Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Polonia il 23/09/1986
avverso l’ordinanza del 18/04/2025 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di concorso nella cessione, detenzione e trasporto di un ingente quantitativo di cocaina (oltre 110 chili) ex artt. 73, commi 1 e 1-bis, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso detta ordinanza è stato proposto da NOME COGNOME ricorso con i motivi che seguono.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all’art.36 lett. b) della Convenzione di Vienna del 1964, ratificata dall’Italia, e degli artt. 2 comma 7, d. Lgs. n. 286 del 1998 e 4 D.P.R. n. 394 del 1999, e vizio di motivazione per omessa informazione, da parte dell’autorità giudiziaria e dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’avvenuto arresto di NOME COGNOME all’autorità diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. e alla CEDU, e vizio di motivazione per la mancata traduzione di tutti gli atti del procedimento, dell’ordinanza cautelare e di quelli a essa conseguenti con violazione del diritto di difesa e limitazione all’esercizio di un’autonoma impugnazione. Infatti, l’ordinanza cautelare risulta notificata soltanto il 16 aprile 2025, ben oltre i termini stabiliti per legge, e comunque i assenza di elementi utili alla comprensione dei fatti e delle prove.
2.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. e alla CEDU, e vizio di motivazione del sequestro probatorio eseguito il 29 marzo 2025 e del decreto di convalida, atti privi della descrizione dei fatti, della motivazione del fumus, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, di pertinenzialità e proporzionalità.
2.4. Il quinto motivo di ricorso censura l’ordinanza per inosservanza delle norme penali (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) e della CEDU, delle norme processuali (art. 273 cod. proc. pen.) e per vizi di motivazione, anche nei termini del travisamento probatorio, per essersi limitata ad un generico richiamo alle fonti di prova, senza apprezzare gli assunti difensivi dimostrativi dell’assenza di consapevolezza da parte di NOME COGNOME di trasportare cocaina sul mezzo di NOME Cabras.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità dell’ordinanza impugnata per mancata informazione dell’Autorità consolare dello Stato di appartenenza dell’arrestato, è infondato.
Va premesso che NOME COGNOME cittadino polacco, è stato arrestato in flagranza di reato il 29 marzo 2025, all’esito di un servizio di osservazione e controllo della Guardia di Finanza dal quale era risultato che egli, alla guida di un
camion, aveva consegnato quattro voluminosi borsoni ad un’altra persona (identificata in NOME COGNOME) contenenti oltre 110 kg di cocaina.
L’ordinanza impugnata ha correttamente rigettato l’eccezione preliminare, in questa sede reiterata, dando atto che la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. pen., aveva ritualmente avvertito l’arrestato, con atto tradotto in lingua polacca, del diritto di informare le autorità consolari e i familiari, così da non esser ravvisabile alcuna violazione di legge.
Infatti, gli invocati artt. 2, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998 e 4 D.P.R. n. 394 del 1999 non sono applicabili ai cittadini dell’Unione europea, come il ricorrente, ma solo a quelli extracomunitari.
L’art. 36 lett. b) della Convenzione di Vienna, ratificata con legge 9 agosto 1967, n.804, che sancisce il diritto dell’arrestato di comunicare con le sedi consolari del proprio Paese, come correttamente ritenuto dal Procuratore generale, è stato rispettato in quanto la Polizia giudiziaria aveva il solo obbligo di avvisare COGNOME di potere informare il consolato del proprio Paese, ma non anche di provvedervi in assenza di una sua richiesta («a domanda dell’interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d’invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione deve parimenti essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l’interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso»).
Peraltro, con riguardo alla natura di detta ipotizzata nullità per violazione del diritto di difesa, si richiama non solo la circostanza che il ricorrente fosse assisti da un difensore di fiducia polacco, ma anche l’orientamento di questa Corte secondo il quale «La mancata informativa all’arrestato sul diritto di comunicare con le sedi consolari sancito dall’art. 36, primo comma lett. b della convenzione sulle relazioni consolari, ratificata con legge 9 agosto 1967, n.804, non costituisce una violazione delle norme processuali relative alla difesa dell’imputato, il quale abbia già un proprio difensore di fiducia e non ritenga di aver bisogno di altro difensore, costituendo il potere di designazione del difensore da parte dell’autorità consolare una forma di intervento complementare e sussidiario, che non si sostituisce al diritto dell’imputato di provvedere alla propria difesa con un legale di sua fiducia, né vale, nell’ordinamento italiano, ad integrarne la capacità processuale, già riconosciuta allo straniero in virtù della sua piena legittimazione ad esercitare tutti i diritti di difesa assicurati al cittadino» (Sez. 2, n. 40780 28/01/2004, Rv. 230254 – 01).
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata tempestiva traduzione di tutti gli atti del procedimento, è generico e aspecifico.
L’ordinanza impugnata, dopo avere richiamato i principi che presiedono ai · diritti di difesa dell’indagato/imputato alloglotta che non conosca la lingua italian in relazione alla mancata traduzione dell’ordinanza cautelare e il regime delle nullità per violazione degli artt. 292 e 143 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356 – 01), alle pagg. 5-7, ha riportato cronologicamente, con dovizia di particolari, le modalità attraverso le quali all’indagato, dal momento dell’arresto, era stata assicurata, in concreto e con continuità, la piena conoscenza di tutti gli atti nella sua lingua (costante assistenza di un interprete di lingua polacca nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto e traduzione della misura cautelare), così da escludere qualsiasi violazione delle norme processuali menzionate e del diritto di difesa solo genericamente invocato dal ricorso.
Con riguardo, in particolare, alla notifica del provvedimento cautelare in lingua polacca, contenente la provvisoria incolpazione e gli atti di indagine, il Tribunale dopo avere dato atto della sua materiale consegna, all’indagato e al difensore, avvenuta solo il 16 aprile 2025, ha tuttavia rilevato la sostanziale congruità del termine, dando conto dell’avvenuta interlocuzione avvenuta con il difensore di fiducia di COGNOME e del rinvio dell’udienza al 18 aprile 2025, per consentire un maggiore approfondimento del provvedimento impugnato, nella quale, presente l’interprete, l’indagato non aveva reso dichiarazioni e le parti avevano formulato le loro rispettive conclusioni (pagg. 6 e 7), non essendo stato dunque concretamente prospettato lo specifico interesse sotteso alla dedotta nullità.
A fronte di detti elementi di fatto, volti ad una tutela effettiva e sostanzia del diritto di difesa dell’indagato alloglotta, anche in ordine alla tempistica ricorso si è in realtà limitato a denunciare, in modo apodittico, la mancata traduzione di tutti gli atti del procedimento che, come condivisibilnnente sostenuto nella requisitoria del Procuratore generale, non è prevista dall’ordinamento che contempla la traduzione degli atti utili ad una effettiva tutela del diritto di dif (l’art. 3, par. 1, della Direttiva 2010/64/UE recepita con d. 1gs. n. 32 del 2014, trasfuso nell’art. 143 cod. proc. pen., stabilisce che la traduzione scritta riguarda «tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento» essendo comunque richiesto che venga indicato, quali atti, riportati nella motivazione impugnata, abbiano arrecato un effettivo illegittimo pregiudizio ai diritti della difesa (Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Medina, Rv. 287455 – 01), atti non menzionati dal ricorso.
4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili: il decreto di convalida del sequestro probatorio è, se del caso, autonomamente impugnabile e comunque dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che il ricorrente avesse investito della questione, peraltro genericamente enunciata, relativa ai vizi di legittimità e di motivazione del decreto, il Tribunale del riesame, cosicché essi non sono deducibili in sede di legittimità per la prima volta (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, COGNOME Rv. 287873), fermo restando che al di là del profilo formale non viene spiegato in che modo il tema avrebbe potuto influire sulla ricostruzione del quadro indiziario, connotato, fra l’altro, anche da attività d diretta osservazione.
Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, con obiezioni prive di specificità, ha analiticamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti, con un corretto iter motivazionale, aderente alle risultanze investigative rimaste non contestate, il provvedimento ha descritto le circostanze dell’arresto in flagranza di reato del ricorrente per la detenzione e il trasporto di oltre 110 kg di cocaina nel camion da lui condotto e materialmente consegnati al coindagato.
Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati specificamente confutati, essendo stata solo dedotta la natura congetturale della ricostruzione e la mancata verifica del coefficiente psicologico, quando l’intera ricostruzione è di per sé idonea a dar conto del grave quadro indiziario, incentrato sul consapevole contributo del ricorrente, non emergendo rispetto ad esso fratture logiche.
A fronte della totale assenza di puntuali allegazioni difensive, anche in relazione alla disponibilità di un appartamento, e di elementi di segno contrario a quelli valutati dal provvedimento impugnato, il Tribunale ha motivato, in modo non illogico, l’adeguatezza della sola misura custodiale massimamente afflittiva ritenendo che NOME COGNOME proprio perché incensurato e trasportatore, si è prestato a favore di circuiti criminali di particolare spessore vista l’entità del carico di cocaina, tali da rendere concreto il rischio di recidiva.
Dagli argomenti che precedono consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 15 luglio 2025
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La Consigliera estensora
Il Preside