Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27689 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FAVARA il 04/12/1957
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentita la requisitoria del Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per le seguenti ipotesi di reato:
capo 43) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 250 grammi a fronte della dazione di complessivi euro 9.000, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 21 giugno 2023.
capo 44) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina di circa 202 grammi a fronte della dazione di complessivi euro 6.600, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 12 agosto 2023.
capo 46) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 200 grammi a fronte della dazione di complessivi euro 6.500, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 14 ottobre 2023.
capo 52) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per essersi reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa 250 grammi, a fronte della dazione di complessivi euro 8.950, destinata alla successiva rivendita a terzi.
Fatto commesso a Favara in data 24 aprile 2023.
2. NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), per inosservanza dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. nonché lett. e) per mancanza o manifesta illogicità del la motivazione in relazione al principio dell’autonoma valutazione del giudice. La difesa si duole del fatto che il tribunale del riesame, così come il giudice nell’ordinanza genetica, si siano limitati a trasfondere nel titolo cautelare il contenuto della richiesta del Pubblico ministero omettendo ogni valutazione critica degli elementi indiziari e della gravità degli stessi, oltre che delle sottese esigenze cautelari. Nella memoria difensiva si era lamentata l’approssimazione con la quale nell’ordinanza g enetica il G.i.p. avesse riportato senza alcuna rielaborazione critica i passaggi della richiesta della Procura, nonché l’illogicità delle considerazioni espresse con riguardo ai fatti di cui al capo 52) dell’informazione provvisoria circa un asserito coinvolgimento dell’indagato NOME COGNOME nelle cessioni di stupefacenti presuntivamente avvenute a opera del coindagato NOME NOME, prive di riscontro nell’attività investigativa; il tribunale del riesame, tuttavia, si è limitato a ritenere legittimamente impiegata la tecnica del copiaincolla e correttamente assolto l’obbligo motivazionale senza alcun riferimento alle congetture in forza delle quali il G.i.p. ha operato l’illegittima commistione tra gli indagati COGNOME NOME e NOME
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine ai reati di cui ai capi 43), 44), 46) e 52). Secondo la difesa, il tribunale ha adottato un iter motivazionale
caratterizzato da vizi di ordine logico-giuridico, omettendo di rendere congrua e logica motivazione in ordine ai rilievi logici, fattuali e giuridici operati dalla difesa con la memoria difensiva, pretermettendo numerosi elementi. In sostanza, il tribunale ha trascurato i chiarimenti dedotti e le allegazioni difensive con cui si dava una diversa chiave di lettura dei fatti oggetto di verifica, facendo esclusivo riferimento alle acquisizioni investigative senza sviluppare alcun approfondimento. Si era dedotto che le conversazioni intercettate intercorressero nella maggior parte dei casi tra terzi e fossero poco chiare, inidonee ad attestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L’ iter argomentativo del tribunale si fonda su elementi meramente congetturali e su pagine di intercettazioni senza alcun apporto critico; il richiamo a incontri nel corso dei quali si sarebbe realizzato l’acquisto di sostanza stupefacente a opera dell’indagato risulta suggestivo, atteso che gli incontri tra l’indagato e altri soggetti si rivelano neutri e nessuna attività illecita è stata registrata dagli operatori di polizia giudiziaria. NOME COGNOME asserito intermediario della cessione di stupefacente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva fatto più volte riferimento a un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale che ‘si è fatto trent’anni’, mentre NOME COGNOME è stato detenuto per un periodo ben inferiore a trent’anni e non risultava essere sottoposto ad alcuna misura special preventiva. Su tale punto le argomentazioni del tribunale risultano del tutto congetturali. Si era anche spiegato il perché NOME COGNOME si recasse con frequenza a Canicattì, dove ha sede il centro dentale Corbo con annesso ambulatorio odontoiatrico, ove risultano essere stati documentati gli incontri ai quali erroneamente è stata attribuita valenza gravemente indiziaria, ma su tale punto l’ordinanza presenta un totale vuoto motivazionale.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, cod. proc. pen., 73 e 75 T.U. Stup. per non avere il tribunale del riesame sussunto le condotte contestate nell’incolpazione provvisoria sotto l a fattispecie di cui all’art. 75 T.U. Stup. Il tribunale ha del tutto omesso di motivare in ordine a tale eccezione difensiva, nonostante si fosse eccepito che la quantità e il prezzo non costituiscono elementi univoci ai fini dell’esclusione dell’uso personale della sostanza. La frase ‘lavoricchia’ riferita dal Parla al Grillo, non appare indicativa della circostanza che il COGNOME fosse impegnato in attività di spaccio, tanto più che in sede di perquisizione la polizia giudiziaria non ha rinvenuto sostanza stupefacente né strumenti utili a dimostrare lo svolgimento di tale attività. In assenza di destinazione alla cessione della sostanza asseritamente acquistata, le condotte andavano sussunte sotto la fattispecie dell’art. 75 T.U. Stup.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. sotto il profilo del
mancato riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato nonché violazione degli artt. 274 e 309 cod. proc. pen. Nel caso in esame la misura è stata applicata il 17 dicembre 2024 con riferimento a fatti l’ultimo dei quali, in ordine cronologico, risale al 14 ottobre 2023 per cui, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall’ipotesi di reato e il vuoto emergente dalle attività investigative, protrattesi fino al mese di dicembre 2024, l’onere motivazionale avrebbe dovuto essere più stringente. Il tribunale ha, invece, ritenuto sufficiente fare laconico riferimento alla commissione dei fatti in tempi recenti. Con riguardo all’adeguatezza della misura intramuraria, vi è succinta motivazione meramente assertiva e quindi apparente che riconduce il periculum libertatis alla precedente condanna che l’indagato ha riportato nel novembre 2004; contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, la difesa aveva sottoposto al tribunale elementi favorevoli all’indagato attestanti la cessazione del giudizio di pericolos ità sociale, come l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento del 17 maggio 2018 allegata alla memoria difensiva. Per valutare l’attualità del rischio di recidiva occorre anche fare riferimento all’epoca di consumazione dei precedenti penali. Su tale argomento la decisione si appiattisce sul principio della doppia presunzione, escludendo anche la concedibilità della misura degli arresti domiciliari sulla scorta di mere opinioni in ordine alla inefficacia del presidio del controllo elettronico. La motivazione sul punto è incomprensibile, contraddittoria e in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, laddove si è riconosciuta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di coindagati che si trovano nella medesima posizione procedimentale.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine da un’articolata indagine, compendiata nell’informativa riassuntiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento del 15 luglio 2024 nonché nelle più recenti informative del 2 e 6
dicembre 2024, consistente in attività captative telefoniche, ambientali e telematiche, videoriprese, localizzazioni satellitari a mezzo GPS, servizi di osservazione, escussione di persone informate, nel cui più ampio ambito, in cui si è acquisito un quadro delle attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento/Villaseta e delle attività criminali controllate dai predetti sodalizi, prime fra tutte quelle relative al monopolio del redditizio settore del traffico di sostanze stupefacenti, si collocano le condotte di cui alle ipotesi di reato a carico dell’odierno ricorrente.
Il Tribunale del riesame ha condiviso integralmente il percorso argomentativo svolto dal giudice della cautela, richiamando l’esito delle captazioni integrate da servizi di osservazione e visione di immagini di videosorveglianza.
Nel corso delle conversazioni intercettate è stato ritenuto che gli interlocutori discutessero inequivocabilmente di attività riconducibili al traffico di stupefacenti, facendo riferimento a quantità, a qualità e a prezzo da corrispondere, solo raramente ricorrendo a termini criptici (ad es. “macchina” o schede”) i quali, tenuto conto del contesto, facevano chiaramente riferimento alla droga. I giudici del merito cautelare hanno considerato raggiunta la soglia della gravità indiziaria a carico del COGNOME in relazione ai quattro delitti di cui all’ipotesi accusatoria sulla base dei contatti intercorsi tra il ricorrente e NOME COGNOMEindagato nell’ambito del medesimo procedimento in ordine al delitto di cui all’art. 74 T.U. Stup. con funzioni di vertice del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti riconducibile alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle e a svariati reati fine) il quale, svolgendo funzioni di intermediario, perfezionava con il Blando una serie di accordi poi effettivamente sfociati nello scambio di denaro contro sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Va, in primo luogo, rilevato come a pag.2 dell’ordinanza impugnata il Tribunale abbia puntualmente indicato in quali passi dell’ordinanza genetica il giudice ha svolto un’autonoma valutazione delle risultanze investigative in relazione a ciascuno dei capi dell’incolpazione provvisoria . Tanto è sufficiente, aggiungendo il Collegio quanto espresso nell’ordinanza genetica alle pagg.336 -337, a supportare il giudizio d’infondatezza dell’asserita inosservanza dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. nonché della dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il riferimento a pag.5 del ricorso alla illegittima commistione tra gli indagati NOME e NOME NOME è incomprensibile, atteso che alle pagg.
277 segg. dell’ordinanza genetica si sono riportati gli esiti dell’attività d’indagine riguardanti gli incontri e i dialoghi intercettati tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nei quali quest’ultimo è coinvolto in prima persona ed è stato ritenuto su tale base gravemente indiziato di essere il destinatario della sostanza stupefacente, senza alcun riferimento per tale episodio al coindagato NOME NOME, del quale si tratta poi a pag.337 tenendo ben distinto il suo ruolo da quello del COGNOME.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come chiarito dai primi passi dell’ordinanza genetica, il compendio investigativo, costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali con puntuali riscontri acquisiti attraverso servizi mirati di osservazione e controllo, risulta particolarmente chiaro e, ove criptico o cifrato, indicativo in quanto tale dell’illiceità delle attività svolte dai conversanti. Il provvedimento applicativo della misura cautelare si fonda, come puntualmente attestat o nell’ordinanza impugnata, su acquisizioni solide sotto il profilo della gravità indiziaria richiesta nel procedimento cautelare, essendo peraltro a tal fine sufficiente il contenuto delle sole intercettazioni telefoniche o ambientali, connotate da genuinità e attendibilità in quanto i soggetti intercettati non sanno di esserlo; di esse, comunque, si è fatta una valutazione contestualizzata e correlata a fatti e comportamenti documentati da attività di controllo di polizia giudiziaria. Delle caratteristiche del soggetto indicato da NOME COGNOME come sorvegliato speciale che «si è fatto trent’anni» il tribunale ha fornito una spiegazione non manifestamente illogica, da valutare comunque nel più ampio contesto argomentativo dal quale si è desunta l’identità del COGNOME quale destinatario della cocaina. La deduzione difensiva, sul punto, risulta inidonea, a fronte dell’ampio compendio investigativo, a destrutturare il quadro di gravità indiziaria segnalato alle pagg.39 dell’ordinanza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come più volte indicato nell’ordinanza genetica e nel provvedimento qui impugnato, NOME COGNOME è indiziato di aver acquistato nell’arco di sei mesi oltre 900 grammi di cocaina per rilevanti importi. Tanto è sufficiente per ritenere adeguatamente motivata l’ordinanza circa la destinazione allo spaccio della sostanza acquistata e palesemente infondata la censura qui in esame.
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
In linea di principio, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018,
COGNOME, Rv. 273674 -01; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999 – 01), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica e occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. La pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 -01).
Nel caso in esame, il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede non è stato ancorato alla sola commissione dei fatti in tempi recenti, essendovi chiaro riferimento alle modalità della condotta in quanto indicative dell’inserimento dell’indagato in un contesto criminale, dedito in maniera professionale al traffico illecito su larga scala di sostanze stupefacenti, alla ripetitività degli affari conclusi, nonché alla precedente condanna a pena severa per il delitto associativo di cui all’art. 74 T.U. Stup. A fronte di tale giudizio, supportato dall’ulteriore, logica, considerazione che unica misura idonea a recidere i contatti con i fornitori dello stupefacente e con la platea di acquirenti è la custodia in carcere, nel ricorso si tenta di avvalorare una diversa valutazione della personalità dell’imputato, che secondo il giudizio discrezionale rimesso ai giudici della cautela «ha mostrato sicura pervicacia criminale». Le allegazioni difensive circa il tempo decorso dalle condotte di cui all’ipotesi accusatoria nonché circa l’attestazione del Magistrato di Sorveglianza avente ad oggetto la ridotta pericolosità sociale susseguente alla condanna per il reato associativo risalente al 2004 risultano implicitamente e non illogicamente rigettate sulla base della ricaduta nel reato rivelata dal comportamento di cui all’ipotesi accusatoria e dalla gravità dei fatti ivi contestati. Connotata da genericità, oltre che in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME Rv. 286363 -01; Sez. 3, n.
7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 – 02 ), è l’allegazione difensiva inerente alla disparità del trattamento riservato al ricorrente rispetto ad altri coindagati.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME