misura, con riferimento alla esclusione degli arresti donniciliari. La sostiene che non sarebbe dato sapere quale sia l’inserimento in un ambiente dedi al narcotraffico dei due fratelli incensurati, trovati in possesso di un quant risibile di cocaina, senza che siano noti gli asseriti fornitori e la presunt acquirenti. L’ordinanza impugnata non spiega per quale motivo non sarebbe prospettabile la concessione della sospensione condizionale della pena o, comunque, l’irrogazione di una condanna inferiore ai tre anni di reclusione, né perché l’abita non sarebbe idonea a contenere le eventuali esigenze cautelari. La motivazione s punto apparirebbe anche illogica;
2.3. Erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione rigetto della questione, nel ricorso riproposta, di legittimità costituzionale dell’ 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché a seguito dell’introduzione nel codice penale dell’istituto della pena sostitutiva, applicabile per le condanne sino a q anni di reclusione, il limite di pena indicato nella norma processuale andrebbe ele a quattro anni, anche in riferimento all’analogo parametro di cui all’articolo comma 4, cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’ordinanza impugnata ha dato atto di un quadro indiziario incompatibile con l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 citato: con motivazione manifestamente illogica i Giudici della cautela hanno invero ritenuto che i fra COGNOME avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente ch successivamente gli COGNOME cedevano agli acquirenti. Elementi tutti che escludo a detta del Tribunale, quella ridotta offensività, che giustifica la sottrazione al regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell’art T. U. stu p.
Giova precisare che, come ricordato dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 51063 de 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076), rimangono attuali i principi affermati in precedent arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui, per l’appunto, lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offens penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagl parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativame assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Nel caso di specie ciò che rileva, come si è detto, è la circostanza che i f COGNOME avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che g COGNOME cedevano agli acquirenti, in tal modo rientrando la condotta dell’indagat un ambito più ampio e rilevando una professionalità dell’agire criminale.
Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, a:u coerente rispetto ai principi indicati dalle Sezioni Unite Murolo , GLYPH,h3d2j2)(Aro,c.0
Quanto alla modifica apportata alla norma invocata dal ricorrente, co l’introduzione dell’aggravante della condotta non occasionale, la giurisprudenza questa Corte ha stabilito che, in tema di stupefacenti, l’elemento specializzante non occasionalità della condotta, integrante l’aggravante speciale di cui all’ar comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla leg 13 novembre 2023, n. 159, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fat abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza de ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva sp (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, COGNOME Claudio, Rv. 287441). Nel caso di specie, quindi, la modifica normativa non ha una diretta incidenza sull’ambi applicativo della fattispecie principale.
2.1. Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adegu trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribu del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circ all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di e rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui p rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogi evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificati provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
2.2. Correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto irrilevante la question di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella presente sede riproposta, anche tenuto conto che all’indagato non viene contestato il comm 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90. L’ulteriore argomento circa l’inidoneità in concret domicilio proposto, alla luce del quale la questione è stata ritenuta irrilevant ogni caso assorbente.
3.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 9
comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore